Piano del consumatore: alla consulta l’impossibilità di falcidiare i crediti assegnati in sede esecutiva Trib. Livorno, ordinanza 30/03/2021

By | 06/05/2021

TRIB. LIVORNO, ORDINANZA 30/03/2021

«È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1 bis della legge 27 gennaio 2012 n. 3 come introdotto articolo 4-ter, comma 1, lettera d), del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176 con riferimento all’art. 3 della Costituzione nella parte in cui non stabilisce che il piano del consumatore possa prevedere, alle medesime condizioni, anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti per i quali il creditore abbia già ottenuto ordinanza di assegnazione di quota parte dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione sospende il giudizio in corso dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed ai Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento manda alla cancelleria per gli adempimenti» (Massima non ufficiale)

ORDINANZA

che [Omissis] depositavano il 26 ottobre 2020 una “proposta di piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento”;

che, in estrema sintesi la proposta prevede la destinazione di euro 200,00 mensili (di cui euro 150,00 erogati dal padre de [Omissis] ed euro 50,00 prelevati dallo stipendio da [Omissis] per complessive 77 rate, con pagamento integrale dei debiti prededucibili e privilegiati (rate sino alla 29) e quindi del 18,64% dei creditori chirografari (rate dalla 29 alla 77);

che il giudice designato rigettava la richiesta di omologa del piano del consumatore con provvedimento del [Omissis], osservando in particolare: “Per soddisfare il suo credito di E 43.502,63 la [Omissis] s.p.a. ha ottenuto in data 28.10.2020 dal G.E. una ordinanza di assegnazione del quinto dello stipendio del sig.1111/111~~che non risulta essere stata impugnata, come confermato alla odierna udienza dal difensore di parte ricorrente e dunque divenuta definitiva. Tale ordinanza di assegnazione non può essere posta nel nulla perché l’art. 8 comma 1 bis della 1. 3/2012 consente la sola falcidia o la ristrutturazione dei debiti derivanti da cessione del quinto o da prestiti su pegno ma non esiste una disposizione per il credito per il quale il titolare ha già ottenuto, come nel caso di specie che riguarda [Omissis] s.p.a. un’ordinanza di assegnazione a seguito di pignoramento presso terzi. Trattandosi di provvedimento definitivo, essa non può essere posta in discussione. La Corte di Cassazione ha infatti chiarito al punto 1.3. della motivazione della sentenza 10820/2020 che “La procedura esecutiva di espropriazione di crediti presso terzi ha la funzione di soddisfare il creditore non già come accade nelle altre forme dell’esecu zione forzata — attribuendogli il ricavato di una vendita forzata od assegnandogli una res determinata, ma trasferendo al creditore procedente la titolarità del credito vantato dal debitore nei confronti del terzo. Questo trasferimento avviene per effetto dell’ordinanza prevista dall’art. 553 c.p.c., e consiste in un mutamento del soggetto attivo dell’obbligazione dovuta dal terzo pignorato. Se dunque scopo dell’espropriazione di somme di denaro è quello di trasferire un credito dal debitor debitoris al creditore procedente; e se l’ordinanza di assegnazione realizza questo trasferimento, deve concludersi che, con la pronuncia di quella ordinanza, la procedura esecutiva ha raggiunto il suo scopo ed è da quel momento conclusa e definita.” Al tale conclusione non osta il disposto dell’art. 2928 c.c., secondo il quale il diritto dell’assegnatario verso il debitore si estingue solo con la riscossione del credito assegnato Tale previsione ha infatti unicamente l’effetto di attribuire all’assegnazione del credito pignorato l’effetto di un trasferimento con efficacia pro solvendo. Tale effetto fu voluto dal legislatore a maggior tutela del creditore, garantendogli in caso di mancata riscossione, la possibilità di intraprendere un nuovo procedimento esecutivo in base al medesimo titolo (cfr., ancora Cass. 10820/2020 e Cass n. 26036 del 29/11/2005, Cass. Ord. n. 11660 del 07/06/201). Ne consegue pertanto che il credito della [Omissis] s.p.a. che ha già ottenuto la assegnazione del quinto dello stipendio del non può essere posta nel nulla, sul rilievo che il ricorso introduttivo della presente procedura sia stato depositato il 26.10.2020, come sostenuto dal difensore di parte ricorrente, in quanto nella procedura di sovraindebitamento piano del consumatore non è previsto alcun automatic stay come avviene nel concordato preventivo ai sensi dell’art 168 1.f dalla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso per concordato, potendo la sospensione essere disposta solo con decreto di sospensione emesso dal giudice ex ari 12 bis comma 21.

