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Un interessante precedente della Corte di Appello di Ancona (C. App. Ancona, 01/08/2019, n. 1245) si sofferma sulla prova della scientia decoctionis da parte del creditore convenuto in revocatoria fallimentare ai sensi dell’art. 67 L. Fall.
Il caso e i temi
La società “X”, in A.S., conviene in giudizio la società “Y” per sentire revocare, ex art. 67 L. Fall., pagamenti da quest’ultima a suo tempo ricevuti ed ammontanti a complessivi € 65.635,48.
Il Tribunale rigetta la domanda per difetto di prova della scientia decoctionis in capo alla società convenuta.
La società “X” in A.S. propone appello lamentando l’insufficiente valutazione, da parte del giudice di prime cure, degli elementi istruttori prodotti in giudizio, costituiti da
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notizie di stampa relative alla società sottoposta a procedura che ne lasciavano intuire lo stato di dissesto;
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bilanci della medesima da cui emergevano dati economici negativi;
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documentazione da cui emergeva l’esistenza di procedure monitorie ed esecutive avverso la stessa;
- consistenza dell’esposizione debitoria e ritardo nei pagamenti;
elementi tali, secondo l’appellante, da far ritenere sicuramente provata la consapevolezza del dissesto da parte dell’accipiens “Y”.
La decisione della Corte d’Appello
La Corte di Appello adita rigetta il gravame soffermandosi, sia pure sinteticamente, su ciascuno dei quattro “indici di consapevolezza” sopra indicati (notizie di stampa, bilanci negativi, esistenza di procedure monitorie ed esecutive, consistenza dell’esposizione debitoria-ritardo nei pagamenti), sovente utilizzati quali criteri guida decisivi in fattispecie quale quella in esame e come tali meritevoli, premesso un breve cenno sulla cornice di principio in cui si colloca l’attività di valutazione degli stessi, di puntualizzazione.
Il quadro generale della questione
Il quadro generale relativo alla prova della scientia decoctionis in discorso può riassumersi nei seguenti quattro passaggi:
- Effettività della conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell’accipiens e carattere (anche) presuntivo della relativa prova:
«la conoscenza dello stato d’insolvenza dell’imprenditore da parte del terzo contraente, che deve essere effettiva e non meramente potenziale, può essere provata dal curatore, su cui incombe il relativo onere, tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, ex artt. 2727 e 2729 c.c.».1
- Precisione, gravità e concordanza degli elementi presuntivi emersi in giudizio:
«la “precisione” va riferita al fatto noto (indizio) che costituisce il punto di partenza dell’inferenza e postula che esso non sia vago, ma ben determinato nella sua realtà storica; la “gravità” va ricollegata al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola d’esperienza adottata, è possibile desumere da quello noto; la “concordanza” richiede che il fatto ignoto sia, di regola, desunto da una pluralità di indizi gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza». 2
- Sufficienza anche di un solo elemento presuntivo, purchè “grave” e “preciso”:
[il requisito della concordanza, da ultimo indicato al punto precedente] «è prescritto esclusivamente nell’ipotesi di un eventuale, ma non necessario, concorso di più elementi presuntivi, atteso che gli elementi assunti a fonte di prova non debbono essere necessariamente più d’uno, ben potendo il giudice fondare il proprio convincimento su uno solo di essi, purché grave e preciso».3
- Attinenza al puro merito degli aspetti processuali (scelta, valutazione etc.) attinenti agli elementi di cui sopra:
«la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l’esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità». 4
La cornice di rifermento sopra abbozzata, chiara nella sua portata teorica, apre tuttavia la strada a più di una difficoltà operativa sul piano pratico, com’è naturale ogni volta che ci si imbatte nella valutazione discrezionale, da parte del giudice, di un dato soggettivo quale sicuramente è la “conoscenza effettiva e non meramente potenziale” dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente.
