L’UNCC dice “NO” al ritorno della carta nel PCT Il comunicato dell'Unione Nazionale Camere Civili sulle modifiche del D.L. 83/2015

By | 31/07/2015

Cari PCT-dipendenti

chi, tra voi, non è ancora a godersi in pace le meritate ferie, sarà per certo sobbalzato nel leggere il parere della Commissione Giustizia della Camera, che, nella seduta del 17/07/2015 (qui la versione pdf del documento),  ha modificato l’art. 19 del D.L. 27/06/2015, n. 83 (recante «Disposizioni in materia di processo civile telematico»), in corso di conversione, introducendovi un importante passaggio.

Guarda guarda, chi si rivede, la carta…

Il passaggio in questione è il seguente:

dopo il numero 1) sono inseriti i seguenti: (omissis)

«1-ter) al comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, con decreto non avente natura regolamentare il Ministro della giustizia stabilisce misure organizzative per l’acquisizione anche di copia cartacea degli atti depositati con modalità telematiche nonché per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con le predette modalità, nonché per la gestione e la conservazione delle predette copie cartacee. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le misure organizzative per la gestione e la conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo a norma dei commi 4 e 8, nonché ai sensi del periodo precedente”».

Il comunicato stampa del ministero

Al più che legittimo clamore suscitato dalla disposizione che precede – la quale, in sostanza, attribuisce al ministero il potere di instaurare un regime di doppio binario processuale “cartaceo + telematico” – il ministero stesso ha replicato con un comunicato stampa del 23/07/2015, osservando che la disposizione introdotta in sede di conversione non introdurrebbe «in alcun modo un doppio binario telematico e cartaceo»,  ma avrebbe, invece l’obiettivo

«di stabilire rigorosamente – in modo uniforme su tutto il territorio nazionale al contrario di quanto accaduto finora – i casi tassativi in cui è ammissibile l’acquisizione di copia di cortesia, ripartendo i relativi oneri tra uffici giudiziari e avvocatura».

Tutto a posto? No, no…

Tutto a posto dunque? Neanche un po’.

La norma modificata dalla Commissione Giustizia della Camera sopra riportata, infatti, dispone che il ministero adotti «misure organizzative per l’acquisizione anche di copia cartacea degli atti depositati con modalità telematiche», senza delimitare il perimetro di applicabilità della disposizione stessa.

E, d’altro canto, il comunicato stampa del ministero – che è e resta un comunicato stampa, cioè uno scritto senza alcuna valenza giuridica – non ha, e non può per definizione avere, l’effetto o il potere di tracciare i confini applicativi di una norma che confini, come si è detto, non prevede e che, una volta emanata, avrà rango primario.

E chiaro, in altre parole, che la disposizione in esame potrà – domani, magari da un diverso ministro – essere  interpretata ed applicata in modo del tutto diverso da come indicato nel comunicato stesso (come è, peraltro, sin troppo facile ipotizzare, anche alla luce del noto orientamento in tema di deposito della copia cartacea “di cortesia”, che a tratti la giurisprudenza ha apertamente tentato di imporre alle parti).

Il comunicato ministeriale in commento, infine, contiene un ulteriore inciso, molto significativo, con cui si anticipa l’emanazione di disposizioni regolamentanti la ripartizione «tra uffici giudiziari e avvocatura» degli oneri derivanti da questa inaspettata “ricartaceizzazione” del processo civile telematico.

Il che, a ben leggere, va anche oltre il testo legislativo introdotto dalla Commissione Giustizia della Camera e sopra riportato, nel cui contesto non si parla di riversare oneri di sorta sulla già provatissima avvocatura civile.

La posizione dell’Unione Nazionale Camere Civili

Su questi – preoccupanti – temi è recentemente intervenuta l’Unione Nazionale delle Camere Civili, la quale, con un comunicato del 28 luglio scorso, ha ribadito

«la propria ferma contrarietà all’introduzione della possibilità del “doppio binario”, con previsione dell’acquisizione anche di copia cartacea, che non solo aggraverebbe il lavoro a carico degli avvocati, ma porterebbe di fatto ad annullare i vantaggi acquisiti con l’introduzione del processo telematico»,

evidenziando, altresì, che ogni impegno ricollegato a qualunque tipologia di “cartaceizzazione” del processo civile telematico, non debba «essere comunque un onere dell’Avvocatura ma esclusivamente delle cancellerie» e rilevando, infine, l’opportunità di «esplicitare nel testo del decreto legge tali previsioni, così da non lasciare spazio a diverse interpretazioni su tali questioni».

Non resta, dunque, che auspicare che ragione e buon senso prevalgano e che nella tormentata storia del processo civile telematico non si debba aprire un nuovo capitolo potenzialmente capace di minarne le stesse fondamenta.

Documenti & materiali

Scarica il testo del parere della Commissione Giustizia della Camera del 17/07/2015
Leggi il comunicato stampa del Ministero della Giustizia del 23/07/2015
Leggi il testo del comunicato dell’Unione Nazionale delle Camere Civili del 28/07/2015

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