CASS. CIV., SEZ. I, ORDINANZA 04/09/2019, N. 22069
«L’art. 167 c.c., nel regolare il fondo patrimoniale, non si riferisce alla così detta famiglia parentale bensì alla famiglia nucleare; in essa sono compresi i figli legittimi, naturali ed adottivi dei coniugi, minori e maggiorenni non autonomi patrimonialmente, nonché, secondo la dottrina, gli affiliati ed i minori in affidamento temporaneo; in quest’ultimo caso in considerazione del fatto che i coniugi sono tenuti al mantenimento di tali soggetti.
La ragione ispiratrice dell’istituto è individuabile nell’obiettivo di assicurare un sostegno patrimoniale alla famiglia e di realizzare una situazione di vantaggio per tutti i suoi diversi componenti ed infatti esso determina un vincolo di destinazione per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia (e quindi di tutti i suoi componenti, in essi compresi i figli).
Le disposizioni codicistiche a tutela del figlio, quali beneficiario del fondo, sono strumenti di protezione che non escludono, e quindi consentono, che il figlio sia anche legittimato ad agire in giudizio per far valere un proprio interesse in relazione agli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione.
I figli, quali beneficiari del fondo patrimoniale, sono legittimati ad agire in giudizio in relazione agli atti dispositivi eccedenti l’ordinaria amministrazione che incidano sulla destinazione dei beni del fondo.
Pur in presenza di figli minori, si deve ritenere che la disciplina legale sancita dall’art. 169 c.c. – e quindi la preventiva autorizzazione del giudice alla alienazione di beni del fondo – si renda applicabile solo in mancanza di deroga prevista nell’atto di costituzione del fondo patrimoniale» (Massima non ufficiale)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
[Omissis] e [Omissis] avevano contratto matrimonio nel 1990; in data 15/10/1996 era nato il figlio [Omissis]; l’8/10/1999 i coniugi, con atto rogato dar notaio [Omissis], avevano costituito un fondo patrimoniale, destinandovi gli immobili siti in [Omissis] l’immobile adibito a casa familiare e l’immobile adibito a studio dell’arch. M.
Nell’atto di costituzione del fondo, all’art. 4 venne inserita la clausola secondo la quale era espressamente convenuto che i beni costituiti in fondo patrimoniale potevano “essere alienati, ipotecati e dati in pegno o comunque vincolati con il solo consenso di entrambi i coniugi, senza necessità di alcuna autorizzazione giudiziale”.
In data 7/6/2002 i coniugi stipularono un contratto di mutuo con la Banca [Omissis] con concessione di garanzia ipotecaria per l’importo di Euro 1.080.000,00 sui beni immobili siti in Venezia, [Omissis], senza richiedere l’autorizzazione del Giudice Tutelare, in forza del citato art. 4.
In data 20/7/2004 i coniugi stipularono un nuovo contratto di mutuo con la banca di Euro 1.050.000,00, destinato ad assorbire il precedente finanziamento, anch’esso garantito con la concessione di garanzia ipotecaria sui medesimi beni di [Omissis], sempre senza richiedere autorizzazione del Giudice tutelare.
Con atto di citazione notificato in data 16/4/2009 il figlio minorenne [Omissis] (nato nel 1996), rappresentato dai genitori [Omissis] e [Omissis], aveva quindi convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia la Banca [Omissis] SPA (ora [Omissis] SPA) per far accertare l’invalidità della clausola contenuta nell’atto costituivo del fondo patrimoniale, nella parte in cui escludeva che il compimento di atti di disposizione dei beni del fondo fosse subordinato alla preventiva autorizzazione del Giudice Tutelare, in presenza di beneficiario minore di età e, quindi, per far accertare l’invalidità della garanzia ipotecaria rilasciata senza previa autorizzazione del G.T. In primo grado la domanda proposta da [Omissis] era dichiarata inammissibile perché formulata direttamente contro la banca, mentre, secondo il Tribunale, avrebbe dovuto essere proposta nei confronti dei genitori, previa autorizzazione del GT e nomina di un curatore speciale.
La Corte di appello ha confermato la prima decisione con diversa motivazione.
