TRIB. PISA, 11/06/2020, N. 579
«A mente dell’art. 2495 c.c. la cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l’estinzione. Consegue a ciò, sul piano processuale, l’applicazione degli artt. 299 e ss. c.p.c, in tema di interruzione e di eventuale prosecuzione o riassunzione del giudizio, venendo meno la parte per “altra causa” ai sensi dell’art. 110 c.p.c. Non fa eccezione alla regola predetta l’ipotesi di cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese ex art. 2490 c.c., disposizione che, non a caso, rinvia espressamente agli effetti delineati nella norma generale sulla cancellazione della società.
L’estinzione della società di capitali in difetto di bilancio finale di liquidazione, dunque, non osta alla proposizione/prosecuzione della causa nei confronti dei soci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2495, 2° co., c.c., essendo soltanto i soci legittimati passivi della domanda a prescindere dal fatto che sia stato accertato se e quanto essi hanno ricevuto in conseguenza della liquidazione della società e dal fatto che i medesimi rispondono solo intra vires dei debiti, circostanza che non impedisce il verificarsi del fenomeno successorio» (Massima non ufficiale)
PREMESSO
Con atto di citazione notificato in data 27.1.2009 il Condominio via [Omissis] (PI) ha evocato in giudizio la [Omissis] s.r.l. per sentir accertare la responsabilità di quest’ultima ex art. 1669 c.c., con conseguente condanna al pagamento dell’importo di € 174.490,58, corrispondente al costo delle opere necessarie per l’eliminazione dei vizi denunciati e per il ripristino a regola d’arte dell’immobile di cui è causa, oltre al rimborso delle spese sostenute nell’ATP ante causam R.G. n. 228/2008.
A sostegno della domanda, ha allegato:
– che il Condominio, nell’anno 2005, era stato totalmente ristrutturato, con incremento del numero di unità immobiliari, dalla [Omissis] s.r.l.;
– che, dopo tale intervento di straordinaria manutenzione, nel febbraio 2007, si erano manifestati gravi vizi e difetti sul fabbricato, immediatamente denunciati alla [Omissis] s.r.l.;
– che il Geom. [Omissis], incaricato dal Condominio aveva confermato nella propria perizia la presenza di diffuse macchie e sbollature sull’intonaco, infiltrazioni d’acqua piovana e avvallamenti sulla pavimentazione esterna;
– che invano era stato sollecitato l’intervento della società convenuta;
– che era stato promosso un procedimento per ATP, all’esito del quale il consulente d’ufficio, accertata la sussistenza dei vizi, aveva stimato in complessivi € 174.490,58 l’importo necessario per il ripristino a regola d’arte del fabbricato.
Si è costituita in giudizio [Omissis] S.r.l. la quale, in via preliminare, ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa, a fini di manleva, le ditte [Omissis], [Omissis] s.r.l., [Omissis] e [Omissis] e [Omissis] s.p.a.; la prima in quanto esecutrice dei lavori iniziali di costruzione, la seconda e la terza in quanto subappaltatrici per le facciate esterne e per i muretti di tutto il Condominio, l’ultima in quanto fornitrice della pittura elastomerica utilizzata per la tinteggiatura esterna.
Nel merito, ha eccepito un difetto di legittimazione attiva, sostenendo che alcuni vizi lamentati riguardassero parti di proprietà individuale e non condominiali; ha eccepito, inoltre, quanto ai danni/vizi relativi alla pavimentazione esterna, la tardiva denuncia degli stessi; ha contestato, infine, le conclusioni della consulenza tecnica svolta in sede di ATP.
Autorizzate le chiamate in causa richieste dalla convenuta, si è costituita in giudizio la chiamata [Omissis] e [Omissis] s.p.a.
Su ricorso cautelare in corso di causa dell’attore, il Giudice, all’udienza del 13.12.2010, ha concesso il sequestro conservativo sui beni della [Omissis] s.r.l., nonché sui crediti vantati presso terzi, fino alla concorrenza di € 200.000,00.
La causa è stata istruita mediante concessione alle parti dei termini per memorie, ex art. 183 VI comma c.p.c., e mediante acquisizione del fascicolo del procedimento per ATP n. 228/2008;
All’udienza del 16.2.2012 il G.I. ha disposto la separazione della causa inerente ai rapporti tra appaltatore e subappaltatori.
All’udienza del 12.10.2016, comunicata l’intervenuta cancellazione dal registro delle imprese ex art. 2490 c.c. della [Omissis] s.r.l, il Giudice ha dichiarato l’interruzione del processo.
La causa è stata riassunta nei confronti dei soci [Omissis], [Omissis], [Omissis], [Omissis] e del liquidatore [Omissis]
Si è costituita in giudizio [Omissis] la quale, eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio, deducendo:
– che la cancellazione della società era avvenuta per il mancato deposito dei bilanci;
– che l’assenza del bilancio finale di liquidazione impedisce di determinare se e cosa i soci hanno ricevuto in forza della liquidazione;
– che, pertanto, i rapporti sostanziali e processuali della società non avrebbero potuto proseguire nei confronti dei soci.
