Contenuti
CASS. CIV., SS.UU., 21/05/2019-09/10/2019, N. 25392
«L’avvocato che si appropri dell’importo dell’assegno emesso a favore del proprio assistito dalla controparte soccombente in un giudizio civile, omettendo di informare il cliente dell’esito del processo che lo aveva visto vittorioso e di restituirgli le somme di sua pertinenza, pone in essere una condotta connotata dalla continuità della violazione deontologica, destinata a protrarsi fino alla messa a disposizione del cliente delle somme di sua spettanza, sicché, ove tale comportamento persista fino alla decisione del Consiglio dell’ordine, non decorre la prescrizione di cui al R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 51» (Massima non ufficiale)
FATTI DI CAUSA
Nel 2013 il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di [Omissis] venne a conoscenza di una richiesta di sequestro conservativo, sino alla concorrenza dell’importo di Euro 500.000, avanzata dalla Banca di [Omissis] s.p.a. nei confronti dell’avv. M.S., a garanzia del recupero di somme che la banca assumeva essere di propria competenza e trattenute indebitamente dal professionista.
Il Consiglio dell’Ordine chiese ed ottenne dalla cancelleria del tribunale di [Omissis] copia degli atti del procedimento cautelare e acquisì le deduzioni dell’avv. M., il quale spiegò di essere titolare di un notevole credito per prestazioni professionali nei confronti della banca e sostenne che, all’esito della compensazione tra i reciproci controcrediti, le rispettive poste creditorie sarebbero risultate completamente azzerate. All’esito di tale interlocuzione con il professionista, il Consiglio dell’Ordine deliberò l’apertura di un procedimento disciplinare nei confronti del medesimo, per la violazione di diverse disposizioni (artt. 6-7-8-38-40-41-44) del Codice Deontologico del 17.4.97, applicabile ratione temporis.
In particolare, all’avv. M. venne contestato:
– il mancato rispetto dei doveri di lealtà, correttezza e fedeltà nei confronti del proprio assistito;
– il mancato rispetto degli obblighi di diligenza professionale;
– l’omissione di informazioni riguardo lo svolgimento del mandato;
il trattenimento presso di sé di somme del cliente, senza essere stato da quest’ultimo autorizzato a porre le stesse in compensazione con i crediti professionali da lui vantati.
L’Ordine degli Avvocati di [Omissis], ritenendo accertate le responsabilità dell’avvocato in ordine alle predette violazioni, irrogò al medesimo la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per anni uno.
L’avv. M. impugnò detta decisione davanti al Consiglio Nazionale Forense, chiedendo dichiararsi la nullità della stessa, previa declaratoria di nullità delle incolpazioni per la loro genericità, incompletezza e indeterminatezza; in subordine, dedusse la prescrizione dell’azione disciplinare ai sensi dell’art. 51 L.P.; in via ulteriormente subordinata, sollevò la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 38-47-48-50-51 L.P., in relazione agli artt. 111 e 3 Cost. (quest’ ultimo, sotto il profilo del principio di ragionevolezza ivi espresso), in considerazione del cumulo, in capo al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, delle funzioni inquirente e giudicante.
Il Consiglio Nazionale Forense rigettò il ricorso presentato dall’avv. M., giudicando altresì manifestamente infondate – sul rilievo della natura amministrativa e non giurisdizionale delle decisioni disciplinari dai consigli degli ordini degli avvocati – le questioni di costituzionalità dal medesimo sollevate.
Avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense l’avv. M. ha proposto ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione sulla scorta di quattro motivi, instando altresì per la sospensione dell’efficacia esecutiva della stessa.
L’intimato Consiglio Nazionale Forense ha presentato controricorso. La causa è stata discussa nella pubblica udienza del 21 maggio 2019, per la quale il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa ed il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità del primo e quarto mezzo ed il rigetto del secondo e terzo mezzo del ricorso.
