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E’ all’esame parlamentare lo schema di regolamento sul tirocinio per l’accesso alla professione forense ai sensi dell’art. 41, comma 13, L. 247/2012, che disciplina le modalità di svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione forense e le relative procedure di controllo da parte dei Coa, nonché le ipotesi di interruzione del tirocinio stesso ed i requisiti di validità di quello eventualmente svolto in altro stato UE.
Il contenuto dello schema di decreto nella sua primissima versione
Ferma restando la riduzione della durata del tirocinio a 18 mesi, già in vigore, tra le novità più rilevanti troviamo quelle di seguito descritte.
L’art. 3 del detto schema di decreto regolamenta le modalità di svolgimento del tirocinio che dovrà anzitutto ispirarsi ai canoni di:
– assiduità: frequenza continua (per almeno 20 ore settimanali) nello studio del professionista, sotto la sua diretta supervisione;
– diligenza: cura attenta e scrupolosa nello svolgimento del tirocinio;
– riservatezza: massimo riserbo su tutte le informazioni acquisiste durante lo svolgimento del tirocinio.
L’art. 4 dello schema di decreto consente, invece, lo svolgimento del tirocinio per un periodo di sei mesi in altro paese UE, previa comunicazione al consiglio dell’Ordine del nominativo e dei recapiti del professionista di riferimento; ai fini della convalida del semestre il praticante/tirocinante dovrà poi compiegare documentazione idonea alla certificazione dell’attività svolta unitamente ad una dichiarazione del professionista streniero.
Le cause di interruzione del tirocinio sono ricollegate, dall’art. 5 del decreto, alla presenza di accertati motivi di salute, a maternità e/o paternità (oltre che di adozione), a sanzioni disciplinari inflitte al praticante/tirocinante od al professionista che lo assiste.
E’ inoltre consentito, dall’art. 7 del decreto, al praticante/tirocinante richiedere l’abilitazione all’esercizio della professione in sostituzione dell’avvocato di riferimento.
Il regolamento in commento si applicherà solo ai c.d. nuovi tirocini, ovvero a quelli intrapresi dopo l’entrata in vigore del decreto, come regolata dall’art. 8 del decreto.
Il parere del CNF
Lo schema di decreto sopra descritto era stato trasmesso al CNF al fine dell’acquisizione del parere di competenza, parere che è poi confluito nelle seguenti proposte (integrativo/migliorative) dei testi ministeriali intervenute a seguito delle consultazioni con i COA, l’OUA e le associazioni forensi.
Le richieste del CNF sono essenzialmente dirette:
– al coordinamento della normativa con il D.L. 69/2013, decreto che regolamenta le modalità di tirocinio da svolgersi presso gli uffici giudiziari;
– alla previsione di un quadro chiaro di riferimento per le future convenzioni con le università per l‘anticipazione del tirocinio per gli studenti nei sei mesi antecedenti la sessione di laurea;
– a disciplinare in maniera più dettagliata il tirocinio estero ed, al contempo, chiarire il tipo di documentazione a corredo della domanda di riconoscimento del periodo di tirocinio;
– a disciplinare, sempre in maniera più specifica, la durata del tirocinio in relazione alla possibilità di sostituirlo, per la durata di un anno, con la frequenza presso le Scuole di Specializzazione forense.