Ed è proprio tale considerazione che rende utile cercare di delimitare con la maggior precisione possibile il perimetro operativo degli elementi qui in discorso, dallo scrutinio dei quali dipende in gran parte l’esito delle azioni del genere in esame.
Le notizie di stampa
Cominciando, dunque, dal rilievo delle notizie di stampa, il precedente dorico in esame rileva come queste ultime non siano idonee ad «integrare la nozione di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti ex art. 2729 c.c.» e non possano, altresì, «assurgere a fonti di conoscenza legale» e ciò in quanto, come sintetizzato dalla sentenza de qua, «il creditore non è tenuto a leggere i giornali».
Sul punto, nell’ambito della giurisprudenza di merito, il Tribunale di Milano5 ha di recente opinato sostanzialmente nello stesso senso appena indicato, osservando che
«non è rilevante ai fini della sussistenza della scientia decoctionis il rimando alle notizie di stampa, sia perché le informazioni giornalistiche non assurgono a fonti di conoscenza legale, sia perché esse non sono dotate di indiscutibile attendibilità, sia perché non essendo il creditore tenuto a leggere i giornali, occorrerebbe dimostrare l’effettiva percezione di una precisa ed inequivoca notitia decotionis».
Ciò posto, va subito aggiunto che, in merito, esiste un filone interpretativo di segno contrario, di cui è espressione, ad esempio, la seguente decisione della Corte di Appello di Roma, per cui l’accertamento in questione
«può fondarsi anche su presunzioni semplici quali quella riferita al dato per il quale, secondo l’id quod plerumque accidit, una notevole parte della popolazione (ivi inclusa quella che dirige o collabora all’attività d’impresa) sia solita consultare la stampa ed informarsi di quanto essa pubblica, comprese le notizie relative allo stato di dissesto della società poi assoggettata a procedura concorsuale».6
Quanto sopra, peraltro in sintonia con il pronunciamento di legittimità di cui a Cass. Civ., Sez. VI, 08/02/2017, n. 3299, in virtù del quale, analogamente a quanto appena visto,
«l’inesistenza di un dovere di lettura della stampa (come posto a fondamento del ragionamento svolto dal giudice di merito) non esclude che, in concreto, secondo l’id quod plerumque accidit, una notevole parte della popolazione (ivi inclusa quella che dirige o collabora all’attività d’impresa) sia solita consultare la stampa ed informarsi da quanto essa pubblica, anche per propria utilità, oltre che per curiosità».
Quest’ultimo orientamento, peraltro difforme da quello fatto proprio dalla decisione in commento, sembra in definitiva essere quello prevalente, tendosi a concedere ampio rilievo alle notizie di stampa quale fonte accreditata di conoscenza/conoscibilità dello stato di insolvenza da parte dei terzi, sovente richiamata in combinata lettura con altri indici presuntivi, tra i quali i dati negativi di bilancio e l’esistenza di procedure esecutive, di cui ci si accinge a trattare subito appresso.
I dati negativi di bilancio
Con riferimento, alla rilevanza dei bilanci da cui emergano perdite od altri indici negativi idonei a determinare la consapevolezza, da parte del creditore, delle condizioni di dissesto ex latere debitoris, la decisione in esame limita la rilevanza istruttoria del relativo dato rilevando come non possa pretendersi
«che, nelle correnti relazioni d’affari, un creditore non dedito professionalmente all’esercizio del credito o ad attività finanziarie – prima di ricevere un pagamento dovutogli – debba cautelativamente consultare registri, pubblicazioni, bilanci depositati per sincerarsi se il debitore versi o meno in stato d’insolvenza».