In primis ha affermato, sulla scorta del ragionamento svolto in Cass. n. 17811 dell’8/8/2014 che i figli minori sono legittimati a dedurre l’invalidità degli atti di disposizione del fondo patrimoniale, in quanto titolari di una posizione giuridicamente tutelata attesa la configurabilità di uno specifico interesse degli stessi ad interloquire sulle operazioni effettuate dai titolari del diritto di proprietà dei beni costituiti nel fondo patrimoniale in ragione delle possibili conseguenze degli stessi sulla consistenza del patrimonio istituzionalmente destinato esclusivamente al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, senza che ciò sia inciso dalla facoltà espressamente riconosciuta ai coniugi dal legislatore di derogare convenzionalmente al previsto divieto di alienazione dei beni del fondo, stabilito in via generale dall’art. 169 c.c., comma 1.
Ha quindi ravvisato tale legittimazione ad agire in capo a [Omissis], riconoscendola nei confronti della banca, in relazione alla domanda principale volta ad ottenere la dichiarazione di invalidità dell’atto costitutivo dell’ipoteca, ritenendo che la valutazione della legittimità della clausola di esonero dalla necessità di previa autorizzazione giudiziale, introdotta dai genitori nell’atto di costituzione del fondo, costituiva oggetto di un esame incidentale.
Passando, quindi, all’esame della clausola derogatoria dell’autorizzazione giudiziale in questione, ne ha ravvisato la legittimità, sulla base dell’interpretazione dell’art. 169 c.c., comma 1. Sul punto ha affermato che “L’espressa previsione normativa non può certo leggersi in forma dicotomica, per cui la deroga all’autorizzazione può valere solo per evitare la necessità di ottenere il consenso di entrambi i coniugi la fine di rendere validi gli atti di disposizione del fondo, ma non per rendere possibili gli atti di disposizione posti in essere in presenza di figli minori” (fol.7 della sent. imp.) e ne ha tratto la conclusione che il legislatore ha riservato alla volontà dei costituenti la facoltà di limitare il potere dispositivo sui beni del fondo.
[Omissis], [Omissis] e [Omissis] propongono ricorso per cassazione con due mezzi. La banca replica con controricorso e ricorso incidentale condizionato con un mezzo.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c.
Il PG ha presentato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso proposto da [Omissis] e [Omissis] ed inammissibile il ricorso proposto da [Omissis], assorbito il ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Preliminarmente osserva la Corte che vanno esaminate con priorità le questioni pregiudiziali di rito proposte dalla banca nel controricorso ed il motivo di ricorso incidentale, anche se definito condizionato.
1.2. La prima questione pregiudiziale risulta fondata. Va, infatti, dichiarato inammissibile, come eccepito dalla controricorrente, il ricorso per cassazione promosso in proprio da [Omissis] e [Omissis], dopo il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio, perché nei precedenti gradi di giudizio essi non erano presenti in proprio, in quanto si erano costituiti solo nella qualità di rappresentanti del figlio minore e questi, divenuto maggiorenne, ha proposto ricorso per cassazione personalmente (Cass. Sez. U. n. 21670/2013).
1.3. La seconda questione riguarda la posizione di [Omissis] Questi, minorenne all’epoca dell’introduzione del giudizio di primo grado, è divenuto maggiorenne in epoca antecedente alla presentazione del ricorso per cassazione.
La controricorrente sostiene che vi sarebbe una carenza di interesse alla pronuncia ex art. 100 c.p.c. perché, in ragione del raggiungimento della maggiore età, questi non avrebbe più interesse alla pronuncia in merito alla denunciata violazione dell’art. 169 c.c. – con riferimento alla clausola derogativa della disciplina codicistica che prevede che gli atti di straordinaria amministrazione siano autorizzati dal giudice, in presenza di figli minori – poiché tale pronuncia anche, se favorevole, non potrebbe [produrre, produrrebbe nel testo Ndr] alcun effetto in suo favore, perché da maggiorenne, non potrebbe più invocare l’applicazione dell’art. 169 c.c. e, anche se convivente con i genitori, non avrebbe che aspettative di mero fatto all’impiego, in suo favore, del bene e dei frutti recuperati con la restituzione del prezzo a suo tempo ricevuto, richiamando all’uopo la sentenza della S.C. n. 12497 del 21/5/2010.
La questione dovrà essere affrontata all’esito della disamina del motivo di ricorso concernente il lamentato difetto di legittimazione attiva di [Omissis]
1.4. Infine la controricorrente ha eccepito la nullità del giudizio sostenendo che questo era stato introdotto in primo grado dai genitori in rappresentanza del figlio, nonostante vi fosse un palese conflitto di interessi, poiché l’ipoteca volontaria di cui è stato chiesto l’annullamento era stata accesa proprio dai genitori.
