Siamo proprio sicuri che l’assegno di mantenimento sia irripetibile, impignorabile, e non compensabile? La questione alle Sezioni Unite Ordinanza interlocutoria Cass. Civ., Sez. I, 24/11/2021, n. 36509

Con l’ordinanza interlocutoria n. 36509 del 24/11/2021 la Sezione Prima della Corte di Cassazione ha chiesto la rimessione della questione al Primo Presidente affinchè valuti la rimessione alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., tenuto conto di un quadro giurisprudenziale composito, di alcune questioni in tema di assegno di mantenimento in favore del coniuge separato.

Precisamente le questioni sottoposte sono le seguenti:

a) se i crediti afferenti agli assegni che traggono pretesto dalla crisi del rapporto di coniugio ripetano tutti indistintamente i caratteri della irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità propri dei crediti alimentari;
b) se tali caratteri possano farsi dipendere dall’entità delle somme erogate e se, in particolare, ne sia obbligatorio il riconoscimento in presenza di importi di ammontare modesto che inducano a ravvisare la destinazione paraalimentare;
c) se, nel caso in cui sia in discussione la non debenza dell’assegno, sia possibile scorporare da esso, al fine di riconoscervi i caratteri di cui sopra, la quota avente destinazione para-alimentare;
d) se il regime giuridico individuato in base all’accertamento da condursi in relazione al punto a) sia estensibile anche all’assegno in favore dei figli maggiorenni non autosufficienti di cui venga accertato l’indebito.

 

Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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