Una nuova pronuncia in tema di prescrizione dei crediti dei lavoratori post legge Fornero (L. n. 92/2012) è data dal Tribunale di Bergamo (Trib. Bergamo 14/07/2017, n. 585).
Dopo la nota sentenza Trib. Milano 16/12/2015, n. 3460 (commentata in un precedente post del 20/11/2017) che, preso atto del depotenziamento della tutela dei lavoratori dipendenti di azienda intervenuto con la modifica dell’art. 18 Statuto dei Lavoratori apportata dalla L. 28/06/2012, n. 92, aveva affermato che
«…dall’entrata in vigore della l. n. 92/12, che ha modificato l’art. 18 st. lav. prevedendo, al comma 5, ipotesi nelle quali, anche a fronte di un licenziamento illegittimo, la tutela resta solo di tipo indennitario, si deve ritenere che i lavoratori, pur dipendenti di un’azienda ricadente nell’area di applicazione della tutela reale, possano incorrere — per la durata della relazione lavorativa — nel timore del recesso nel far valere le proprie ragioni, così che la decorrenza della prescrizione deve ritenersi sospesa in corso di rapporto»,
il Tribunale di Bergamo ritorna ad affrontare la vexata quaestio del termine di decorrenza della prescrizione dei crediti dei lavoratori occupati in grandi aziende.
Nel caso sottoposto al giudice del lavoro bergamasco, il ricorrente, un operaio impiegato in un’azienda con più di 15 dipendenti, aveva richiesto la condanna dell’azienda al pagamento di una somma a titolo di differenze retributive relative al periodo gennaio 2009-febbraio 2015. L’azienda convenuta aveva eccepito la prescrizione parziale del credito azionato dal ricorrente.
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del Lavoro, osserva che
«l’eccezione di prescrizione deve essere respinta in quanto, dopo le recenti riforme della disciplina dei licenziamenti, prima con la c.d. l. Fornero e poi col job act non può più parlarsi di stabilità del posto di lavoro per i dipendenti di aziende con più di 15 diependenti, in quanto l’art. 18 stat. lav. non prevede la certezza della reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo»,
dovendo considerarsi ulteriormente che con la modifica anzidetta, la reintegra viene oggi prevista quale ipotesi residuale anche nella pratica giudiziale: sempre più frequentemente, infatti, i giudici del lavoro, in caso di acclarata illegittimità del licenziamento, optano per la tutela indennitaria modulata a seconda della gravità del fatto.
Sicchè – prosegue il giudice bergamasco –
«sono venute meno le ragioni per differenziare la decorrenza della prescrizione quinquennale fra lavoratori forniti di tutela reale (per cio òa prescrizione decorreva anche durante il rapporto di lavoro) e lavoratori forniti di tutela obbligatoria (per cui la prescrizione iniziava a decorrere solo a partire dalla cessazione dello stesso)».
A conclusione di ciò, dunque, può desumersi l’assunto che
«per tutti i lavoratori la prescrizione inizia a decorrere solo dopo la cessazione del rapporto».
La soluzione offerta dal Tribunale di Bergamo appare ormai quella preferibile perchè rispondente a principi di giustizia sostanziale ed equità tra lavoratori impiegati in aziende di piccole e grandi dimensioni, nonchè quella maggiormente praticata dai giudici del lavoro.
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