Nel processo penale è necessaria la difesa tecnica anche se la parte è dotata delle necessarie qualità professionali Cass. Pen., Sez. VI, 11/05/2020, n. 14411

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CASS. PEN., SEZ. VI, 11/05/2020, N. 14411

«La necessità della difesa tecnica nel processo penale non può essere surrogata dal possesso, ad opera della parte processuale, delle necessarie qualità professionali.

Ciò vale anche per la parte civile, per la quale non soltanto non v’è alcuna norma che preveda un’eccezione all’anzidetta regola generale di sistema, ma addirittura quest’ultima è ex professo affermata: stabilisce, infatti, l’articolo 100 c.p.p., che “la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria stanno in giudizio col ministero di un difensore munito di procura speciale”.

È, dunque, insanabilmente viziata la sentenza di appellato pronunziata sul gravame di un avvocato tutore del minore danneggiato – e, come tale, rappresentante legale di quest’ultimo – che si sia nominato difensore del minore stesso nell’atto introduttivo (nella specie nell’appello si leggeva “in difesa di se stessa”)» (Massima non ufficiale)

RITENUTO IN FATTO

1. [Omissis] e [Omissis] impugnano la sentenza della Corte di appello di [Omissis] dell'[Omissis], che, in accoglimento dell’appello proposto dalla parte civile [Omissis], avverso la sentenza assolutoria del Tribunale della stessa città, li ha dichiarati responsabili, ai soli fini civili, delle condotte loro contestate come integranti il delitto di maltrattamenti in danno dei loro figli adottivi, condannandoli, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore della predetta parte civile, da liquidarsi separatamente.

2. Con un unico atto, a firma del loro difensore, essi deducono i seguenti motivi di doglianza.

2.1. Mancanza di motivazione in ordine all’eccezione di inammissibilità dell’appello, in quanto proposto personalmente dal tutore del danneggiato minorenne.

2.2. Nullità della sentenza, per violazione delle norme processuali sull’interesse ad agire e sulla rappresentanza processuale della parte civile.

Riguardo al primo profilo, si contesta l’esistenza di un interesse della parte civile ad impugnare la sentenza assolutoria, laddove, come nella specie, pronunciata con la formula perché il fatto non costituisce reato, non precludendo quest’ultima la possibilità di piena tutela degli interessi civili dinanzi al giudice civile.

Quanto al secondo aspetto, si evidenzia come l’atto d’appello sia stato proposto dalla tutrice del minore danneggiato, nella sua veste di legale rappresentante di quest’ultimo, la quale si è però costituita in giudizio anche quale difensore, in tal modo assumendo la difesa tecnica di se stessa, in violazione dell’articolo 100, c.p.p.

2.3. Mancata assunzione di prove decisive, consistenti nell’assunzione della testimonianza delle due sorelle del minore e nell’espletamento di una perizia su un esito cicatriziale sul volto di quest’ultimo, entrambe al fine di verificare l’attendibilità delle dichiarazioni accusatorie dello stesso.

2.2. Vizi alternativi di motivazione, avendo la Corte di merito trascurato molti elementi di prova, tra cui una certificazione sanitaria del paese di provenienza del minore e numerose testimonianze, che minerebbero la credibilità delle sue accuse.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. É fondato il secondo motivo di ricorso, nella parte in cui deduce l’assenza della necessaria difesa tecnica della parte civile appellante. Risulta perciò superflua la trattazione degli altri.

2. Dev’essere ribadita, in linea con la giurisprudenza di legittimità nettamente dominante, la necessità della difesa tecnica nel processo penale, che non può essere surrogata dal possesso, ad opera della parte processuale, delle necessarie qualità professionali.

Il principio, riaffermato anche dalle Sezioni unite di questa Corte quale regola generale, e perciò derogabile soltanto in presenza di specifiche eccezioni (sentenza n. 6816 del 30/01/2007, Inzerillo, Rv. 235344), non trova voci dissenzienti con riferimento alla figura dell’imputato (Sez. 6, n. 46021 del 19/09/2018, Antonucci, Rv. 274281; Sez. 5, n. 49551 del 03/10/2016, Mucci, Rv. 268744; Sez. 2, n. 40715 del 16/07/2013, Stara, Rv. 257072). Esso rappresenta, infatti, presidio di tutela del corretto svolgimento del processo e del funzionamento della giustizia, nella parità dialettica tra accusa e difesa, posto, perciò, a garanzia di un interesse pubblico e destinato, come tale, a superare quello del singolo, secondo quanto ripetutamente affermato anche dalla Corte costituzionale (sentenze n. 59 del 1959, n. 125 del 1979, n. 188 del 1980).

