Separazione: affidamento dei figli al padre se offre maggiore garanzia di stabilità In nota a Cass. Civ., Sez. I, 20/11/2019, n. 30191

«… in tema di affidamento dei figli minori, è orientamento consolidato di questa Corte che il giudizio prognostico che il giudice, nell’esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell’unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonchè della personalità del genitore,delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione».

Ciò è quanto ha ribadito la Sezione I della Corte di Cassazione con la recente ordinanza 20/11/2019, 30191 che qui si segnala, in un caso in cui la figlia era stata collocata in via preferenziale al padre.

Anche se la decisione del giudice di legittimità (che rigetta l’impugnazione della madre e conferma quella di merito disposta dalla Corte territoriale de L’Aquila) in astratto non fa che ribadire l’orientamento prevalente ed anzi consolidato, si connota per la sua originalità trattandosi di collocazione prevalente (o preferenziale che di r si volgia) presso il padre (e non presso la madre, normalmente genitore ‘preferito’), peraltro di una bambina; fermo comunque il rispetto del principio dell’affido condiviso e di quello della bigenitorialità.

E la decisione viene assunta perchè il giudice di legittimità, anche alla luce della CTU assunta nel corso del giudizio di merito (peraltro, già giudizio di rinvio), ha ritenuto che la collocazione presso il padre rispondesse all’interesse morale e materiale della stessa minore, soprattutto in considerazione della maggiore garanzia di stabilità offerta dal padre alla minore.

Nello specifico, la Corte ha evidenziato come elementi a favore della collocazione prevalente presso il padre uno stile educativo più regolativo da parte di quest’ultimo (mentre la madre è più permissiva e distante emotivamente dalla minore) nonchè la presenza costante all’interno dell’agriturismo gestito dal padre (presso cui il padre e la bambina vivono) dei nonni paterni con cui la minore ha un buon rapporto, la zia ed i cugini.

Documenti & materiali

Scarica l’ordinanza Cass. Civ., Sez. I, 20/11/2019, n.30191

Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.