Non si sono costituiti gli altri soci.
All’udienza del 28.11.2019, dinanzi a questo Giudice, cui il fascicolo era stato medio tempore assegnato, le parti hanno concluso come in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per comparse conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
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La domanda attorea è meritevole di accoglimento.
In ossequio al principio di priorità logica della trattazione delle questioni processuali su quelle di merito, desumibile dall’art. 276, comma II, c.p.c., deve disaminarsi, innanzitutto, l’eccezione di estinzione del giudizio, sollevata da [Omissis] in qualità di socio della società [Omissis] s.r.l., cancellata dal registro delle imprese con provvedimento del 24.3.2016.
Sostiene la convenuta che il giudizio si sarebbe estinto ex art. 307 c.p.c. per mancata tempestiva riassunzione nei confronti della parte legittimata, che sarebbe rimasta la società, seppur in stato di liquidazione, sul presupposto che l’ipotesi di cui all’art. 2490 c.c. ult. comma non determini l’estinzione dell’ente.
Trattasi di prospettazione non condivisibile.
Costituisce infatti jus receptum, a mente dell’art. 2495 c.c. come riscritto con la riforma del diritto societario (D.lgs. n. 6/2003), che la cancellazione della società dal registro delle imprese, determina l’estinzione dell’ente. Ne consegue, sul piano processuale, l’applicazione degli artt. 299 e seguenti, in tema di interruzione e di eventuale prosecuzione o riassunzione della causa (cfr. Cass. n. 7676/2012; Cass. n. 9110/2012; Cass. SS.UU. n. 6070/2013), venendo meno per “altra causa” ai sensi dell’art. 110 c.p.c. la parte in causa. Non fa eccezione alla regola predetta l’ipotesi di cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese ex art. 2490 c.c., disposizione che, non a caso, rinvia espressamente agli effetti delineati nella norma generale sulla cancellazione della società.
In continuità logica con quanto esposto, deve osservarsi che l’estinzione della società di capitali in difetto di bilancio finale di liquidazione non osta alla proposizione/prosecuzione della causa nei confronti dei soci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2495 c.c., comma II. Ed invero sono (soltanto) i soci legittimati passivi della domanda, a prescindere dalla circostanza che sia stato accertato se e quanto hanno ricevuto in conseguenza della liquidazione della società.
È stato autorevolmente sostenuto, infatti, che se l’esistenza dell’ente collettivo e l’autonomia patrimoniale che lo contraddistingue impediscono, pendente societate, di riferire ai soci la titolarità dei beni e dei diritti unificati dalla destinazione impressa loro dal vincolo societario, è ragionevole ipotizzare che, venuto meno tale vincolo, la titolarità dei beni e dei diritti residui o sopravvenuti torni ad essere direttamente imputabile a coloro che della società costituivano il sostrato personale. Il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta soltanto che, sparita la società, s’instauri tra i soci medesimi, ai quali quei diritti o quei beni pertengono, un regime di contitolarità o di comunione indivisa, onde anche la relativa gestione seguirà il regime proprio della contitolarità o della comunione.” (Cass. SS.UU. n. 6070/2013).
In altri termini, la circostanza che i soci rispondano solo intra vires dei debiti non impedisce il verificarsi del predetto fenomeno successorio.
Ne consegue che i beni e i rapporti già di titolarità della s.r.l. estinta, e tuttora intestati alla stessa nei pubblici registri in quanto non oggetto di attività liquidatoria, sono transitati, a seguito della cancellazione e della conseguente estinzione dell’ente, in capo ai soci, ogni diversa conclusione risultando in contrasto con i condivisibili assetti sanciti dalla richiamata pronuncia di legittimità.
È sotto altro profilo evidente l’interesse ad agire del Condominio, atteso che in corso di causa è stato ottenuto il sequestro conservativo su beni facenti capo alla società oggi estinta.
Passando al merito in senso stretto della controversia, è incontestato che in data 1.9.2004 la società [Omissis] s.r.l., subentrando ad altra società, assunse, nella qualità di appaltatrice, l’incarico di eseguire lavori di straordinaria manutenzione a favore del condominio attore e che, dopo circa due anni dall’ultimazione, il 10.11.2005, degli stessi, si sono manifestati gravi vizi sulle parti murarie e non dei fabbricati, pur controvertendosi sulla loro rilevanza e sulla monetizzazione dei costi di ripristino.
Trattasi di vizi rientranti nella previsione di cui all’art. 1669 c.c., riguardando non già elementi accessori dell’edificio, bensì parti principali, quali il rivestimento esterno della facciata, infiltrazioni, le pavimentazioni esterne, e pertanto, suscettibili di menomare significativamente la funzionalità del fabbricato.
Com’è noto, nel diritto vivente è andata progressivamente consolidandosi un’interpretazione estensiva e, per così dire, evolutiva, della norma in esame, che superando la visione primigenia dell’art. 1669 c.c. in termini di presidio di protezione privatistica del bene dell’incolumità pubblica, ha valorizzato la non meno avvertita esigenza che l’immobile possa essere goduto ed utilizzato in maniera conforme alla sua destinazione.