L’eccezione è infondata, giacché “La verifica del conflitto di interessi tra chi è incapace di stare in giudizio personalmente ed il suo rappresentante legale va operata in concreto, alla stregua degli atteggiamenti assunti dalle parti nella causa, e non in astratto ed “ex ante”, ponendosi una diversa soluzione in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo.” (Cass. n. 8438 del 05/04/2018; Cass. n. 1721 del 29/01/2016) e nel caso concreto, pur in assenza della nomina di un curatore speciale, non sussiste la ricorrenza di tale conflitto tra il figlio minore ed i genitori, attesa l’attività processuale effettivamente svolta da questi ultimi in favore del figlio, il quale, raggiunta la maggiore età, ha proposto ricorso per cassazione, insieme ai genitori, insistendo nelle medesime domande.
2.1. Va quindi esaminato con priorità, il ricorso incidentale della banca, nonostante risulti proposto in via condizionata all’eventuale riforma della decisione impugnata, stante la priorità logica e giuridica della questione affrontata
2.2. La ricorrente incidentale, rimarcando di avere eccepito la carenza di legittimazione attiva in capo a [Omissis] dinanzi alla Corte territoriale, lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 81 c.p.c., per avere erroneamente ritenuto che questi, rappresentato dai suoi genitori, avesse la legittimazione attiva per agire in giudizio.
A parere della ricorrente incidentale, [Omissis] non era legittimato a proporre l’azione di annullamento dell’iscrizione ipotecaria, non vantando alcun diritto soggettivo sui beni colpiti dall’ipoteca (impugnata) costituita sui beni di proprietà esclusiva dei genitori, pur essendo destinato a ricevere, quale appartenente alla famiglia nel suo complesso, i vantaggi della costituzione del fondo patrimoniale. Sostiene che i figli minori non sono titolari di una pretesa giuridicamente tutelabile, ma solo portatori di un semplice interesse e che per tale motivo non siano abilitati a far valere in giudizio un diritto del quale non hanno la piena disponibilità e titolarità
2.3. il motivo è infondato.
2.4. Osserva la Corte che la costituzione del fondo patrimoniale (art. 167 c.c.) è funzionale a far fronte ai bisogni della famiglia, intesi come esigenze di vita dei suoi componenti considerate anche con una certa ampiezza, ricomprendendo in esso, oltre alle esigenze primarie attinenti alla vita della famiglia (mantenimento, abitazione, educazione della prole e dei componenti il nucleo, cure mediche, ecc.), in conformità con il potere di indirizzo della vita familiare in capo ai coniugi, anche i bisogni relativi allo sviluppo stesso della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa.
La norma non si riferisce alla così detta famiglia parentale bensì alla famiglia nucleare; in essa sono compresi i figli legittimi, naturali ed adottivi dei coniugi, minori e maggiorenni non autonomi patrimonialmente, nonché, secondo la dottrina, gli affiliati ed i minori in affidamento temporaneo; in quest’ultimo caso in considerazione del fatto che i coniugi sono tenuti al mantenimento di tali soggetti.
Al riguardo occorre quindi considerare, come già evidenziato da questa Corte, che “la disciplina del fondo patrimoniale, istituto introdotto dalla legge di Riforma del diritto di famiglia in sostituzione del preesistente patrimonio familiare, non risulta esaustiva, avendo il legislatore ad essa dedicato soltanto cinque articoli, all’interno dei quali non sono puntualmente delineate e distinte le diverse fasi della costituzione, della gestione, della modificazione e dell’estinzione del fondo. Non solo, ma nella disciplina adottata sono ravvisabili profili di dubbia coerenza fra i quali, per la parte di interesse, va evidenziato quello individuabile nella disposta attenuazione dei vincoli di inalienabilità ed inespropriabilità dei beni, rispetto alla precedente disciplina dettata in tema di patrimonio familiare (art. 167 c.c., comma 2 nella previgente formulazione). Tale attenuazione non risulta infatti in totale e assoluta sintonia con la funzione che il fondo è destinato a svolgere, incontestabilmente consistente nella istituzione di un patrimonio a sé (prescindendo in questa sede da ogni considerazione in ordine alla sua qualificazione come autonomo o separato), con vincolo di destinazione dei beni a far fronte ai bisogni della famiglia e ad adempiere alle eventuali obbligazioni sorte per il soddisfacimento della detta esigenza. Più precisamente i vincoli in questione sono individuabili rispettivamente nelle limitazioni nell’amministrazione e nell’alienazione dei beni del fondo indicate dall’art. 169 c.c. (in deroga alla regola generale dettata dall’art. 1379 c.c.), nonché in quella consistente nella previsione di inespropriabilita per alcuni crediti contemplata dall’art. 170 c.c. (in deroga all’art. 2740 c.c.) e costituiscono lo strumento attraverso il quale l’istituto realizza nel concreto la funzione economico – sociale che il legislatore ha inteso attribuirgli” (Cass. n. 17811 del 08/08/2014).
