L’Agenzia delle Entrate, con la recente risoluzione 80/E del 09/09/2019, è intervenuta sui rapporti tra separazione personale e vendita della prima casa prima dei termine quinquennale previsto dall’art. 1 della Tariffa, Parte prima, Nota II-bis, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Come noto, infatti, il 4° comma della disposizione appena citata prescrive che, in caso di trasferimento, oneroso o gratuito, di immobili acquisiti in regime di “prima casa”, anteriormente al
«decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte».
Ciò, salvo che il contribuente,
«entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale».
Il quesito
Ciò posto, nella fattispecie oggetto di quesito il contribuente istante rappresentava di aver acquistato, con i benefici “prima casa” di cui sopra, l’abitazione coniugale, e, sopraggiunta la separazione consensuale dei coniugi, di averne altresì previsto in tal sede la vendita prima dei 5 anni previsti per legge, con suddivisione del ricavato in pari misura tra i coniugi stessi.
Soggiungeva, altresì, di non essere economicamente in grado di procedere all’acquisto infrannuale di altra abitazione principale, così come ex lege previsto quale condizione per non perdere i benefici fiscali di cui si tratta.
Su dette premesse, il medesimo contribuente continuava argomentando l’inapplicabilità della normativa sopra richiamata alla fattispecie che lo concerneva, ex art. 19 L. 06/03/1987, n. 74, secondo cui
«tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa».
Quanto sopra, peraltro, in ossequio ad un recente pronunciamento della Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. Trib., 21/03/2019, n. 7966), che, sul punto, si è espressa come segue:
«la vendita a terzi dell’immobile acquistato in comunione dai coniugi con le agevolazioni “prima casa”, prima del decorso del termine di cinque anni dall’acquisto, non comporta la revoca dai benefici fiscali se è stata effettuata in attuazione di accordi raggiunti in sede di separazione o di divorzio, attesa l’operatività dell’art. 19 della l. n. 74 del 1987, nel testo conseguente alla declaratoria d’incostituzionalità (Corte cost., sentenza n. 154 del 1999), la cui “ratio” è quella di favorire la complessa sistemazione dei rapporti patrimoniali in occasione della crisi coniugale, senza che derivino ripercussioni fiscali sfavorevoli».
La risoluzione dell’Agenzia
L’Agenzia, al termine di un’articolata disamina della vicenda, con la risoluzione in commento ha integralmente accolto la tesi svolta dall’istante, ritenendo infatti che
«la cessione a terzi di un immobile oggetto di agevolazione ‘prima casa’, in virtù di clausole contenute in un accordo di separazione omologato dal giudice, finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale (come nel caso di specie), non comporta la decadenza dal relativo beneficio»,
in sintonia con il disposto dell’art. 19 L. 74/1987 sopra citato, volto a favorire tutti i negozi
«che i coniugi, nel momento della crisi matrimoniale, pongono in essere nell’intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione o divorzio».
Va, infine e per completezza, aggiunto che l’odierna risoluzione non è il primo caso di pronunciamento dell’Agenzia sul tema dei benefici “prima casa”.
Essa, infatti, si era già espressa in materia, sebbene in modo non tanto chiaro e diretto, con la precedente circolare 21/06/2012, n. 27/E (par. 2.2), che viene espressamente revocata dal documento in commento (il quale, sul punto, recita «si possono ritenere superati i chiarimenti forniti con la circolare 21 giugno 2012, n. 27/E (par. 2.2»), ma che resta comunque un interessante precedente specifico in materia.
Documenti & materiali
Scarica la risoluzione A.E. 80/E del 09/09/2019
Scarica la circolare A.E. 27/E del 21/06/2012