3/2012 nel caso di specie non emesso avendo il tribunale provveduto ex ari 9 comma 31.f.

Pertanto prevedendo il piano del consumatore il pagamento del credito di [Omissis] s.p.a. nella misura del 18,64% e dunque essendo destinato a porre nel nulla la ordinanza di assegnazione ormai definitiva lo stesso è giuridicamente inammissibile”;

che hanno proposto tempestivo reclamo [Omissis] in particolare evidenziando: “le procedure di sovraindebitamento hanno natura concorsuale e ciò si ricava chiaramente dall’art. 6 nonché dall’art. 7 della L 3/2012. Questo comporta che a dette procedure, in presenza di lacune, si debbono applicare, in via analogica, le disposizioni in tema di fallimento. in considerazione del fatto che l’omologa del piano comporta effetti equiparati all’atto di pignoramento (art. 12 bis comma 7 1 3/12)”; i reclamanti, richiamando alcune pronunzie di merito hanno inoltre osservato che “in applicazione analogica dei principi che valgano in materia fallimentare, va richiamato l’indirizzo costante della Cassazione (Cass 1227/16, Cass 7508/11, Cass 5994/11, Cass 1544/06, Cass 1611/00 ecc) secondo cui “in caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore che abbia ottenuto l’assegnazione del credito pignorato a norma dell’art. 553 cpc è inefficace, ai sensi dell’art. 44 l.f. se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che l’assegnazione sia stata disposta in data anteriore. L’assegnazione infatti non determina l’immediata estinzione del debito dell’insolvente, in quanto, avendo essa luogo “salvo esazione”, l’effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla successiva riscossione del credito assegnato il principio della -par condicio creditorum” è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, sia pur indirettamente, in quanto effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo e a tale categoria va ricondotto il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito”; che “con l’omologazione del piano del consumatore per il principio della par condicio creditorum (immanente in tutte le procedure concorsuali quali sono quelle relative al sovraindebitamento del debitore non [Omissis] fallibile) cessa definitivamente il suddetto pignoramento ed il credito residuo sarà pagato secondo le condizioni previste dal piano. il pignoramento del quinto dello stipendio si esegue man mano che lo stipendio viene accreditato al debitore. nel caso di specie le somme già percepite dal creditore in forza del citato pignoramento non vengono toccate e solo il residuo credito viene pagato secondo le condizioni previste dal piano”;

che quindi secondo i reclamanti, ferma la precedente ordinanza di assegnazione, a seguito dell’omologa del piano del consumatore, potrebbero diventare inefficaci i pagamenti successivi, in applicazione analogica dell’art. 44 legge fallimentare, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità;

RITENUTO

di dover sollevare d’ufficio questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma I bis della legge 27 gennaio 2012 n. 3 come introdotto articolo 4-ter, comma 1, lettera d), del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176 in relazione all’art. 3 della Costituzione nella parte in cui non stabilisce che il piano del consumatore possa prevedere, alle medesime condizioni, anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti per i quali il creditore abbia già ottenuto ordinanza di assegnazione di quota parte dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione, con inefficacia dei pagamenti successivi all’omologazione del piano;

CONSIDERATO, CIRCA LA RILEVANZA:

 che, come esposto, il piano del consumatore per cui è causa prevede la falcidia e ristrutturazione del debito del creditore [Omissis], che ha promosso pignoramento presso terzi ed ottenuto ordinanza di assegnazione di quota parte dello stipendio del Sig [Omissis];

che l’art. 8, comma I bis della legge 27 gennaio 2012 n. 3 come introdotto dall’articolo 4-ter, comma 1, lettera d), del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176 dispone: “I-bis. La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, secondo periodo”; che il comma secondo del richiamato art. 4 ter DL 137/2020 stabilisce: “2. Le disposizioni di cui al comma I si applicano anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”;

che tale disposizione, applicabile alla procedura per cui è causa, limita la possibilità di falcidia e ristrutturazione ai soli “contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione” e nella fattispecie il piano del consumatore prevede la falcidia e ristrutturazione del debito del creditore [Omissis], che ha promosso pignoramento presso terzi ed ottenuto ordinanza di assegnazione di quota parte dello stipendio;

