Il libero professionista truffato dal consulente fiscale può proporre l’accordo di composizione Trib. Napoli, 30/03/2017

By | 23/12/2019

TRIB. NAPOLI, 30/03/2017

«Il libero professionista che abbia maturato una situazione di sovraindebitamento con l’Erario determinata dall’inaffidabilità del proprio consulente tributario può proporre l’accordo di composizione della crisi» (Massima non ufficiale)

Il giudice delegato [Omissis]

letto l’art. 12 della Legge n. 3/2012;

Vista la Relazione particolareggiata depositata dal Professionista nominato in data 21 settembre 2016 e la proposta di accordo depositata in data 3 agosto 2016, constatata la soddisfazione dei requisiti previsti dagli art 7,8 e 9 della legge 3/2012 e verificata l’assenza di atti in frode ai creditori, secando l’art. 10 comma 1 della suddetta legge;

Effettuati all’esito dell’udienza del 19 gennaio 2017, dopo aver constatato la regolarità degli adempimenti effettuati dal Professionista nominato come da decreto del 2 novembre 2016, gli adempimenti di cui al I comma dell’art. 12 della legge 3/2012 secondo cui se l’accordo è raggiunto, l’organismo di composizione della crisi trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all’art. 11, comma 2, allegando il testo dell’accordo stesso;

Constatato che nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, L’Agenzia delle Entrate si è limitata ad inviare a mezzo PEC una comunicazione relativa al consolidamento del debito ed alla precisazione del credito il cui importo coincide esattamente con l’importo delle cartelle di pagamento di cui all’accordo;

Letta la relazione dell’organismo di composizione della crisi trasmessa al giudice in data 10 marzo 2017, contenente anche l’attestazione definitiva sulla fattibilità del plano posto a base dell’accordo;

OSSERVA

[Omissis], dopo aver premesso di essere debitore nel confronti dell’Erario della complessiva somma di Euro 26,294,20, oltre ulteriori spese ed interessi maturati e maturandi dal 25 luglio 2016, giusta otto cartelle di pagamento meglio indicate in atti, proponeva domanda per l’ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 6 e ss. della Legge n. 3/2012 e successive modificazioni, sostenendo di essere in possesso di tutti i requisiti di legge e presentando una proposta contenente un accordo al fine di ottenerne la omologazione ex art. 12 della sopra citata legge.

Nominato l’organismo di composizione della crisi nella persona dell’avv. [Omissis] in data 3 agosto 2016 veniva depositato la proposta di un accordo (erroneamente indicata in atti come piano del consumatore) visto che [Omissis] non poteva essere considerato alla stregua di un consumatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 11, lett. b) della sopra citata legge che, definisce, “consumatore” il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, in quanto la esposizione tributarla di cui alle cartelle di pagamento si riferisce al mancato pagamento delle imposte sul reddito professionale della istante per l’attività svolta come [Omissis].

La proposta va così sintetizzata.

Nel premettere l’istante [Omissis] di svolgere attività professionale di [Omissis], in [Omissis], presso l’abitazione della madre sita in [Omissis] e di aver ricevuto le seguenti cartelle di pagamento da parte dell’Equitalia {rilevabili dagli allegati estratti dei ruoli rilasciati dall’Equitalia aggiornati al 25 luglio 2016), dai quali si rileva il mancato pagamento delle imposte sul reddito professionale della stessa con un importo totale dovuto residuo, ed a saldo debitorio, all’Agenzia delle Entrate (Anni dal 2002 al 2008) pari ad Euro 26.294,20 oltre le eventuali ulteriori spese accessorie ed interessi maturati e maturandi dal 25/7/2016 (e precisamente cartella di pagamento [Omissis], la stessa precisava di aver sempre regolarmente corrisposto per ogni anno fiscale gli importi dovuti all’Agenzia delle Entrate al proprio Avvocato tributarista il quale teneva la contabilità fiscale dell’istante.