L’opinamento si pone in linea con la linea interpretativa prevalente sul punto, secondo la quale, ai fini che qui interessano, occorre operare la summa divisio tra creditore di tipo bancario (cioè, per usare le parole della Corte d’Appello di Ancona, quello «dedito professionalmente all’esercizio del credito o ad attività finanziarie») e creditore commerciale “ordinario”, per poi concludere:
- in relazione al primo, che i dati di bilancio da cui emergano perdite od altri indici pregiudizievoli possono legittimamente «fondare la prova presuntiva della scientia decoctionis»,7 in considerazione della natura di soggetto «professionalmente attrezzato a valutare i dati del bilancio di una società ed a trame precise indicazioni circa lo stato economico e patrimoniale in cui essa versa» propria di tale categoria creditizia;
- in relazione al secondo, viceversa, che detti dati, quantomeno isolatamente considerati, non sono sufficienti a dimostrare la sussistenza di tale conoscenza, in quanto
«la conoscibilità dei dati di bilancio non può essere pretesa, secondo diligenza, dal mero creditore commerciale (…) avuto riguardo alla sua attività d’impresa caratteristica (…) non corrispondendo ad alcuna pratica commerciale e non rientrando nella diligenza che può essere pretesa dagli operatori commerciali».8
Non mancano, tuttavia, i distinguo, come è connaturale allo già ricordato stato necessariamente “volatile” che caratterizza gli apprezzamenti soggettivi relativi al tema che si sta esaminando.
Così, con riferimento al creditore bancario, la Corte di Appello di Milano ha avuto modo di escludere, in capo ad una banca convenuta in revocatoria,
«ancorché operatore qualificato, la sussistenza di un incondizionato obbligo di esame dei bilanci, inconferente essendo a tal fine il richiamo all’art. 124 bis t.u.b. trattandosi di norma destinata a regolare i contratti di credito al consumo conclusi per scopi estranei all’attività imprenditoriale del contraente».9
Secondo tale decisione, infatti, occorre valutare, caso per caso,
«se il mancato accesso ai dati di bilancio e a quelli forniti nel registro delle imprese si sia tradotto, nella specie, in un comportamento negligente della Banca al fine di escludere che l’addotta ignoranza possa ritenersi incolpevole».10
Dal canto suo, con riferimento al creditore commerciale “ordinario”, il Tribunale dello stesso Foro ambrosiano ha invece ritenuto che si raggiunge la prova diretta (dunque non solo presuntiva) della consapevolezza de qua quantomeno in tutti in quei casi in cui lo stato di decozione sia desumibile, oltre che da indici quali l’incapacità «di rispettare le normali scadenze» o «un piano di rientro convenuto», anche dai «dati di bilancio – di rilevanza pubblica perché depositati nel registro delle imprese».11
Anche nel caso dell’elemento indiziario costituito dalle risultanze di bilancio, dunque, così come si è visto sopra per ciò che attiene alla valutazione delle notizie di stampa, il quadro giurisprudenziale, pur in linea di principio abbastanza definito, diviene parecchio più articolato in funzione di quanto emerge nelle diverse fattispecie concrete.
L’esistenza di provvedimenti monitori o procedure esecutive
L’ulteriore profilo preso in considerazione dalla sentenza C. App. Ancona, 01/08/2019, n. 1245 qui in discorso è quello relativo all’esistenza di procedimenti monitori e/o procedure esecutive a carico del debitore adempiente e poi fallito (le cd. “pregiudizievoli”).
La valutazione della Corte dorica è, sul punto, sfumata, non venendo messa in dubbio la rilevanza, in sé, dell’esistenza di tali elementi – in tesi generale certamente indiziari di uno stato di tensione operativa dell’operatore commerciale che li subisce – ma richiedendone, onde graduarne il peso ai fini valutativi in discorso, un’adeguata contestualizzazione rispetto alla particolare fattispecie creditoria oggetto di giudizio.
Così, nello specifico, tale rilievo viene negato dalla Corte, in quanto il riferimento agli eventi pregiudizievoli che avevano interessato il debitore era contenuto in una fonte (in ipotesi, una relazione commissariale) che riferiva solo «genericamente di decreti ingiuntivi, pignoramenti e mancati pagamenti» e che, dunque, «proprio per la mancata precisazione della loro collocazione locale e temporale», non consentiva «di inferire la necessaria conoscenza dello stato di insolvenza al momento dei pagamenti».