RAGIONI IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è rubricato: “Nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 156 c.p.c., comma 2, e art. 111 Cost., commi 2 e 6, in quanto priva di uno dei requisisti indispensabili per il raggiungimento del suo scopo a cagione della violazione dei principi ispiratori del giusto processo; violazione e falsa applicazione degli artt. 9-19-10-12-26-27-30-31 del nuovo CDF”. Con tale motivo si deduce la nullità della sentenza gravata per essere la stessa priva di motivazione (nella forma della motivazione apparente o omessa), avendo il Consiglio Nazionale Forense deciso senza tenere conto del contenuto della documentazione versata in atti dal professionista e, in particolare:
– della nota del 19.12.2008 del Dott. M.G., Capo dell’Ufficio legale della Banca di [Omissis], dimostrativa della stima di cui il ricorrente godeva presso la banca;
– del provvedimento di estinzione per inattività delle parti del procedimento cautelare innanzi al tribunale di [Omissis] che aveva dato origine al procedimento disciplinare;
– della documentazione relativa alla compensazione dei crediti tra il ricorrente e la banca;
– della memoria difensiva del 24.9.2014;
– della decisione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di [Omissis], nei paragrafi in cui circoscrive l’arco temporale della vicenda.
In sostanza il ricorrente lamenta che il Consiglio Nazionale Forense si sarebbe limitato a prestare adesione alla decisione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di [Omissis], offrendo una motivazione apparente e per ceri versi addirittura apodittica, inidonea a consentire il controllo sulla esattezza e logicità del ragionamento e a consentire di comprendere le ragioni del rigetto di ogni singola questione proposta dall’avv. M.
La doglianza sviluppata nel primo motivo va disattesa.
In primo luogo va escluso che la motivazione della sentenza gravata sia meramente apparente. La giurisprudenza di queste Sezioni Unite ha infatti già chiarito che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (SSUU 22232/16).
Tale ipotesi non ricorre nella specie, giacché la sentenza qui impugnata dà puntualmente conto delle ragioni del rigetto dell’impugnativa proposta dall’avv. M. avverso la decisione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di [Omissis], esaminando analiticamente – all’esito di una puntualizzazione introduttiva sulla funzione del Codice Deontologico Forense e sui potere decisori del Consiglio Nazionale Forense (pagg. 4-6) – ciascuno dei motivi di impugnazione ed esponendo chiaramente il percorso argomentativo seguito per giungere alla decisione.
Può peraltro rilevarsi che il mezzo di ricorso in esame, ancorché deduca la nullità della sentenza per assenza del requisito formale della motivazione (con riferimento all’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4), in effetti denuncia, nel suo tessuto argomentativo, il vizio di omesso esame di fatti, ritenuti decisivi, asseritamente emergenti da documenti non esaminati dal Consiglio Nazionale Forense. Ma anche ove si riqualificasse il mezzo di impugnazione come censura ex art. 360 c.p.c., n. 5 non si potrebbe egualmente pervenire al relativo accoglimento. La decisività dei fatti storici di cui nel motivo si lamenta l’omesso esame non risulta, infatti, adeguatamente illustrata ed è, comunque, da ritenere insussistente; non si vede, infatti, come le attestazioni di stima del Capo dell’Ufficio legale della banca assistita dal ricorrente, o la intervenuta estinzione del procedimento di sequestro, possano ritenersi decisivi per escludere il contestato l’illecito disciplinare di trattenimento non autorizzato di somme di spettanza del cliente.
Per quanto infine concerne la denuncia di violazione e falsa applicazione degli artt. 9-19-10-12-26-27-30-31 del nuovo Codice Deontologico Forense, è sufficiente rilevare che la stessa risulta meramente enunciata nella rubrica del motivo, ma non trova alcuno sviluppo argomentativo nel corpo del medesimo; essa quindi va giudicata inammissibile per difetto di specificità, giacché, come pure questa Corte non ha mancato di rilevare (da ultimo, Sez. I, n. 24298/16), il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo ex art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesemente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata.
2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 51.
Sostanzialmente il ricorrente si duole della violazione del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 51 deducendo che, come accertato nella decisione Consiglio dell’Ordine, i fatti a lui contestati risalivano agli anni tra il 2005 e il 2008; donde l’intempestività dell’azione disciplinare, avviata solo nel 2014. L’avv. M., a conclusione del motivo, richiama il principio che l’ignoranza del diritto non impedisce il decorso della prescrizione.