Sennonché, nonostante i sopra detti importi venivano comunicati attestante dall’Avv. [Omissis] e venivano corrisposti allo stesso in contanti e/o mediante assegni al predetto professionista (come da documentazione in atti) il quale avrebbe dovuto effettuare i pagamenti, essa apprendeva che non erano versati i predetti importi da parte del sopra detto avvocato che poneva in essere una truffa a suo danno tale da indurre la stessa a sporgere denuncia in data 25 settembre 2015, presso la Procura detta Repubblica presso il Tribunale di [Omissis] con cui si faceva emergere che la truffa era consistita nell’aver omesso il sopra detto avvocato di effettuare i pagamenti relativi alle imposte derivanti da reddito professionale dell’istante, pur avendo la stessa ogni anno corrisposto gli importi per il relativo pagamento al predetto professionista e pur essendo stata assicurata dal predetto professionista circa il pagamento delle dette imposte.

Ciò premesso, dopo aver [Omissis] precisato di non ricevere incarichi professionali per cui di versare in una grave situazione di crisi economica, da cui l’impossibilità di adempiere ai detti pagamenti per di più oggetto di truffa e già corrisposti dall’istante e quindi di versare in una situazione di sovra indebitamento ex art. 6 della legge 3/2012 trovandosi in una situazione d’incapacità del debitore di adempiere le proprie obbligazioni e di non possedere beni immobili e non avere somme disponibili per fronteggiare la situazione debitoria (come rilevasi dall’allegata visura effettuata presso la conservatoria dei registri immobiliari di [Omissis] e dall’allegato estratto del conto corrente che indica un saldo attivo di Euro 889,44), la stessa propone il seguente piano posto a base dell’accordo proposto ai creditori;

[Omissis], padre dell’istante, (come da dichiarazione fideiussoria in alti) si obbliga personalmente al pagamento della somma di Euro 8.000,00 (ottomila/00) tramite rate mensili di Euro 500,00 da versarsi all’OCC per soddisfare in quota il debito nel confronti dell’Erario come sopra descritto per la durata di 16 mesi a decorrere dalla data di omologa dell’accordo proposto ai creditori.

Sulla proposta come sopra sintetizzata, in data 21 settembre 2016 il professionista nominato per lo svolgimento del compiti e delle funzioni di OCC, presentava la propria relazione particolareggiata ed il Giudice delegato fissava l’udienza del 19 gennaio 2017, all’esito della quale disponeva gli adempimenti di cui all’art. 12, comma I, della legge in materia e si riservava di decidere, sulla attestazione definitiva sulla fattibilità del piano depositata dall’OCC in data 10 marzo 2017.

Orbene ritiene il Tribunale che nei termini sopra proposti l’accordo possa essere omologato in considerazione della circostanza che non è sorta alcuna contestazione in merito alla proposta e del raggiungimento della percentuale prefissata dalla legge come del resto attestato anche dall’OCC. Questo ultimo nella sua relazione conclusiva ha attestato in via definitiva la fattibilità del piano in considerazione sia dell’impegno scritto assunto dal genitore della proponente sia in relazione ai tempi di esecuzione dell’accordo che viene omologato (cioè 16 mesi per la sua completa esecuzione con pagamento rateale mensile della somma di Euro 500,00 per un totale a fronte della esposizione debitoria originaria di Euro 8.000,00).

Ritiene il Tribunale che, attesa la particolarità della fattispecie in esame, la somma offerta appare congrua anche in considerazione della circostanza che trattasi di imposte verso l’erario che, in caso di accordi transattivi, raggiungono l’importo equivalente di un terzo del credito totale in quanto l’erario rinuncia alle spese, morosità e maggiorazioni di pagamento (del resto per l’erario non vi sono altre possibilità di recupero coattivo del quantum dovuto in quanto l’istante, come detto e documentato, è sostanzialmente nullatenente e priva di entrate lavorative).

Del resto la parte creditrice ha espresso il proprio parere favorevole con la dichiarazione del 13 gennaio 2017 in cui, aderendo alla proposta, ha inteso certificare il proprio credito tributario ritenuto, medio tempore, di complessivi Euro 32.860,35.

Ne consegue che l’accordo va omologato prevedendosi, alle condizioni sopra dette, il versamento della somma di Euro 8.000,00 (ottomila/00) mediante rate mensili di Euro 500,00 ciascuna da corrispondere all’Avv. [Omissis], quale Organo di composizione della crisi, a decorrere dalla data di omologa del presente Plano del consumatore, il quale provvederà a versarle presso lo sportello dell’Equitalia sito in Napoli alla via Diaz ed a seguito dell’integrale pagamento della predetta somma il debito totale nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, nonché dell’Equitalia quale ente riscossore, s’intenderà estinto.

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