Invero, la ragione ispiratrice dell’istituto è individuabile nell’obiettivo di assicurare un sostegno patrimoniale alla famiglia e di realizzare una situazione di vantaggio per tutti i suoi diversi componenti: quanto alla posizione dei figli, due sono le disposizioni che, nel pur scarno apparato normativo dedicato all’istituto, vi fanno esplicito riferimento: l’art. 169 c.c., comma 1, in tema di atti di straordinaria amministrazione, secondo il quale “Se non è stato espressamente consentito nell’atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l’autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità od utilità evidente”. e l’art. 171 c.c., in tema di cessazione ex lege del fondo, secondo il quale “(1) La destinazione del fondo termina a seguito dell’annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio. (2) Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio. In tale caso il giudice può dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l’amministrazione del fondo. (3) Considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra circostanza, il giudice può altresì attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo.”.
Alla luce di tali disposizioni, se è vero che la costituzione del fondo non determina per ciò solo la perdita della proprietà dei singoli beni da parte dei coniugi che ne sono titolari e che gli stessi possono riservarsi nell’atto di costituzione la facoltà di alienazione, è pur vero che la detta istituzione (peraltro concretizzata per effetto di una libera scelta dalle parti) determina un vincolo di destinazione per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia (e quindi di tutti i suoi componenti, in essi compresi i figli), che il legislatore ha inteso assicurare proprio con la previsione di una serie di misure di sostegno in favore dei componenti più deboli, fra le quali particolarmente significativa risulta quella sopra citata per la quale, ricorrendone le prescritte condizioni, il giudice può attribuire in proprietà ai figli una quota dei beni (art. 171 c.c., comma 3), così legittimando, sostanzialmente, una espropriazione per tale causa (in proposito, cfr. Cass. n. 17811 del 08/08/2014).
2.5. Orbene la previsione di dette misure di protezione, anche ove ne sia prevista la derogabilità (art. 169 c.c., comma 1) è sintomatica del riconoscimento da parte del legislatore di un interesse qualificato in capo ai figli che risulta inconciliabile, perché intimamente in conflitto con la ratio normativa, con l’esclusione della legittimazione ad agire per far valere in giudizio il proprio interesse nella qualità di beneficiario del fondo nelle forme ordinarie e ad interloquire sulle opzioni operative eccedenti l’ordinaria amministrazione effettuate dai titolari del diritto di proprietà dei beni facenti parte del fondo, atteso che per i componenti del nucleo familiare non è certamente irrilevante la consistenza del patrimonio istituzionalmente destinato all’esclusivo soddisfacimento dei relativi bisogni (Cass. n. 17811 del 08/08/2014).
2.6. Si deve quindi affermare che le disposizioni codicistiche a tutela del figlio, quali beneficiario del fondo, sono strumenti di protezione che non escludono, e quindi consentono, che il figlio sia anche legittimato ad agire in giudizio per far valere un proprio interesse in relazione agli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione.
2.7. Ciò vale anche per il figlio maggiorenne, ovvero divenuto maggiorenne nel corso del giudizio, come nel presente caso, non potendosi ritenere solo perciò che non abbia più interesse ad agire, in assenza di elementi da cui desumere che il figlio è uscito dalla famiglia ove, come nel presente caso, il fondo patrimoniale non sia cessato ed egli ne continui a beneficiare, di guisa che emerge anche l’infondatezza della questione riassunta al par.1.3.