La conclusione appena tratta appare, sul punto, conforme a quanto emerge da una lettura della giurisprudenza sul tema.
Ed in effetti, la pregnanza, in tesi generale, dell’esistenza di procedure esecutive (tanto più se affiancate da altri elementi sintomatici del dissesto) è stata affermata, ad es., da Trib. Milano, Sez. II, 03/06/2019, n. 5263, secondo cui rileva, quale indice sintomatico della scientia decoctionis «l’esistenza di esecuzioni forzate immobiliari, soprattutto se promosse dallo stesso accipiens».
Al tempo stesso, però, la necessità di contestualizzare tale dato emerge altrettanto chiaramente da altri precedenti di merito, dai quali può evincersi come il presupposto della sussistenza della consapevolezza in questione non può fondarsi sulla
«mera esistenza di esecuzioni individuali, in quanto non soggette a forme pubblicitarie, o nelle iscrizioni ipotecarie a carico del debitore, quando non si sia dato conto di circostanze, quali la contiguità territoriale tra creditore e luogo delle procedure e l’esistenza di rapporti professionali tra creditore e debitore, che, in virtù di concreti collegamenti, permettano di ritenere effettivamente conosciuta e non solo conoscibile la “scientia decoctionis”(…). Deve pertanto presumersi, in difetto di specifica prova contraria, che tali procedure siano conosciute solo dai creditori che le hanno proposte e/o azionate».12
Consistenza del debito e ritardo nei pagamenti
Da ultimo, un cenno merita pure il profilo dell’ammontare dell’esposizione debitoria, affrontato dalla sentenza in commento nei termini che seguono:
«l’ammontare degli importi dovuti (euro 65.635,48) è nettamente inferiore al valore degli affari che negli ultimi quattro anni si aggirava intorno agli euro 500.000 sicché il ritardo non può ritenersi indicativo, soprattutto a fronte della presumibile tolleranza pretesa da una cliente così importante».
L’indirizzo, che legge il dato relativo all’importo dell’esposizione debitoria e quello dell’irregolarità dei pagamenti alla luce dell’andamento complessivo delle relazioni commerciali tra debitore e creditore, era già stato fatto espresso dalla medesima Corte dorica in un precedente arresto, dove, con riferimento al tema dei ritardi nei pagamenti e, indirettamente, anche a questi ultimi, veniva affermata la necessità di specifica contestualizzazione (al pari, peraltro, di quanto già visto in precedenza, trattando dell’esistenza delle cd. “pregiudizievoli”) rispetto alla concreta fattispecie, pena l’irrilevanza istruttoria ai fini della prova della scientia decoctionis in questione.13
L’affermazione, che peraltro si interseca con il distinto tema dell’irrevocabilità ex art. 67, 3° co., lett. a) L. Fall., dei pagamenti effettuati nei termini d’uso, appare, in effetti, condivisibile, ma non si sono rinvenuti precedenti negli esatti termini specifici14 (ed anzi, ad onor del vero la sensazione generale che si trae dalla lettura della giurisprudenza è quella di una lettura alquanto meno sfumata dell’elemento in questione rispetto a quella fatta propria dalla pronuncia esame).
In conclusione
Quello della prova della scientia decoctionis è un tema scivoloso, perché, almeno stando alla sensazione che si ricava dalla lettura della casistica giurisprudenziale in merito, in esso più che in altri casi le parti tendono a dare per scontato un dato che invece non lo è, e cioè che il giudice ragioni come loro.
E, invece, ovviamente non è così, posto che il giudice ragiona di necessità iuxta alligata et probata e valuta, poi, quanto allegato e provato in base a quelle che sono le proprie personali convinzioni ed esperienza, che non è affatto detto coincidano con quelle dell’operatore commerciale medio.
