La restituzione delle somme versate dopo la sentenza di primo grado va richiesta necessariamente in appello Cass. Civ., ordinanza 15/03/2021, n. 7144

By | 22/07/2021

CASS. CIV., ORDINANZA 15/03/2021, N. 7144

«La richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado deve essere formulata, a pena di “decadenza”, con l’atto di appello, se proposto successivamente all’esecuzione della sentenza, essendo ammissibile la formulazione della domanda nel corso del giudizio, sino alla precisazione delle conclusioni, soltanto qualora l’esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell’impugnazione» (Massima non ufficiale)

RILEVATO:

Che:

1. Con sentenza del [Omissis], la Corte di appello di [Omissis] ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell’autorità giurisdizionale ordinaria e ha condannato gli attori al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio e alla restituzione delle somme già riscosse dal Comune di [Omissis], oltre interessi legali; dell’importo versato al difensore Avv. [Omissis], oltre interessi legali e dell’importo versato a titolo di imposta di registro, oltre interessi legali.

2. La Corte di appello di [Omissis] ha configurato nel caso in esame una fattispecie di occupazione appropriativa, essendovi state la dichiarazione di pubblica utilità e l’occupazione legittima, mentre la trasformazione irreversibile del bene era avvenuta nel 1998; ha ordinato, poi, la restituzione delle somme corrisposte dal Comune, dopo la sentenza di primo grado e in seguito al pignoramento subito sin dal 26 settembre 2011, discostandosi espressamente dal principio statuito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 16152, richiamata dagli appellati, facendo riferimento alla sentenza n. 18611/2013.

3. [Omissis], [Omissis], [Omissis] quale erede di [Omissis], [Omissis] quale erede di [Omissis] ricorrono per la cassazione della sentenza con atto affidato a quattro motivi.

4. Il Comune di [Omissis] resiste con controricorso.

5. I ricorrenti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO:

Che:

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la falsa applicazione dell’articolo 336 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, poiché era stato documentato che l’appello proposto dall’Ente era stato notificato in data 20 ottobre 2011 e, quindi, successivamente al pagamento concordato delle dette somme, come riscontrato anche dalla Det. Dirigenziale [Omissis] e che era pure documentato che l’Ente, con l’atto di appello, non aveva avanzato alcuna domanda di restituzione ex articolo 336 c.p.c., domanda che era stata avanzata soltanto all’udienza di precisazione delle conclusioni come risultava dal verbale di udienza in data 23 settembre 2014, richiamato nella sentenza n. [Omissis].

2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la nullità della decisione per omessa pronuncia di inammissibilità della domanda di restituzione avanzata dall’appellato, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, avendo errato la Corte di appello nel disporre la restituzione delle somme pur in presenza della fondata eccezione di intervenuta decadenza dell’appellante dalla possibilità di proporre, in fase di conclusioni, siffatta domanda, poiché il pagamento era intervenuto prima della proposizione dell’appello.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono il vizio di motivazione e l’erronea valutazione di un fatto decisivo della controversia risultante dalla documentazione prodotta in giudizio, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avuto riguardo alla nota del [Omissis], a firma del difensore, richiamata nella nota dirigenziale [Omissis] – Servizio affari legali, dalla quale risulta che l’imposta di registrazione non era stata mai richiesta dai ricorrenti quale somma dovuta in esecuzione della sentenza di primo grado e che l’imposta era stata pagata dall’Ente pubblico autonomamente e indipendentemente dal quantum dovuto per sentenza ai creditori.

4. Con il quarto motivo i ricorrenti deducono il vizio di motivazione e l’erronea valutazione di un fatto decisivo della controversia, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, poiché l’Ente, come risultava dalla Delib. [Omissis], già con la Delib. [Omissis], aveva riconosciuto il debito fuori bilancio e provveduto, in esecuzione di detta delibera, al pagamento delle somme dovute ai creditori e che il pagamento era stato frutto dell’accordo delle parti e non motivato dal pignoramento subito il 26 settembre 2011.

4.1 I primi tre motivi, da trattarsi congiuntamente perché presuppongono la soluzione di questioni giuridiche connesse, sono fondati.

4.2 L’articolo 336 c.p.c., comma 2 (nel testo novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, articolo 48, che ha soppresso l’inciso “con sentenza passata in giudicato”) stabilisce che la riforma o la cassazione di una sentenza estende i suo effetti ai provvedimenti ed agli atti dipendenti dalla pronuncia riformata o cassata, sicché vengono meno immediatamente sia l’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l’efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente (Cass., 5 agosto 2005 n. 16559; Cass., 6 dicembre 2006, n. 26171; Cass., 19 ottobre 2007, n. 21992).