Non può condurre a diversi approdi la previsione del diritto dell’accusato di “difendersi personalmente”, accanto a quello di avvalersi dell’assistenza di un difensore, contenuta nell’articolo 6, § 3, lettera c), CEDU: tale disposizione, infatti, non pone all’imputato-indagato l’alternativa tra autodifesa o difesa tecnica, bensì è intesa ad assicurargli un sistema minimo di garanzie, riconoscendogli quanto meno il diritto all’autodifesa, per l’eventualità in cui negli ordinamenti degli Stati aderenti non sia riconosciuto quello alla difesa tecnica.

Anche nella prospettiva convenzionale, dunque, il diritto all’autodifesa non è assoluto ma è limitato dal diritto dello Stato di emanare disposizioni concernenti la presenza di avvocati davanti ai tribunali, allo scopo di assicurare una buona amministrazione della giustizia (Sez. 1, n. 7786 del 29/01/2008, Stara, Rv. 239237). Del resto, la stessa Corte Edu, non precisando le condizioni di esercizio del diritto difesa, ha lasciato agli Stati contraenti, come dalla stessa chiarito, la scelta di mezzi idonei a consentire al loro sistema giudiziario di garantire siffatto diritto, integrativo dei requisiti di un equo processo (sent. 27 aprile 2006, ric. n. 30961/03, Sannino c/Italia).

Ne consegue che l’ordinamento processuale penale italiano, in cui si assiste ad un concorso dell’attività difensiva dell’imputato con quella del professionista, non urta con la norma convenzionale, poiché non si traduce in una compressione od esclusione della difesa personale, ma nella integrazione di essa con l’attività defensionale tecnica, in tal modo assicurando all’imputato una più incisiva tutela delle sue posizioni, nell’osservanza del principio di effettività sancito dalla Convenzione (Sez. 6, n. 46021/2018, Antonucci, cit.).

3. Ad identiche conclusioni deve pervenirsi anche per la parte civile: per la quale, non soltanto non v’è alcuna norma che preveda un’eccezione all’anzidetta regola generale di sistema, ma addirittura quest’ultima è ex professo affermata. Stabilisce, infatti, l’articolo 100 c.p.p., che “la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria stanno in giudizio col ministero di un difensore munito di procura speciale”.

Tale disposizione espressa assume una rilevanza centrale, ai fini della soluzione della questione in rassegna, sotto un duplice profilo.

Innanzitutto, perché segna la consapevole presa di distanza dalla previgente disciplina: l’articolo 126 c.p.p., del 1930, stabiliva, infatti, che le predette parti diverse dall’imputato “possono farsi assistere” da un avvocato o procuratore, ravvisandosi in tale locuzione l’espressione di una facoltà e non di un obbligo, e ritenendosi, perciò, che esse potessero stare in giudizio anche senza il ministero di un difensore.

In secondo luogo, perché, in quanto inserita nel codice di rito penale, essa costituisce indiscutibilmente normativa speciale rispetto a quella generale, prevista dagli articoli 82 – 87 c.p.c., e, come tale, è destinata ad essere applicata in via esclusiva per le azioni civili inserite all’interno del processo penale, non contenendo essa alcun rinvio a quelle altre disposizioni, neppure nei limiti della non incompatibilità.

Ed allora, ponendo a raffronto le due discipline, si coglie all’evidenza come uno dei più rilevanti elementi differenziali – se non proprio il più significativo – di due regolamenti normativi per il resto sostanzialmente simili sia quello per cui, mentre nel processo civile, quando la parte “ha la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore…, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore” (articolo 86), un’analoga previsione non è stata inserita nel codice di procedura penale. E, poiché il legislatore del 1988 aveva ben presente il modello del corrispondente rito civile, al quale, peraltro, ha abbondantemente attinto per la regolamentazione di altri aspetti dell’azione civile nel processo penale, detta omissione non può essere attribuita ad una svista, ma dev’essere ragionevolmente intesa come espressione della precisa volontà di imporre a tutte le parti del processo penale la difesa tecnica mediante professionisti terzi.

La giurisprudenza di legittimità, del resto, è nettamente prevalente in tal senso (Sez. 3, n. 41744 del 06/10/2009, S., Rv. 245265, in fattispecie, del tutto analoga a quella in giudizio, di avvocato e curatore speciale del minore danneggiato; Sez. 5, n. 815 del 29/11/1996, Cassano, Rv. 208199), anche con specifico riferimento all’ipotesi – come quella in esame – di sottoscrizione personale dell’atto di appello per i soli interessi civili (Sez. 6, n. 48601 del 21/09/2017, Zironi, Rv. 271502).

4. Non sfugge al Collegio l’esistenza di un precedente di segno divergente, seppure specificamente attinente al ricorso per cassazione: aspetto, quest’ultimo, non privo di rilevanza, in ragione della possibilità di proposizione personale di tale impugnazione, riconosciuta – almeno all’epoca – a tutte le parti processuali dall’articolo 613 c.p.p., nella formulazione allora vigente.