Diventa dunque essenziale – si ripete, forse in questo caso più che in altri – adempiere in modo puntale ed analitico agli oneri istruttori secondo quanto emerge dalle linee di massima emergenti dalla giurisprudenza che si è sopra tentato di schematizzare.
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Scarica C. App. Ancona, 01/08/2019, n. 1245
Note al testo
1. Cass. Civ., Sez. VI, 06/09/2019, n. 22387, espressione di un orientamento consolidato.
2. Ibidem.
3. Ibidem.
4. Ibidem. Quanto al concreto contenuto del sindacato motivazionale sul punto, si veda Cass. Sez. VI., 27/08/2019, n. 21749, secondo cui «poiché nella nuova formulazione dell’art. 360, n. 5, risultante dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012, è mancante ogni riferimento letterale alla “motivazione” della sentenza impugnata, sarà denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali».
5. Trib. Milano, Sez. II, 19/03/2018, n. 324.
6. C. App. Roma, Sez. I, 27/04/2018, n. 2752. In identici termini si veda pure Trib. Roma, 02/10/2018, n.18602, dove si precisa che le «notizie di stampa, pertanto, possono costituire uno degli elementi in fatto che, coordinati con ulteriori aventi ognuno relativa significanza dimostrativa e nell’ambito del procedimento conoscitivo dettagliato dall’art. 2729 c.c., possono condurre al risultato finale affermativo della sussistenza della consapevolezza della condizione di insolvenza».
7. In questo senso Cass. Civ., Sez. I, 30/07/2012, n. 13540, secondo cui «l’esistenza di gravi perdite emergenti dal bilancio d’esercizio dell’impresa può fondare la prova presuntiva della scientia decoctionis della banca in quanto dotata dei caratteri della gravità, della precisione e della concordanza, soprattutto allorquando il terzo sia un operatore bancario, come tale professionalmente attrezzato a valutare i dati del bilancio di una società ed a trame precise indicazioni circa lo stato economico e patrimoniale in cui essa versa» (massima non ufficiale). Più di recente, nello stesso senso, si veda pure Cass. Civ., Sez. I, 28/06/2019, n. 17588, secondo cui «Non v’è dubbio, poi, che i bilanci societari siano suscettibili di essere posti a base del ragionamento presuntivo finalizzato a verificare la consapevolezza della scientia decotionis in capo al creditore di tipo bancario e costituiscono anzi uno degli strumenti elettivamente disponibili ad un accorto banchiere per i fini della verifica in discorso» (massima non ufficiale). Tra le pronunce di merito, si veda, nello stesso senso, ad. es. Tribunale Roma, 19/11/2013 (s.m.), secondo cui «ai fini della prova della “scientia decoctionis” in capo all’ “accipiens”, la conoscibilità dei dati di bilancio non può esigersi, secondo diligenza, dal mero creditore commerciale ma solo da quello bancario ovvero da altri imprenditori di grandi dimensioni».
8. V. Trib. Arezzo, 24/05/2019, n. 449, secondo cui «la conoscibilità dei dati di bilancio non può essere pretesa, secondo diligenza, dal mero creditore commerciale, quale è da considerarsi la convenuta, avuto riguardo alla sua attività d’impresa caratteristica, ma solo da un operatore economico qualificato come una banca o un istituto finanziario; in altre parole, non può esigersi da un semplice creditore commerciale, una condotta consistente nella verifica dei bilanci di ciascuno dei debitori (che possono anche essere, nel caso di imprese di notevoli dimensioni o di consorzi, numerosissimi), non corrispondendo ad alcuna pratica commerciale e non rientrando nella diligenza che può essere pretesa dagli operatori commerciali» (massima non ufficiale). La pronuncia, peraltro, si pone nel solco della giurisprudenza di legittimità sul punto. Si veda, ad esempio, Cass. Civ., Sez. I, 03/07/2019, n. 17803, secondo cui «non può pretendersi dall’ordinario creditore commerciale, in particolare quando egli svolga un servizio marginale rispetto al contesto produttivo in cui opera la società poi dichiarata insolvente, la diligenza e competenza richiesta agli operatori professionali, come gli istituti di credito e, dunque, non lo si può considerare onerata del compito di valutare i dati di bilancio dei soggetti con cui egli entra in relazione» (massima non ufficiale).
