Onorari del CTU ritardatario e liquidazione delle spese di lite: un interessante precedente di legittimità Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 10/09/2019, n. 22621

By | 06/11/2019

CASS. CIV., SEZ. II, ORDINANZA 10/09/2019, N. 22621

«La decurtazione degli onorari del consulente tecnico d’ufficio prevista dall’art. 52 del d.P.R. n. 115 del 2002 per il caso in cui la prestazione non sia stata completata nel termine originariamente stabilito ovvero entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all’ausiliario del magistrato, rispettivamente stabilita per il caso di onorari a tempo dall’esclusione delle prestazioni svolte nel periodo successivo alla scadenza del termine, e per gli altri onorari non determinati a tempo dalla riduzione fissa nella misura di un terzo, costituisce una sanzione finalizzata a prevenire comportamenti non virtuosi dell’ausiliario e indebite dilatazioni dei tempi processuali, in funzione di garanzia del principio del giusto processo. In relazione alla predetta sanzione il legislatore non ha attribuito al giudice di merito alcun potere di graduazione, né con riferimento al quantum, né con riferimento all’entità del ritardo in cui è incorso l’ausiliario nel deposito della sua relazione.

La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente.

In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi» (Massima non ufficiale)

FATTI DI CAUSA

Con ricorso depositato il 17 febbraio 2014 [Omissis] proponeva opposizione avverso il decreto del 27 gennaio 2014 con il quale il Tribunale di [Omissis] aveva liquidato il compenso del C.T.U. geom. [Omissis] in relazione all’opera da quegli prestata nel giudizio civile R.G. [Omissis]. La ricorrente lamentava l’eccessività della liquidazione, sia quanto alle spese rimborsate all’ausiliario che con riguardo agli onorari riconosciuti per la consulenza-base e per la successiva relazione a chiarimenti, ed invocava comunque la riduzione di un terzo, ex art. 52, comma 2, del d.P.R. n. 115/2002, degli onorari relativi alla predetta relazione-base, essendo stata quest’ultima depositata in ritardo rispetto alla scadenza indicata dal giudice.

Si costituiva il [Omissis] contestando l’opposizione e chiedendone il rigetto. Rimanevano invece contumaci [Omissis] e [Omissis].

Con il provvedimento oggi impugnato il Tribunale di [Omissis] accoglieva in parte l’opposizione, riducendo l’importo degli onorari ma confermando quello delle spese ammesse al rimborso. Il giudice di merito escludeva, in particolare, la riduzione di un terzo prevista dall’art. 52, comma 2, del d.P.R. n. 115/2002 perché il ritardo nel deposito della relazione era stato di un solo giorno.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [Omissis] affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso [Omissis].

[Omissis]e [Omissis], intimati, non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio.

La ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 3, comma 1, lett. u) e v), e 52, comma 2, del d.P.R. n. 115/2002 in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente escluso la riduzione di un terzo prevista per il caso di deposito tardivo della relazione del C.T.U.

La censura è fondata.

Ed invero l’art. 52, comma 2, del d.P.R. n. 115/2002 prevede che “Se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all’ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo”. La norma prevede due diverse conseguenze per il ritardo nel deposito della relazione dell’ausiliario, a seconda che gli onorari siano calcolati a tempo o meno. Nel primo caso, non si tiene conto dell’attività svolta dal consulente dopo la scadenza del termine, senza possibilità di applicare l’ulteriore riduzione di un terzo, in quanto in tal modo si introdurrebbe una sanzione non prevista dalla legge (cfr. Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 18331 del 18 settembre 2015, Rv. 636792; Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 22158 del 12 settembre 2018, Rv. 650943). Nel caso in cui gli onorari non siano calcolati a tempo, invece, si applica la riduzione di un terzo, senza previsione di alcun potere del giudice di graduare la sanzione, né con riferimento al quantum, che il legislatore ha predeterminato, né con riferimento all’entità del ritardo.

Questa Corte ha già affermato in passato – nella vigenza della l. n. 319/1980 – il principio per cui “l’accertamento se il ritardo nell’espletamento dell’incarico sia conseguente o non a fatti sopravvenuti non imputabili deve essere effettuato in sede di liquidazione del compenso; all’esito di siffatta indagine, in caso di risposta positiva, non deve essere applicata alcuna sanzione ed il compenso deve essere liquidato senza tener conto del ritardo stesso, mentre in caso di risposta negativa, ossia se il ritardo è imputabile all’ausiliare, si deve procedere alla liquidazione senza tener conto delle vacazioni per il periodo successivo alla scadenza, ridurre gli onorari di un quarto, applicare le sanzioni previste dai codici” (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11403 del 2 novembre 1995, Rv. 494501; conf. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5164 del 26 maggio 1994, Rv. 486782).

