TRIB. PAVIA, 16/04/2020
«Il difensore del genitore è estraneo alle dinamiche che si sviluppano nel contesto dei rapporti tra questi e il coordinatore genitoriale e dovrebbe astenersi dal dare indicazioni su temi relativi alla gestione dei minori» (Massima non ufficiale)
[Omissis]
Per tutte le ragioni sin qui esposte, nonostante alcuni aspetti positivi che la c.t.u. ha rilevato in entrambi i genitori nel loro rapporto con i figli, tanto da proporre il mantenimento dell’affido condiviso, il Tribunale ritiene indispensabile che la situazione sia costantemente seguita da un soggetto esterno, non essendo purtroppo ipotizzabile che, quanto meno nel breve periodo, i due genitori siano in grado di comprendere la dannosità del loro conflitto per i minori e siano dunque in grado di cambiare i loro comportamenti nella direzione di un dialogo e di una collaborazione genitoriale che sarebbero davvero utili per i due figli.
Il giudice istruttore, con provvedimento in data [Omissis], ha nominato una coordinatrice genitoriale, accogliendo l’indicazione della c.t.u., alla quale aveva aderito il convenuto (che anzi aveva addirittura anticipato tale indicazione con un’istanza formulata prima del deposito dell’elaborato di consulenza) e alla quale non si era opposta l’attrice. È stato demandato alla coordinatrice il compito di tentare nuovamente di favorire la comunicazione tra le parti nell’interesse dei figli; è stato disposto che qualora vi fossero situazioni di contrasto insuperabile, la coordinatrice dovesse dare proprie indicazioni nell’interesse dei minori, prevedendosi che le indicazioni fossero recepite dalle parti o, in difetto, potessero essere adottate dal giudice su istanza di una di loro.
È stata individuata quale coordinatrice genitoriale la dott.ssa [Omissis], alla quale è stato richiesto di relazionare sul percorso. Con dettagliata nota depositata il [Omissis] la coordinatrice ha dato conto di enormi difficoltà nell’attuazione dell’incarico, per il permanere delle dinamiche già evidenziate dalla c.t.u.; tuttavia ha dato anche conto di qualche situazione in cui l’intervento è stato utile (con particolare riferimento alla questione dell’andamento scolastico di [Omissis]) e ha evidenziato come i due genitori abbiano comunque il desiderio di un miglioramento dei loro rapporti, seppure non siano in grado di tradurre in comportamenti concreti tale desiderio. È opportuno raccomandare alle parti di risolvere le questioni all’interno del sistema creato con la coordinatrice genitoriale: in particolare va censurato il fatto che il convenuto abbia sentito il bisogno di consultarsi con il proprio avvocato per una questione (il passaggio dei figli da un luogo all’altro durante le vacanze) già esaminata con la coordinatrice. Tale comportamento stride con il senso dell’intervento della coordinatrice stessa e rischia di vanificarne l’efficacia; del resto proprio il convenuto aveva più volte contestato all’attrice di farsi scrivere le mail dal proprio avvocato e il legale del convenuto aveva lamentato un’eccessiva ingerenza nelle decisioni e nelle comunicazioni genitoriali da parte del legale dell’attrice (v., tra gli altri, docc. 66 e 69 ter di parte convenuta): ora è davvero singolare e inopportuno che [Omissis] non sia in grado di interloquire direttamente con la coordinatrice e abbia invece bisogno di consultarsi con il difensore, che, estraneo alle dinamiche che si sviluppano nel contesto dei rapporti dei genitori con la coordinatrice medesima, dovrebbe astenersi dal dare indicazioni su temi relativi alla gestione dei minori.
Il Collegio ritiene utile confermare questa figura di garanzia, che peraltro le parti, nei propri atti conclusivi, hanno dichiarato di voler mantenere.
È infatti evidente come la distruttiva conflittualità tra i genitori continui a mettere in pericolo la crescita emotiva dei due minori; il Tribunale ritiene di non disporre l’affidamento ai Servizi Sociali territorialmente competenti proprio confidando nell’attività della coordinatrice genitoriale.
Invero, nonostante i fortissimi limiti dei due genitori, il Collegio ritiene preferibile evitare l’affido ai Servizi per non compromettere ulteriormente la fiducia dei minori verso i due genitori, con l’auspicio che questi ultimi, dichiaratisi provati dalla lotta che li ha contrapposti sinora e “stupiti della possibilità di dialogare”, sappiano coltivare il loro “intimo desiderio di appianare i contrasti … reinventandosi come persone capaci di relazioni affettive” (v. relazione della dottoressa [Omissis]).
La coordinatrice dovrà seguire ogni aspetto della vita dei ragazzi (es.: medico, scolastico, educativo) e intervenire nel caso in cui i genitori non trovino soluzioni condivise.
[Omissis]
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella causa promossa [Omissis]
– affida i figli [Omissis] e [Omissis] in via condivisa a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
– dispone che i figli siano collocati presso i due genitori secondo il seguente schema [Omissis]
– conferma la nomina della coordinatrice genitoriale, dott.ssa [Omissis] che dovrà continuare a seguire i genitori in sedute congiunte e individuali al fine di favorire la comunicazione e la collaborazione genitoriale; in caso di contrasti insuperabili su singole scelte, riguardanti ogni aspetto della vita dei ragazzi (es.: medico, scolastico, educativo), la coordinatrice dovrà fornire ai genitori proprie indicazioni nell’interesse dei minori affinché le parti le recepiscano o, in difetto, possano essere adottate dal giudice su istanza ex art. 709 ter c.p.c. di una delle parti stesse.
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