9. Così, C. App. Milano, 20/06/2016, n. 2505 (s.m.).
10. Ibidem.
11. V. Trib. Milano, Sez. II, 02/07/2019, n. 6484, secondo cui, nel caso di cui al testo, si raggiunge la prova diretta «dello stato di decozione da parte della società convenuta, qualificata perché desumibile dai dati di bilancio – di rilevanza pubblica perché depositati nel registro delle imprese – e dall’incapacità manifesta di rispettare non solo le normali scadenze della commessa, quali debiti di impresa che in una condizione di salute sarebbero stati fisiologicamente adempibili in modo ordinario e con mezzi normali alle scadenze, nonché dall’incapacità di rispettare anche il piano di rientro convenuto».
12. V. C. App. Torino, Sez. I, 20/03/2019, n. 510, la quale, peraltro, si pone nel solco già tracciato in sede di legittimità da Cass. Civ., Sez. I, 04/03/2010, n. 5256, secondo la quale «in tema di revocatoria fallimentare, il presupposto soggettivo, ai sensi dell’art. 67 legge fall., è costituito dalla conoscenza effettiva da parte del terzo dello stato d’insolvenza del debitore e non dalla semplice conoscibilità, sebbene la relativa dimostrazione possa fondarsi anche su elementi indiziari purché caratterizzati dagli ordinari requisiti della gravità, precisione e concordanza prescritti dagli art. 2727 e 2729 c.c. Tuttavia, tali condizioni non possono essere riscontrate nella mera esistenza di esecuzioni individuali, in quanto non soggette a forme pubblicitarie, o nelle iscrizioni ipotecarie a carico del debitore, quando non si sia dato conto di circostanze, quali la contiguità territoriale tra creditore e luogo delle procedure e l’esistenza di rapporti professionali tra creditore e debitore, che, in virtù di concreti collegamenti, permettano di ritenere effettivamente conosciuta e non solo conoscibile la scientia decoctionis».
13. Il riferimento è a C. App. Ancona, 16/05/2019, n. 729, ove si legge «in ordine poi agli importi delle fatture, va osservato che l’ammontare di Euro 54.287,07 relativo a tre distinte fatture, rispettivamente di Euro 11.193,81 del 26.11.2007, di Euro 38.018,43 del 30.11.2007, di Euro 5.089,17 del 25.10.2007 non è importo ingente e tale da ingenerare nell’appellato sentori di crisi della T., né tantomeno può esserlo stato il ritardo nel pagamento delle fatture, atteso che si evince dai documenti in atti che il termine di pagamento delle suddette era “90 gg fine mese” e che il pagamento della T. risulta essere stato effettuato un con ritardo di circa due mesi dalla scadenza: detto ritardo non può essere rilevante né sufficiente ai fini dell’insorgere in capo all’appellata di dubbi circa lo stato di insolvenza, rilevato che – come correttamente affermato dal giudice di prime cure – si tratta di una considerazione genericamente formulata dalla T., in modo del tutto svincolato dalla concreta situazione del rapporto contrattuale tra le parti, con la conseguenza che non è possibile valutare se i ritardi fossero effettivamente tali da costituire motivo di allarme».
14 La pronuncia di Trib. Bari, Sez. IV, 16/09/2008, n. 2078, che pure si riferisce all’irrilevanza istruttoria del «sistematico ritardo nei pagamenti delle fatture avvenuti a seguito di ripetuti solleciti», ma giunge a tale conclusione sotto il particolare del non essere stata «fornita prova né di sollecito alcuno, né del sistematico ritardo nel pagamento delle fatture, né della sistematicità del ritorno insoluto delle ri.ba.».