Questa Corte, al riguardo, ha affermato che “l’articolo 336 c.p.c., disponendo – al fine di scoraggiare impugnazioni dilatorie – che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti ed agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, comporta che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengono meno immediatamente sia l’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l’efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente. Ne consegue ulteriormente che, nel giudizio di appello, non solo non configura una domanda nuova la richiesta di restituzione di un immobile rilasciato (ovvero, come nella specie, di accertamento che il rilascio è avvenuto sulla base di un titolo annullato), ma il ripristino può essere disposto anche di ufficio dal giudice, il quale ha il potere di adottare direttamente i provvedimenti a tal fine necessari, non diversamente da quanto accade nella situazione disciplinata dall’articolo 669 novies c.p.c., in cui il giudice, nel dichiarare l’inefficacia del provvedimento cautelare, deve dare direttamente le disposizioni necessarie a ripristinare la situazione precedente (Cass. n. 15220 del 2005)” (Cass., 27 settembre 2016, n. 18972).

4.3 Altro orientamento di questa Corte, pure avendo evidenziato che la richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello, ha affermato che la domanda di ripetizione delle somme pagate deve essere formulata, a pena di decadenza, con l’atto di appello, se proposto successivamente all’esecuzione della sentenza, essendo invece ammissibile la proposizione nel corso del giudizio soltanto qualora l’esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell’impugnazione e che resta in ogni caso inammissibile la domanda di restituzione proposta con la comparsa conclusionale in appello, atteso che tale comparsa ha carattere meramente illustrativo di domande già proposte, non rilevando in contrario che l’esecuzione della sentenza sia successiva all’udienza di conclusioni ed anteriore alla scadenza del termine per il deposito delle comparse (Cass., 8 luglio 2010, n. 16152; Cass., 26 gennaio 2016, n. 1324; Cass., 30 gennaio 2018, n. 2292).

Più in particolare è stato affermato che quando l’adempimento, volontario o coattivo, della condanna al pagamento pronunciata in primo grado sia avvenuto in parte prima della proposizione dell’appello e in parte nel corso del giudizio di appello, la domanda di restituzione dell’intero, in conseguenza della riforma della sentenza impugnata, può essere proposta dall’appellante, senza incorrere in decadenza, fino alla precisazione delle conclusioni, atteso che il pagamento parziale non consente di ritenere adempiuta la prestazione della cui restituzione trattasi e considerato che, ipotizzando la necessità di un’autonoma domanda, in altro giudizio, per la parte residua del credito frazionato, si realizzerebbe un effetto inflattivo di moltiplicazione dei giudizi non rispondente al principio costituzionale della “durata ragionevole” del processo (Cass., 5 agosto 2013, n. 18611, richiamata anche nella sentenza impugnata).

4.4 Tanto premesso, la giurisprudenza di legittimità è, quindi, univoca e consolidata nel ritenere che, dopo la modifica dell’articolo 336 c.p.c. (che prevedeva che rispetto agli atti esecutivi compiuti l’effetto caducatorio non operava prima del passaggio in giudicato della sentenza di riforma), la richiesta di restituzione delle somme pagate alla controparte in esecuzione della sentenza di primo grado, non configura una domanda nuova in appello, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata (si richiamano, al riguardo, anche Cass. 21 luglio 1981, n. 4684; Cass. 6 novembre 1995, n. 11527; Cass. 16 giugno 1998, n. 6002; Cass., 21 luglio 2020, n. 15457).

4.4.1 E tuttavia da un lato, vi è l’indirizzo che, ai fini della proposizione della domanda, ritiene non necessaria la domanda, avendo il giudice di appello il potere di adottare direttamente i provvedimenti capaci di ripristinare la situazione precedente, ai sensi dell’articolo 336 c.p.c., come novellato nel 1990, non diversamente dalla situazione disciplinata dall’articolo 669 novies c.p.c. (si richiamano, al riguardo Cass. 21 dicembre 2001, n. 16170, in un caso in cui la domanda non era stata proposta; Cass. 28 gennaio 2003, n. 1233; Cass. 19 luglio 2005, n. 15220; Cass., 3 ottobre 2005, n. 19296; Cass. 9 ottobre 2012, n. 17227 ed ancora più di recente Cass., 27 settembre 2016, n. 18972).

4.4.2 Dall’altro, con orientamento che si condivide e al quale questo Collegio intende dare continuità, si è affermato che la richiesta di restituzione delle somme deve essere formulata, a pena di “decadenza”, con l’atto di appello, se proposto successivamente all’esecuzione della sentenza, essendo ammissibile la formulazione della domanda nel corso del giudizio, sino alla precisazione delle conclusioni, soltanto qualora l’esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell’impugnazione (Cass. 8 agosto 2002, n. 12011; Cass. 18 luglio 2003, n. 11244; Cass. 13 luglio 2004, n. 12905; Cass. 8 luglio 2010, n. 16152; Cass., 9 ottobre 2012, n. 17227; Cass., 26 gennaio 2016, n. 1324; Cass., 30 gennaio 2018, n. 2292, queste ultime due già citate).