Siffatta qualificazione dei vizi consente di superare l’eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo al Condominio attore con riferimento a quelli concernenti parti di proprietà di singoli condomini e non invece del condominio. Ed infatti, l’art. 1130 c.c., n. 4, che attribuisce all’amministratore del condominio il potere-dovere di compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio, deve interpretarsi estensivamente, nel senso di facoltizzare le iniziative giudiziarie volte a rimuovere gravi difetti di costruzione, tanto nel caso in cui questi riguardino l’intero edificio condominiale quanto i singoli appartamenti, entrando in gioco la salvaguardia dei diritti concernenti l’edificio condominiale unitariamente considerato.
Ciò chiarito, dalle risultanze della consulenza resa nel procedimento per ATP ante causam (R.G. 228/2008 Tribunale di Pisa) – immune da censure e recepito, dunque, nelle sue conclusioni – è emerso un quadro complessivo di ammaloramenti e vizi affliggenti le opere oggetto dell’appalto, le cui cause sono state ravvisate (cfr. pagg. 3-10 consulenza), in estrema sintesi, nell’utilizzo di materiali inidonei, in una difforme progettazione e/o esecuzione dei lavori e nel mancato rispetto delle norme del regolamento edilizio del Comune di Cascina.
Non sussistono dubbi sulla ascrivibilità dei vizi e delle anomalie riscontrati alla mala esecuzione dell’appalto da parte di [Omissis] s.r.l., che nella qualità di imprenditore ha assunto l’obbligo, in autonomia e a proprio rischio, di realizzare le opere commissionate secondo la regola dell’arte. L’originaria convenuta, oggi estinta, non ha fornito alcun elemento idoneo a superare la presunzione juris tantum di responsabilità delineata dall’art. 1669 c.c., limitandosi a chiamare in manleva le società subappaltatrici da essa incaricate – la cui causa è stata separata – ai soli fini di una ripartizione interna dell’obbligazione risarcitoria, inopponibile al Condominio.
In ordine infine al quantum debeatur, il consulente ha quantificato i costi di ripristino in complessivi euro € 174.490,58 oltre Iva. Le conclusioni a cui è pervenuto l’ing. [Omissis], anche a seguito dei chiarimenti resi nello stesso procedimento per ATP dietro sollecito della società allora resistente, sono persuasive nel loro supporto logico argomentativo, non sussistendo ragioni per discostarsi dalle stesse.
In definitiva, deve essere accolta la domanda attorea di risarcimento del danno pari alla somma di € 174.490,58 oltre Iva, per complessivi € 221.393,66.
Sulla somma indicata, trattandosi di debito di valore, sono dovuti rivalutazione e interessi legali dal 20.9.2007 (dì della contestazione a seguito della redazione della perizia del geom. [Omissis]) fino al saldo.
Spetta all’attore, altresì, il rimborso delle spese di consulenza sostenute nel giudizio per ATP e per anticipazioni, da computarsi unitamente alle spese di giudizio, mentre quelle legali dovranno essere liquidate in modo aggregato.
In considerazione dell’intervenuta successione dei rapporti facenti capo alla società [Omissis] s.r.l., la condanna investirà i soci, quali compartecipi della comunione indivisa formatasi sui beni e sui rapporti obbligatori facenti capo all’ente oggi estinto, nei limiti del valore degli stessi, con la precisazione che ciascun socio risponderà intra vires per la rispettiva quota di (ex) partecipazione sociale, trasferitasi sul complesso caduto in contitolarità.
Le spese di lite, ivi comprese quelle relative all’ATP ante causam, seguono la soccombenza, e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, operandosi una riduzione rispetto ai parametri medi dello scaglione di riferimento, ma tenendo conto del procedimento cautelare in corso di causa, in complessivi € 12.500,00 per compensi, oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A., oltre ad € 710,00 per anticipazioni ed € 1.846,02 per spese di consulenza tecnica nel giudizio per ATP (R.G. n. 228/2008).
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, così dispone:
– dichiara la contumacia di [Omissis], [Omissis], [Omissis] e [Omissis];
– accoglie la domanda, e per l’effetto condanna [Omissis], [Omissis], [Omissis], [Omissis] e [Omissis], ciascuno nella misura della quota di partecipazione alla comunione formatasi sul complesso dei rapporti obbligatori e dei beni della società [Omissis] s.r.l., e nei limiti del valore della comunione predetta, a corrispondere a parte attrice € 221.393,66, oltre interessi legali e rivalutazione dal 20.9.2007 al saldo effettivo;
– condanna [Omissis], [Omissis], [Omissis], [Omissis] e [Omissis], in solido tra loro, a rimborsare a parte attrice le spese di lite, pari ad € 12.500,00 per compensi, oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A., oltre ad € 710,00 per anticipazioni ed € 1.846,02 per spese di consulenza tecnica.
Documenti & materiali
Scarica Trib. Pisa, 11/06/2020, n. 579
Vedi anche
Sulla stesso tema, si veda anche il precedente di Cass. Civ., Sez. I, 06/12/2019, n. 31933