che il giudice del provvedimento reclamato ha motivato il diniego di omologa del piano sul presupposto che non sarebbe possibile far cessare gli effetti dell’ordinanza di assegnazione ormai definitiva e sul fatto che la legge consente la falcidia e ristrutturazione unicamente dei debiti derivanti da cessione del quinto (vedi motivazione del provvedimento reclamato: “Tale ordinanza di assegnazione non può essere posta nel nulla perché l’art. 8 comma 1 bis della L 3/2012 consente la sola falcidia o la ristrutturazione dei debiti derivanti da cessione del quinto o da prestiti su pegno ma non esiste una disposizione per il credito per il quale il titolare ha già ottenuto, come nel caso di specie che riguarda [Omissis] s.p.a. un’ordinanza di assegnazione a seguito di pignoramento presso terzi [Omissis] Pertanto prevedendo il piano del consumatore il pagamento del credito di [Omissis] s.p.a. nella misura del 18,64% e dunque essendo destinato a porre nel nulla la ordinanza di assegnazione ormai definitiva lo stesso è giuridicamente inammissibile”);

CONSIDERATO, CIRCA LA NON MANIFESTA INFONDATEZZA

che il Collegio condivide la motivazione del giudice del provvedimento reclamato;

che non può ritenersi che la semplice natura concorsuale della procedura del piano del consumatore possa comportare di per sé la possibilità di applicazione analogica delle disposizioni dettate per il fallimento e, segnatamente, dell’art. 44 della legge fallimentare richiamato dalla difesa della parte reclamante, posto che nel piano del consumatore non si verifica, pacificamente, alcuno “spossessamento” del debitore e la disposizione dell’art. 44 legge fallimentare è diretta conseguenza del generale vincolo di indisponibilità di cui al precedente art. 42;

che, peraltro, l’art. 44 della legge fallimentare determina una inefficacia generalizzata ed automatica dei pagamenti successivi (anche se eseguiti da un terzo in relazione a 5 precedente ordinanza di assegnazione, come chiarito dai giudici di legittimità), mentre nella fattispecie si tratterebbe non di una automatica e generalizzata inefficacia correlata ad un altrettanto generalizzato spossamento, ma della mera possibilità-facoltà di prevedere, nel piano, la specifica inefficacia di determinati pagamenti pur se eseguiti da terzi in adempimento di ordinanza di assegnazione definitiva;

che la disposizione introdotta dall’art. 4 ter DL 137/2020, pur a fronte di un precedente dibattito dottrinale e giurisprudenziale relativo alla possibilità per il piano del consumatore omologato di far cessare l’efficacia non solo delle precedenti cessioni del quinto di stipendio ma anche delle precedenti assegnazioni definitive di quota parte dello stipendio, ha limitato la possibilità di falcidia o ristrutturazione ai soli debiti derivanti da cessione volontaria del quinto, non disciplinando l’ipotesi di assegnazione all’esito di procedura esecutiva presso terzi;

che il Collegio ritiene di non poter estendere in via analogica la disposizione dettata per la cessione volontaria del quinto anche alle ordinanze giudiziali di assegnazione, stante il carattere specifico ed espresso della norma, il fatto che, come esposto, la questione interpretativa sorta e che la norma ha parzialmente risolto era riferita ai due distinti casi della cessione del quinto e dell’ordinanza di assegnazione anteriore ed il legislatore ha inteso provvedere unicamente con riferimento alla cessione del quinto; che inoltre nel caso dell’assegnazione occorrerebbe privare di efficacia (non un precedente atto negoziale ma) un provvedimento giudiziale definitivo, conclusivo della procedura esecutiva già intrapresa;

che osta all’applicazione in via analogica dell’art. 4-ter, comma 1, lettera d), del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 anche il principio normativo di intangibilità degli atti esecutivi già compiuti ex art. 187-bis disp. att. c.p.c.;

