Violazione degli obblighi di assistenza familiare: nei confronti dei minori lo stato di bisogno si presume Cass. Pen., Sez. VI, 21/01/2020-22/04/2020, n. 12682

By | 08/07/2020

CASS. PEN., SEZ. VI, 21/01/2020-22/04/2020, N. 12682

«É principio di diritto consolidato quello a mente del quale nei confronti dei minori, salvo prova contraria, lo stato di bisogno deve ritenersi presunto, essendosi inoltre rilevato come il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare viene ad integrazione anche nel caso in cui l’altro genitore ovvero i parenti di questo provvedono in via sussidiaria a corrispondere ai bisogni della prole.

D’altro canto, con riferimento alla valutazione dell’incapacità economica dell’obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall’art. 570 c.p., si è altresì espressamente stabilito come essa debba essere assoluta e integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti» (Massima non ufficiale)

RITENUTO IN FATTO

1. L’imputato [Omissis] e la parte civile [Omissis], per il tramite dei rispettivi difensori, ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di [Omissis] che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di [Omissis] del 19 maggio 2017, ha assolto l’imputato per il delitto di cui all’art. 81 c.p., art. 388 c.p., comma 2, di cui al capo b), rideterminando la pena in mesi sei di reclusione, riducendo la provvisionale – già determinata dal Tribunale in Euro 43.500 – con riferimento al solo danno morale in Euro 7.000, in ordine al reato di cui alla L. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 3 con riferimento all’art. 570 c.p., comma 2, n. 2, e L. n. 898 del 1970, art. 12-sexies, per aver omesso di corrispondere l’assegno periodico determinato dal giudice civile in favore della figlia minore, [Omissis] con permanenza.

2. [Omissis] deduce i motivi di ricorso di seguito indicati.

2.1. Vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità.

La Corte territoriale non avrebbe tenuto nella debita considerazione la circostanza che la figlia minore aveva ricevuto, grazie all’intervento della famiglia materna, ogni risorsa necessaria per il soddisfacimento di tutte le esigenze collegate sia alla sopravvivenza (vitto ed alloggio) che agli aspetti complementari della vita quotidiana, erroneamente ritenendo che lo stato di bisogno sarebbe stato presunto dalla minore età; orientamento, quello citato, non consolidato alla luce di opposto principio secondo cui sarebbe invece necessario che, ai fini della sussistenza del delitto di cui all’art. 570 c.p., comma 2, il giudice accerti se per effetto della mancata corresponsione del coniuge obbligato al versamento dell’assegno di mantenimento siano venuti in concreto a mancare i mezzi di sussistenza in favore dei beneficiari, circostanza che necessitava di doveroso apprezzamento, non potendosi ritenere penalmente rilevanti condotte improduttive di effetti lesivi sul corretto sviluppo psicofisico della minore.

2.2. Vizi di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità, tenuto conto dell’omessa risposta alle deduzioni proposte in sede di gravame, specie nella parte in cui avrebbero travisato gli elementi che tendevano a far emergere l’incapacità economica del ricorrente, tanto da essere stato aiutato economicamente dalla persona offesa, che aveva contribuito alle spese di trasferta per poter affrontare il viaggio finalizzato all’incontro con la figlia. Egualmente illogica risulterebbe la motivazione che ha assegnato significativa valenza alla circostanza che il ricorrente era amministratore di una società (“[Omissis]” s.r.l.) che si occupa di commercio via internet con capitale sociale interamente versato di Euro 100.000, proprio in considerazione dell’avvenuta liquidazione della stessa nei primi mesi del 2015.

2.3. Vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

2.4. Vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla quantificazione della pena.

2.5. Vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla quantificazione del risarcimento del danno morale risultando generico il riferimento alla sua equa determinazione in Euro 7.000.

2.6. Vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale al pagamento del risarcimento del danno.

3. La parte civile [Omissis] deduce i vizi di seguito indicati.

3.1. Vizi di motivazione e violazione di legge in relazione all’intervenuta riduzione della somma riconosciuta a titolo di provvisionale ex art. 185 c.p., ex artt. 538 e 539 c.p.p.

Innanzitutto si censura la parte della decisione che avrebbe ridotto la quantificazione del danno parametrando l’importo al solo danno morale alla luce del divieto di duplicazione del titolo esecutivo, asseritamente riconducibile al ritenuto autonomo provvedimento del giudice della separazione. In realtà il giudice di primo grado aveva quantificato la provvisionale sulla base del calcolo effettuato con riferimento alle rate non versate” importo che la Corte distrettuale ha immotivatamente ridotto.