Il motivo va giudicato inammissibile perché esso risulta privo di pertinenza con gli argomenti dell’impugnata sentenza.
Il Consiglio Nazionale Forense ha ravvisato le caratteristiche della permanenza della condotta disciplinarmente rilevante dell’avv. M. non con riferimento all’attività professionale svolta dell’incolpato in favore della Banca di [Omissis] nel periodo tra il 2005 e il 2008, bensì con riferimento al trattenimento di somme di spettanza della stessa banca (cfr. p. 5.3 della sentenza, a pag. 8) e tale argomentazione non è stata specificamente censurata, né alla stessa appare in alcun modo pertinente il riferimento al principio che l’ignoranza del diritto non impedisce il decorso della prescrizione.
Può comunque aggiungersi cha la suddetta argomentazione è conforme a diritto; ancora di recente, infatti, queste Sezioni Unite, con la sentenza n. 5200/19, hanno ribadito che l’avvocato che si appropri dell’importo dell’assegno emesso a favore del proprio assistito dalla controparte soccombente in un giudizio civile, omettendo di informare il cliente dell’esito del processo che lo aveva visto vittorioso e di restituirgli le somme di sua pertinenza, pone in essere una condotta connotata dalla continuità della violazione deontologica, destinata a protrarsi fino alla messa a disposizione del cliente delle somme di sua spettanza, sicché, ove tale comportamento persista fino alla decisione del Consiglio dell’ordine, non decorre la prescrizione di cui al R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 51 (si veda anche, in termini, SSUU 13379/16).
3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente, pur riconoscendo che il Consiglio dell’Ordine può avvalersi del potere di iniziare d’ufficio il procedimento disciplinare a norma del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 38, lamenta la violazione e falsa applicazione di tale ultima disposizione in cui il Consiglio Nazionale Forense sarebbe incorso trascurando, in linea di diritto, che il Consiglio dell’Ordine deve attivarsi “non dando seguito a voci non meglio definite negli androni degli uffici giudiziari ma in esito a denuncia” (pag. 12, rigo 2, del ricorso) e, in linea di fatto, che, nella specie, la Banca di Credito [Omissis] si era astenuta dal proporre qualsivoglia doglianza di carattere disciplinare nei confronti dell’avvocato, stante la pendenza di trattative volte alla definizione bonaria della vertenza mediante reciproche compensazioni di fatto.
Il motivo va disatteso. L’inequivocabile tenore letterale del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 38, aggiunto dalla L. n. 254 del 1940, art. 1, n. 15, (“Il procedimento disciplinare è iniziato di ufficio o su richiesta del pubblico ministero presso la corte d’appello o il tribunale, ovvero su ricorso dell’interessato”) è stato chiaramente illustrato proprio dal precedente invocato dal ricorrente (SSUU 406/99), là dove si chiarisce che “Il Consiglio dell’ordine degli avvocati ha il potere-dovere di promuovere d’ufficio l’azione disciplinare tutte le volte che venga, comunque, a conoscenza di fatti che ledano l’onere dei professionisti iscritti e il decoro della classe forense”: in termini, SSUU 25633/16.
4. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 2, in cui il Consiglio Nazionale Forense sarebbe incorso pubblicando l’impugnata sentenza il 12/12/2018, pur avendola decisa nella camera di consiglio del 22/09/2016, in tal modo compromettendo il diritto di difesa dell’avvocato ed il suo dritto ad ottenere una decisione in tempi ragionevoli, secondo le disposizioni costituzionali sul giusto processo. Il motivo è inammissibile, perché non contiene alcuna censura rivolta all’impugnata sentenza (eccetto la segnalazione dell’irrilevante errore di trascrizione del nome della banca che aveva introdotto il procedimento cautelare di sequestro nei confronti dell’odierno ricorrente), ma si risolve in una doglianza sul mancato rispetto dei termini di deposto della stessa che non può trovare ingresso in questa sede.
In definitiva il ricorso va rigettato, con conseguente assorbimento della sospensione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di deve dichiarare la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso. Dichiara assorbita l’istanza sospensiva.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 3.000 per compensi di avvocato, oltre ad Euro 200 per spese generali.
Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.