che la Suprema Corte con riferimento al concordato preventivo (procedura concorsuale per molti versi analoga al piano del consumatore) ha avuto modo di chiarire, anche recentemente, che non operando alcuno “spossessamento” del debitore non può trovare applicazione l’art. 44 legge fallimentare e quindi non possono privarsi di efficacia le ordinanze di assegnazione anteriori rispetto alla iscrizione della domanda di concordato e restano validi e dovuti i pagamenti, effettuati anche successivamente (vedi Cassazione civile sez. I, 15/02/2021, n.3850: “nel concordato preventivo, ove non trova applicazione il cd. “spossessamento” previsto in ambito fallimentare dagli arti. 42 e 43 [Omissis] con la conseguente previsione di inefficacia dei pagamenti eseguiti dal debitore dopo la dichiarazione di fallimento, ai sensi del successivo art. 44, ma opera un diverso congegno in forza del quale il debitore conserva l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa sotto la vigilanza del commissario giudiziale, è legittimo — salvo non ricorra l’ipotesi di frode di cui all’art. 173 [Omissis]. — il pagamento effettuato dal “debitor debitoris” in esito ad un pignoramento presso terzi trascritto prima della pubblicazione della domanda di concordato preventivo, ove l’ordinanza di assegnazione di cui all’art. 533 c.p.c. sia anch’essa antecedente a detta pubblicazione, quantunque il pagamento venga invece effettuato successivamente ad essa”; in motivazione la Suprema Corte tra l’altro osserva: “se l’esecuzione presso terzi, introdotta prima della pubblicazione della domanda di concordato preventivo, è già pervenuta alla ordinanza di assegnazione, gli effetti di essa rimangono fermi (v. art. 187 bis disp. att. c.p.c.), sebbene il pagamento sia successivo all’inizio della procedura concordataria; difatti, l’ordinanza di assegnazione del credito, emessa ai sensi dell’art. 553 c.p.c. in presenza della dichiarazione positiva del terzo, per la sua natura liquidativa e satisfattiva, segna, col trasferimento coattivo del credito dal debitore esecutato (assegnante) al creditore pignorante (assegnatario), il momento finale e l’atto giurisdizionale conclusivo del processo di espropriazione presso terzi (Cass. 29 ottobre 2003, n. 16232; Cass. 28 giugno 2000, n. 8813. contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l’assetto fino ad ora esaminato, che differenzia la disciplina concordataria da quella del fallimento, in particolare con riguardo all’omesso richiamo in tema di concordato della L. Fall, art. 44, non è frutto di un difetto di coordinamento, tale da interpellare la Corte addirittura sulla costituzionalità della previsione, ma della chiara logica del sistema. la L.Fall., art. 44 è un corollario anzitutto del precedente art. 42, in forza del quale la sentenza dichiarativa di fallimento priva il fallito “dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni”, nonché dell’art. 43, che sottrae al fallito la legittimazione processuale nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale compresi nel fallimento, attribuendola al curatore. In tal senso è stato anche di recente evidenziato che il citato art. 44 “rappresenta la proiezione del cd. spossessamento sostanziale e processuale tracciato dai precedenti arti. 42 e 43 [Omissis] in attuazione del principio della “cristallizzazione”, alla data del fallimento, dei rapporti facenti capo al fallito”);

[Omissis] che quindi, avuto riguardo anche a quanto chiarito dai giudici di legittimità, non può applicarsi l’art. 44 L.F. né estendersi in via meramente interpretativa all’ordinanza di assegnazione dei crediti intervenuta prima dell’omologa del piano del consumatore la disciplina dettata espressamente per la sola cessione del quinto, come già evidenziato dal giudice nel provvedimento reclamato;

che tuttavia il meccanismo attraverso il quale opera il soddisfacimento del credito è del tutto analogo, con riferimento alla cessione del quinto dello stipendio ed alla ordinanza di assegnazione relativa a crediti ancora non sorti: in entrambi i casi si ha una modificazione soggettiva del rapporto creditorio (nel credito futuro verso il terzo subentrano il creditore assegnatario ovvero il creditore cessionario), con effetto liberatorio posteriore condizionato all’effettiva riscossione successiva, ossia pro solvendo;

che quindi appare contrario a ragionevolezza ex art. 3 Cost. limitare la possibilità di falcidia e ristrutturazione ai soli “debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione” e non anche dei debiti per i quali il creditore abbia già ottenuto ordinanza di assegnazione di quota parte dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione;

P.Q.M.

Visto l’art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1 bis della legge 27 gennaio 2012 n. 3 come introdotto articolo 4-ter, comma 1, lettera d), del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176 con riferimento all’art. 3 della Costituzione nella parte in cui non stabilisce che il piano del consumatore possa prevedere, alle medesime condizioni, anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti per i quali il creditore abbia già ottenuto ordinanza di assegnazione di quota parte dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione sospende il giudizio in corso dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed ai Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento manda alla cancelleria per gli adempimenti.

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