La decurtazione degli onorari in percentuale fissa, nella vigenza della l. n. 319/1980 prevista in ragione di un quarto, ed oggi invece – dopo l’entrata in vigore del d.P.R. n. 115/2002 – fissata nella misura di un terzo, costituisce dunque una sanzione tesa a disincentivare comportamenti non virtuosi degli ausiliari del giudice, dai quali può derivare la dilatazione dei tempi del processo e la lesione del principio del c.d. “giusto processo” di cui all’art. 111 Cost.

Se ne ricava che anche in presenza di un ritardo minimo nel deposito della relazione, la detta decurtazione dev’essere applicata nella misura fissata dal legislatore, in assenza di qualsiasi potere discrezionale del giudice circa l’applicazione o l’entità della sanzione di cui all’art. 52 del d.P.R. n. 115/2002.

La previsione normativa, d’altro canto, non è irragionevole se si considera che essa fa riferimento esplicitamente non soltanto al termine “originariamente stabilito” ma anche “a quello prorogato”, con ciò introducendo un particolare dovere di diligenza e collaborazione dell’ausiliario, il quale è tenuto, ove si avveda di non essere in grado di rispettare la scadenza fissata dal giudice nel provvedimento di conferimento dell’incarico peritale, a presentare anche per le vie brevi un’istanza di differimento.

Con la memoria depositata in prossimità dell’udienza camerale la ricorrente ha chiarito che la decurtazione invocata concerne la sola parte degli onorari liquidati dal Tribunale (ammontanti in totale ad euro 1.670,42) relativa alla relazione originaria (euro 970,42) e non anche la parte relativa invece alla relazione integrativa (euro 700), che era stata depositata nei termini dall’ausiliario. Per effetto dell’accoglimento della censura gli onorari previsti per la prima relazione vanno quindi decurtati di euro 323,47 (un terzo di euro 970,42) e il compenso dovuto al consulente tecnico per ambedue le relazioni, originaria ed integrativa, ammonta pertanto a complessivi euro 1.346,95 oltre alle spese già riconosciute dal Tribunale, sulla cui quantificazione non è stato proposto specifico motivo di censura. Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., nei termini di cui anzidetto.

In definitiva, in relazione alla prima censura va affermato il seguente principio di diritto: “La decurtazione degli onorari del consulente tecnico d’ufficio prevista dall’art. 52 del d.P.R. n. 115 del 2002 per il caso in cui la prestazione non sia stata completata nel termine originariamente stabilito ovvero entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all’ausiliario del magistrato, rispettivamente stabilita per il caso di onorari a tempo dall’esclusione delle prestazioni svolte nel periodo successivo alla scadenza del termine, e per gli altri onorari non determinati a tempo dalla riduzione fissa nella misura di un terzo, costituisce una sanzione finalizzata a prevenire comportamenti non virtuosi dell’ausiliario e indebite dilatazioni dei tempi processuali, in funzione di garanzia del principio del giusto processo. In relazione alla predetta sanzione il legislatore non ha attribuito al giudice di merito alcun potere di graduazione, né con riferimento al quantum, né con riferimento all’entità del ritardo in cui è incorso l’ausiliario nel deposito della sua relazione”.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta invece la violazione degli artt. 91, 92, 132 c.p.c., 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., perché il giudice di merito avrebbe erroneamente compensato le spese del grado, pur avendo accolto l’opposizione proposta dalla M. avverso la prima liquidazione dei compensi dovuti all’ausiliario.

La censura è infondata, alla luce del principio per cui “La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 30592 del 20 dicembre 2017, Rv. 646611; conf. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2149 del 31 gennaio 2014, Rv. 629389).

Peraltro va anche ribadito il concorrente principio secondo cui “In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi” (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 24502 del 17 ottobre 2017, Rv. 646335; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 8421 del 31 marzo 2017, Rv. 643477; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8889 del 3 luglio 2000, Rv. 538198).

In corretta applicazione dei predetti principi, nel caso di specie il Tribunale ha compensato le spese tenuto conto dell’accoglimento solo parziale dell’opposizione spiegata dalla M.

In ogni caso, poiché dall’accoglimento della prima doglianza discende una nuova regolamentazione delle spese, tanto del grado di merito che del presente giudizio, e posta la novità della questione posta con il primo motivo, appare opportuno confermare la compensazione integrale delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito ai sensi di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., liquida in favore di [Omissis] la somma di euro 2.184,89, di cui euro 837,94 per spese ed euro 1.346,95 per onorari, oltre iva e cassa di previdenza se dovute, comprensiva dell’acconto già percepito. Compensa per intero le spese sia del grado di merito che del presente giudizio.

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