Per quel che emerge dalle motivazioni della sentenza di questa Corte, n. 18611/2013, citata, “il fondamento di tale “decadenza” si rinviene: – in una specie concernente il rito del lavoro, nelle esigenze di celerità e concentrazione degli atti processuali, con correlativo onere in capo al resistente che volesse contrastare una richiesta tardiva, di dedurre che il pagamento era avvenuto in epoca anteriore (Cass. n. 1863 del 1990, cit.).

– in una specie in cui l’esecuzione della sentenza di primo grado era avvenuta dopo la precisazione delle conclusioni in appello e prima della comparsa conclusionale, precisato che, stante il carattere esplicativo della comparsa conclusionale, nessuna domanda era possibile in quella sede, si esclude che la restituzione possa considerarsi una conseguenza automatica di legge all’accoglimento della impugnazione, con il corollario che la domanda di restituzione avrebbe funzione solo sollecitatoria dei poteri del giudice di esplicitare quali sono le conseguenze della sentenza; si argomenta nel senso che tale tesi finirebbe per sottendere un automatismo della restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza riformata o cassata, che non è previsto dalla legge, proprio tenendo conto che le norme invocate per non ritenere nuova detta domanda in appello (articoli 389 e 402 c.p.c.) richiedono pur sempre una domanda (Cass. n. 12011 del 2002, cit.);

– in una specie in cui la domanda di restituzione era stata avanzata in via ipotetica e la parte non aveva dimostrato né entità, né epoca degli esborsi, si riafferma il principio della “decadenza”, rigettando il ricorso avverso la sentenza che aveva negato la restituzione (Cass. n. 11244 del 2003, cit.);

– si riafferma il principio della “decadenza” pure, in una specie in cui non era stata provata la corresponsione delle somme in esecuzione della sentenza e in cui si chiedeva una pronuncia dichiarativa dell’obbligo di restituzione, ritenendo la decadenza una conseguenza del fatto che l’avvenuta corresponsione delle somme è presupposto della domanda di restituzione, nonché della natura della domanda come ripristinatoria della situazione anteriore (Cass. n. 16152 del 2010, cit.)”.

4.5 Tanto premesso, nel caso in esame, è pacifico che l’appello proposto dal Comune di [Omissis] è stato notificato in data 20 ottobre 2011 e, quindi, successivamente al pagamento delle somme, come riscontrato anche dalla Det. dirigenziale n. 598 reg. gen. del [Omissis], e che il Comune ha avanzato la domanda di restituzione delle somme in sede di precisazione della conclusioni, come risultava dal verbale di udienza del 23 settembre 2014.

Anche la sentenza impugnata, a pag. 3, ha precisato che le somme di cui si chiedeva la restituzione erano state pagate prima della proposizione dell’appello.

4.6 Né rileva, ai fini della ammissibilità della domanda di restituzione delle somme, che nel corso del giudizio di appello l’Ente territoriale abbia pagato l’imposta di registro della sentenza del Tribunale di [Omissis] per l’importo di Euro 2.110,50, perché si tratta di un pagamento corrisposto in favore dello Stato e autorizzato, con determinazione dirigenziale n. [Omissis], in seguito alla notifica dell’avviso di pagamento pervenuto dall’Ente impositore in data [Omissis], n. prot. [Omissis].

4.7 Allo stesso modo, del tutto irrilevante, è la circostanza, pure messa in evidenza dai giudici di merito, che il pagamento fosse stato corrisposto in seguito al pignoramento subito in data 26 settembre 2011 (pag. 4 della sentenza impugnata), perché ciò che assume rilievo, ai fini della restituzione, è la caducazione del titolo in esecuzione del quale le somme sono state corrisposte che fa venire meno il diritto a trattenere le somme incamerate.

4.8 La Corte territoriale, quindi, pure avendo correttamente affermato che tutte le somme erano state pagate prima della proposizione dell’appello, non ha fatto corretto applicazione dei principi sopra richiamati e condivisi, ritenendo tempestiva la domanda di restituzione delle somme formulata dal Comune di [Omissis] in sede di precisazione delle conclusioni.

5. In ragione delle superiori argomentazioni, il quarto motivo, sull’avvenuto riconoscimento del debito fuori bilancio da parte dell’Ente comunale con Delib. [Omissis], va ritenuto assorbito.

6. La sentenza va, dunque, cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte di appello di [Omissis], in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo, secondo e terzo motivo di ricorso, assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla Corte di appello di [Omissis], in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

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