Deve rilevarsi, inoltre, alla luce della quantificazione effettuata dal Tribunale sulla base degli omessi pagamenti in favore del mantenimento della figlia minore, come assolutamente illogica si palesi la motivazione della decisione che ha fondato la riduzione, richiamando la disposta assoluzione in ordine al delitto di cui all’art. 388 c.p. di cui al capo b), che nessun rilievo aveva avuto in merito alla determinazione della provvisionale.

3.2. Vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla determinazione eccessivamente contenuta della disposta provvisionale.

3.3. Con atto depositato in data 20 gennaio 2020, la difesa di [Omissis], munita di procura speciale, dichiara di rinunciare ai motivi di ricorso, atto di rinuncia a cui viene allegata la revoca della costituzione di parte civile personalmente effettuata da [Omissis]

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Deve innanzitutto rilevarsi l’inammissibilità, per intervenuta rinuncia, del ricorso presentato dalla parte civile [Omissis], cui consegue la condanna di detta ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che pare congruo determinare nella misura di Euro duemila, in quanto l’art. 616 c.p.p. non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (Sez. 3, n. 26477 del 30/04/2014, Martellotta, Rv. 259193; Sez. 5, n. 36372 del 13/06/2013, Rosati, Rv. 256953).

2. Generico, versato in fatto e manifestamente infondato si rivela il ricorso di [Omissis]

2.1. In ordine ai primi due motivi che tendono a mettere in discussione la sussistenza del delitto di cui all’art. 570 c.p., comma 2, con riferimento all’omesso versamento delle somme dovute in favore della figlia minore [Omissis], le doglianze si palesano generiche costituendo riproduzione di quanto già dedotto in sede di gravame (in tal senso, tra le tante, v. Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608), a cui la Corte territoriale ha fornito adeguata e logica risposta attraverso la sintesi di quanto già illustrato dal Tribunale.

Premessa la necessità di lettura unitaria delle due sentenze di merito allorché, come nel caso di specie, concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595), si osserva come la Corte territoriale, in risposta ai motivi di gravame, abbia avuto modo di evidenziare il reiterato e prolungato inadempimento degli obblighi imposti dal Giudice civile da parte del [Omissis] che, pur essendovi tenuto, si era completamente disinteressato dell’obbligo di corrispondere l’assegno mensile di Euro 500 fissato dal Giudice civile, quale contributo per il mantenimento della figlia minore, nonché degli ulteriori importi relativi alle spese straordinarie, mediche e scolastiche, di cui all’accordo di separazione consensuale omologato dal [Omissis] in poi; in precedenza il ricorrente si era limitato a corrispondere sporadici e parziali pagamenti, tanto da ammettere lo stesso ricorrente [Omissis] che la minore non si era trovata in difficoltà proprio grazie all’intervento della famiglia materna che aveva provveduto a garantire quanto necessario per il sostentamento del nucleo familiare. É principio di diritto consolidato, infatti, quello a mente del quale nei confronti dei minori, salvo prova contraria, lo stato di bisogno deve ritenersi presunto (Sez. 6, n. 26725 del 26/3/2003, D’Onofrio, Rv. 225875), avendo, inoltre, questa Corte rilevato come il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare viene ad integrazione anche nel caso in cui l’altro genitore ovvero i parenti di questo, come nel caso di specie, provvedono in via sussidiaria a corrispondere ai bisogni della prole (Sez. 6, n. 34675 del 07/07/2016, R, Rv. 267702; Sez. 6, n. 17692 del 09/01/2004, Bencivenga, Rv. 228491).

Pertinente risulta, inoltre, il rinvio operato dai Giudici di merito alla sentenza di primo grado che aveva messo in evidenza come il ricorrente svolgesse la professione di commercialista e fosse amministratore di una società con capitale interamente versato, circostanza che, alla luce della complessiva contestazione dei fatti perduranti dal [Omissis], rende ininfluente qualsivoglia allegazione in ordina alla ritenuta possidenza economica tale da implicare la impossibilità di provvedere all’adempimento dovuto in favore della figlia per un così lungo lasso di tempo.

Chiara risulta, in proposito, la motivazione della decisione di primo grado che dà conto della situazione precaria in cui si era venuta a trovare la parte offesa proprio a cagione di debiti contratti dal marito, i cui effetti erano stati fatti ricadere sulla moglie, costretta a fronteggiare procedure esecutive su beni di proprietà, provvedendo ad una impegnativa rateizzazione dei debiti onorati solo grazie a finanziamenti ricevuti dal nucleo familiare di origine, circostanze incidenti negativamente sul nucleo familiare che aveva dovuto affrontare le primarie necessità della figlia minorenne.

