Il coordinatore genitoriale

E’ per la verità già da qualche anno che esiste la figura del coordinatore genitoriale,1 che, tuttavia, pur essendo strettamente connessa con l’affido condiviso risulta avere scarsa applicazione anche in considerazione delle sue criticità.

Va subito chiarito che quella del coordinatore genitorale non è una figura giuridica che trova il proprio fondamento nel dato normativo ma in quello giurisprudenziale. E’ infatti frutto di elaborazione giurisprudenziale connessa con l’istituto (questo normativamente previsto – ex art. 337 ter cc) dell’affido condiviso nel senso che ad essa talvolta i giudici di merito hanno fatto ricorso per cercare di dare concreta applicazione all’affido condiviso anche nei casi di forte conflittualità.

Infatti, secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte di Cassazione la conflittualità non è di per sé ostativa all’applicazione dell’affidamento condiviso ma quest’ultimo richiede il pieno consenso di gestione e dunque la condivisione da parte dei genitori delle scelte da assumere per la prole.

E’ chiaro quindi che questa impostazione entra in crisi nel momento in cui, una volta concluso il processo in sede di cognizione si passa all’attuazione dell’affido condiviso, perchè in quella fase l’incapacità dei genitori di trovare quel pieno consenso di gestione (che l’affidamento condiviso presuppone) può comportare ricorsi ex art. 709 ter c.p.c. ovvero richieste di modifica delle condizioni di affidamento ex art. 710 cpc.

A questo proposito è opportuno ricordare il testo della normativa sovranazionale e precisamente l’art. 8 CEDU secondo il quale, sotto il titolo «Diritto al rispetto della vita privata e familiare»  testualmente dispone:

Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

La violazione di questo articolo da parte del nostro Stato è stata sanzionata più volte dalla giurisprudenza sovranazionale nelle plurime condanne della Corte EDU, rimarcando il dovere del nostro Stato di predisporre un adeguato sistema di misure idonee a garantire il diritto di visita del genitore non convivente – solitamente il padre – con la prole minorenne.

E per rimanere in tema, la Corte di Strasburgo, in particolare, ha censurato il mancato ricorso all’applicazione di sanzioni, nonché il mancato il ricorso alla mediazione o comunque a strumenti idonei a facilitare la collaborazione tra le parti (Corte EDU, 2 novembre 2010, Piazzi c. Italia; Corte EDU, 29 gennaio 2013, Lombardo c. Italia; Corte EDU, 17 dicembre 2013, Santilli c. Italia; Corte EDU, 15 settembre 2016, Giorgioni c. Italia).

Da questa presa di posizione sovranazionale discende l’affermazione del principio secondo cui uno degli elementi fondamentali del diritto alla vita familiare è rappresentato dalla reciproca presenza, dalla continuità e dalla stabilità di relazione tra i genitori e i figli.

E per assicurare la realizzazione di questo principio e garantire l’effettività del rapporto, la giurisprudenza (di merito) ha elaborato la figura del coordinatore genitoriale.

Questi ha il compito di facilitare la risoluzione del conflitto ed, in ipotesi di conflittualità coniugale esasperata, prevenire ed evitare il ricorso ad iniziative giudiziarie in punto di responsabilità genitoriale.

A differenza della mediazione che, accompagnando le coppie per periodi di tempo limitati, non è in grado di intervenire quando le difficoltà relazionali sono persistenti, il coordinatore genitoriale è volto a sostenere per un lasso di tempo significativo le coppie altamente conflittuali.

In sostanza il coordinatore genitoriale persegue uno scopo deflattivo, disincentivando il ricorso al processo contenzioso che talvolta ha solo effetti destabilizzanti sulla sfera degli interessi familiari e che non riesce a risolvere le problematiche.

Tuttavia non può spingersi troppo oltre perchè andrebbe a confliggere e vanificherebbe il diritto di accesso alla giustizia costituzionalmente garantito dall’art. 24 Cost.

Il coordinatore genitoriale deve, come si è detto, affiancare i genitori nella gestione della relazione con la prole e nell’assunzione delle scelte fondamentali che la riguardano ed il suo ruolo comprende una serie ampia di compiti gestori concreti, organizzativi e decisionali.

Sotto quest’ultimo profilo, quello decisionale, tuttavia, occorre chiarire che nella nostra realtà giudiziaria non sempre veri e propri compiti decisionali sono stati attribuiti dai giudici di merito al professionista incaricato, e ciò in considerazione del fatto che è difficile immaginare che possa essere demandata ad un soggetto diverso dal giudice l’assunzione di determinazioni che concernono la crisi della famiglia.

Si è, piuttosto, ritenuto che compiti decisionali potessero giustificarsi nell’ambito di specifici e limitati ambiti di intervento, individuati dall’autorità giudiziaria al momento della nomina, nel senso che, quando dotato di poteri decisionali, il perimetro di intervento del professionista debba essere delineato dal giudice di merito, per quanto possibile, attraverso l’attribuzione di compiti specifici.

Ma come e da chi viene nominato il coordinatore genitoriale?

Per le ragioni sopra dette, non si crede che la figura possa essere di nomina giudiziale ma solo delle parti. I suoi compiti mutuano da un incarico di natura privata che lo distingue da ulteriori soggetti dei quali il nostro ordinamento dispone per monitorare il rispetto dei provvedimenti relativi all’affidamento e agli aspetti personali dei rapporti tra i genitori e la prole, quali i Servizi Sociali, dislocati su tutto il territorio e spesso incaricati con funzioni di ausilio e monitoraggio dell’ottemperanza dei provvedimenti giudiziali.

La sua nomina dunue potrà rientrare nel perimetro dell’art. 337 ter, comma 2, c.c., il quale espressamente prevede che il

giudice prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori

In questo ambito deve quindi ammettersi che i genitori possano, responsabilmente e volontariamente, decidere di affidarsi ad un coordinatore genitoriale per il superamento degli aspetti critici del proprio conflitto, e che il giudice ne prenda atto magari suggerendo o promuovendo il perimetro entro il quale questa figura professionale dovrà muoversi.

Va chiarito però che i genitori non possono delegare al nominato coordinatore la responsabilità genitoriale ma gli delegano l’individuazione delle modalità di risoluzione dei conflitti secondo un piano genitoriale  concordato o determinato giudizialmente, accompagnando i genitori verso una gestione in autonomia della responsabilità genitoriale.

Non vi sarà, in altri termini, una nomina diretta del giudice al coordinatore (scelta del giudice del coordinatore genitoriale), ma una nomina su specifico accordo delle parti.

Secondo qualcuno si tratta di un vero e proprio contratto di carattere privato da stipulare tra il coordinatore ed i genitori.

Ed in considerazione del considerevole impegno in termini di tempo e di energie e risorse professionali, il coordinatore dovrà essere retribuito dalle parti con un compenso che, considerando la sua natrua, secondo qualcuno può essere inquadrato tra le spese straordinarie e dunque ripartito tra i genitori nella stessa proporzione prevista per le altre spese.

Si ritiene che l’incarico debba avere una durata predeterminata e dunque un termine per evitare che le parti siano vincolate senza limiti a ricorrere all’ausilio di un terzo.

Note al testo

1. Alcune pronunce di giudici di merito che si sono occupati della figura in esame – e che pubblicheremo nel corso della settimana –  sono le seguenti: Trib. Pavia, 09/12/2020Trib. Pavia, 16/04/2020, Trib. Catania, 16/12/2019, Trib. Pordenone, Sez. VI, 30/05/2019, Trib. Mantova, 05/05/2017

 

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