4.1. Il riferimento è a Sez. 4, n. 10546 del 13/02/2014, Arcuri, Rv. 258442, che ha riconosciuto la legittimazione della parte civile a proporre personalmente ricorso in sede di legittimità, purché si tratti di avvocato iscritto nel relativo albo speciale.

Ha ritenuto quel Collegio che le ragioni che rendono opportuna l’esclusione di un diretto coinvolgimento autodifensivo dell’imputato non impongono una conforme soluzione legislativa per la trattazione processuale di interessi, pur coinvolti dal processo penale, d’indole diversa da quella relativa alla difesa dall’imputazione criminale, rinvenendone logica conferma nella presenza di previsioni legislative che derogano alla regola generale della rappresentanza tecnica nel processo penale, come l’articolo 571 c.p.p., comma 1, e, appunto, articolo 613 c.p.p., ma anche Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 170, e gli articoli 86 e 365 c.p.c., in armonia con L. n. 247 del 2012, articolo 13, che sancisce la possibilità per l’avvocato di “esercitare l’incarico professionale anche a proprio favore”.

4.2. Tale argomentare non persuade.

Con la già ricordata sentenza Inzerillo del 2007, citata anche dalla pronuncia qui criticata, le Sezioni unite di questa Corte hanno comunque ribadito la natura di regola generale della difesa tecnica nel processo penale, e quindi la necessità, per potervi derogare, di una disposizione specifica (come, appunto, Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 170, sul quale erano state chiamate a pronunciarsi). E s’è già detto, altresì, che tale disposizione eccezionale e specifica non può rinvenirsi in quella dell’articolo 86 c.p.c., perché non solo non richiamata, ma anzi espressamente contraddetta dall’articolo 100 c.p.p., che è norma di settore e, per di più, successiva.

Né tale necessaria norma eccezionale può rinvenirsi nel L. 31 dicembre 2012, n. 247, articolo 13, comma 1, in materia di ordinamento della professione forense. Questa disposizione, infatti, proprio perché genericamente riferita a qualsiasi incarico professionale dell’avvocato, senza distinzione alcuna, dev’essere necessariamente letta in coordinamento con le prescrizioni specifiche di ogni ramo dell’ordinamento e con le correlate previsioni procedurali, potendosi perciò attribuire ad essa un carattere meramente ricognitivo di fonti aliunde contenute (come l’articolo 86 c.p.c., per esempio), ma non certo derogatorio delle stesse (Sez. 6, n. 46021/2018, Rv. 274281, cit.; Sez. 2, n. 40715/2013, Rv. 257072, cit.).

Del resto, proprio la presenza dell’articolo 571 c.p.p., comma 1, e articolo 613 c.p.p. (nella formulazione ormai non più vigente), costituisce indiretta ma inequivoca conferma dell’esistenza di una regola generale di necessità della difesa tecnica e terza rispetto alla parte, poiché, altrimenti, dette previsioni non sarebbero state necessarie.

5. Tutto ciò premesso, va rilevato come, nel caso specifico, l’avv. [Omissis], nella sua qualità di tutore del minore danneggiato, e quindi di rappresentante legale dello stesso, abbia interposto appello avverso la sentenza di primo grado, nominandosi altresì difensore (“in difesa di se stessa” si legge nel relativo atto).

Poco conta che, successivamente, in pendenza del gravame cioè, l’interessato, nel frattempo divenuto maggiorenne, le abbia conferito il mandato difensivo; come pure che la relativa eccezione sia stata sollevata dalla difesa avversaria soltanto in sede di discussione finale e non in limine litis, ai sensi dell’articolo 491 c.p.p., applicabile anche al giudizio d’appello, in virtù del generale richiamo alle disposizioni relative a quello di primo grado, contenuto nell’articolo 598, c.p.p. (sul punto, Sez. 5, n. 48789 del 28/05/2013, Guardiano, Rv. 258660).

Dovendo necessariamente essere proposta attraverso “il ministero di un difensore munito di procura speciale” alle liti, a norma del cit. articolo 100, e non potendo perciò provvedervi personalmente, come invece è avvenuto, la parte titolare del diritto di agire in giudizio, quantunque per effetto di un potere di rappresentanza – legale o negoziale che sia – del danneggiato, quella impugnazione non era idonea ad introdurre il gravame e, quindi, far sorgere il rapporto impugnatorio: tale vizio originario, pertanto, non era sanabile e non può che essere rilevato anche in questa sede.

6. La sentenza impugnata, di conseguenza, dev’essere annullata senza rinvio, perché emessa a seguito di appello irrituale, con conseguente irrevocabilità delle statuizioni di quella di primo grado.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata.

Si dà atto che il presente provvedimento, redatto dal Consigliere ROSATI Martino, viene sottoscritto dal solo Presidente del Collegio, per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a).

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