Niente affatto illogica si palesa, pertanto, la motivazione della Corte territoriale che, con riferimento alle allegazioni che attesterebbero la comminatoria di sanzioni amministrative a causa dell’impossibilità di pagare il biglietto del treno per incontrare la figlia, ha rilevato come detta circostanza fosse idonea, al più, a dimostrare la scarsa propensione del [Omissis] a pagare il dovuto.

Ossequioso al principio di questa Corte risulta, allora, quanto enunciato dai Giudici di merito che con riferimento alla valutazione dell’incapacità economica dell’obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall’art. 570 c.p., ha espressamente rilevato come essa debba essere assoluta e integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti (Sez. 6, n. 33997 del 24/06/2015, C, Rv. 264667), situazione non accomunabile a quella emersa dalla istruttoria dibattimentale e ben illustrata dalla sentenza impugnata che, a sua volta richiamando la decisione di primo grado, aveva fatto emergere come neppure durante il giudizio civile fosse stato possibile avere contezza della dichiarazione dei redditi del [Omissis]

Del tutto generiche si rivelano le critiche rivolte alla parte della decisione che ha dato conto della capacità economica del ricorrente, amministratore unico di società con capitale di Euro 100.000 interamente versato (“[Omissis]” s.r.l.): critiche a mente delle quali la società sarebbe stata liquidata nel 2015.

La prospettata liquidazione, infatti, non è evenienza idonea ad incidere sui presupposti del delitto ex art. 570 c.p., comma 2, per come sopra enunciati, sia perché il ricorrente non esplicita la reale destinazione della somma ad intervenuta liquidazione, ma soprattutto perché tale dedotta circostanza connessa alla gestione della società, asseritamente intervenuta nel 2015, risulta marginale rispetto alla condotta caratterizzata dal protratto e perdurante inadempimento.

2.2. Indeducibile oltre che generico risulta il terzo motivo con cui il ricorrente censura la mancata concessione delle attenuanti generiche che, in quanto giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419). Adeguata, infatti, si palesa la motivazione della Corte distrettuale che, proprio facendo riferimento alla perdurante condotta omissiva del ricorrente, ha valutato corretto l’operato del primo giudice che ne ha negato la applicazione. Né, sul punto, risulta deducibile quanto evidenziato dal ricorrente in ordine all’affermata intervenuta liquidazione della società di cui era amministratore unico, che si vorrebbe accreditare per mezzo di un non consentito differente apprezzamento probatorio delle risultanze la cui valutazione è frutto di conforme accertamento nei due gradi di giudizio.

2.3. Generico in quanto privo di concreta critica risulta il quarto motivo in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio che il ricorrente censura di eccessiva severità, tenuto conto della valutata gravità del fatto anche a cagione della pluriennale inadempienza.

2.4. Risulta di per sé generica la censura rivolta all’asserita subordinazione del beneficio della sospensione condizionale al pagamento della somma liquidata in realtà non a titolo di risarcimento bensì a titolo di provvisionale.

La Corte ha al riguardo sottolineato come detto pagamento sia idoneo a rafforzare la prognosi di non recidiva, a fronte della pregressa protrazione dell’inadempimento.

A fronte di ciò il ricorrente si limita a deduzioni aspecifiche, che non pongo in evidenza profili di illegittimità o incoerenza della decisione.

Va però segnalato come in concreto la statuizione sulla provvisionale debba intendersi caducata, per effetto della revoca della costituzione di parte civile, come di seguito indicato.

2.5. Ed invero tale revoca fa venir meno ogni questione, pur genericamente proposta con il quinto motivo (sub 2.5. del “ritenuto in fatto”), in ordine alle relative statuizioni civili.

Va infatti rilevato che intervenuta cessazione del rapporto processuale civile, impone al Collegio, investito del ricorso proposto dall’imputato, di annullare senza rinvio la sentenza in ordine alle statuizioni civili in essa contenute (v. Sez. 4, n. 3454 del 16/01/2019, Scozzafava, Rv. 275195; Sez. 2, n. 43311 del 08/10/2015, Vismara, Rv. 265250).

2.6. All’inammissibilità dell’impugnazione segue ex art. 616 c.p.p., comma 1, la condanna del [Omissis] al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in Euro duemila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso di [Omissis] e dichiara inammissibile per rinuncia il ricorso della parte civile.

Annulla senza rinvio le statuizioni civili per revoca della costituzione.

Condanna il [Omissis] e la parte civile al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

[Omissis]

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