In proposito, quanto affermato da Cass. n. 12497 del 21/5/2010, richiamata dalla ricorrente incidentale, per sostenere la carenza di interesse ad agire del figlio divenuto maggiorenne in relazione alla domanda concernente l’inosservanza dell’art. 169 c.c., comma 1, – e cioé che la retroattività della pronuncia giudiziale non varrebbe a ripristinare la situazione alla quale il legislatore avrebbe in tesi accordato la speciale tutela diretta, perché essa si limiterebbe a restituire il bene, con i relativi frutti, alla disponibilità dei coniugi in piena autonomia, sottratta ormai al controllo autorizzativo del giudice, laddove i figli divenuti maggiorenni, qualora pure fossero ancora conviventi, non avrebbero che aspettative di mero fatto all’impiego, in loro favore, del bene e dei frutti recuperati con la restituzione del prezzo a suo tempo ricevuto – risulta evidentemente superato dai principi enunciati da Cass. n. 17811 del 08/08/2014, che ricostruiscono in termini più ampi e convincenti l’interesse perseguito attraverso l’istituzione del fondo patrimoniale e riconoscono in relazione allo stesso anche il diritto di azione”.
2.8. Tale conclusione, riferita al figlio maggiorenne, trova conferma nel complesso quadro normativo che disciplina i rapporti familiari.
Innanzi tutto, la norma che autorizza la costituzione del fondo patrimoniale non pone alcuna limitazione in relazione all’età dei figli (art. 167 c.c.): ciò si evince dal dato letterale e trova riscontro in una lettura sistematica delle norme che regolano la responsabilità genitoriale ed i diritti e doveri del figlio (artt. 315 c.c. e ss.), la disciplina degli alimenti (art. 433 c.c.) e le altre norme che regolano il fondo patrimoniale.
Nell’ambito delle disposizioni che riguardano la responsabilità genitoriale il legislatore utilizza, di regola, il termine “figlio”, salvo a precisare – laddove necessario – che la disposizione si riferisce al “figlio minore”, ovvero ad indicare gli effetti del raggiungimento della maggiore età. In proposito va osservato che il diritto al mantenimento è previsto a favore del “figlio”, senza alcuna limitazione, (art. 315 bis c.c., art. 316 bis c.c.), anche se alla luce della elaborazione giurisprudenziale maturata soprattutto in caso di separazione e divorzio, il diritto del maggiorenne è circoscritto al caso in cui non abbia raggiunto l’autonomia economica: invero l’obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori (Cass. n. 32529 del 14/12/2018; Cass. n. 5088 del 05/03/2018); per altro verso è previsto, per il figlio minore, il divieto di abbandonare la casa di genitori (art. 318 c.c.), anche se – significativamente – non si riscontra alcuna disposizione che limiti la convivenza del figlio maggiorenne presso la casa dei genitori.
Anche la disciplina del diritto agli alimenti, che riguarda i componenti della famiglia nucleare (ma non solo, ex art. 433 c.c.), attribuisce la facoltà di richiedere gli alimenti, non in ragione dell’età, ma della ricorrenza dello stato di bisogno e della incapacità del richiedente a provvedere al proprio mantenimento (art. 438 c.c.).
La previsione dello strumento di protezione per il minore, riconosciuto dell’art. 169 c.c., comma 1, alla luce di questo quadro normativo, non osta a che un figlio che abbia raggiunto la maggiore età possa continuare ad essere beneficiato dal fondo patrimoniale ancora in essere, a maggior ragione se non sia emerso alcun elemento da cui desumere che lo stesso sia “economicamente autosufficiente” ed autonomo rispetto alla famiglia di origine, e che possa far valere il proprio interesse in via giudiziaria.
Anche la previsione dell’art. 171 c.c. non può condurre a diversa conclusione. Il riconoscimento dell’efficacia ultrattiva del fondo, qualora vi siano figli minori, fino al raggiungimento della maggiore età di questi, nel caso in cui la destinazione sarebbe dovuta terminare ex lege, a seguito dell’annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, costituisce un’altra fattispecie di tutela rafforzata a favore del soggetto debole che, per la sua specificità, non consente affatto di dedurre, al contrario che il raggiungimento della maggiore età del figlio determini, nel diverso ed ordinario caso in cui il fondo patrimoniale sia in essere, la sua sostanziale estromissione, di guisa che permane inalterato l’interesse a che i beni restino vincolati ai bisogni della famiglia.
2.9. Il motivo risulta pertanto infondato, dovendosi affermare il principio secondo il quale “I figli, quali beneficiari del fondo patrimoniale, sono legittimati ad agire in giudizio in relazione agli atti dispositivi eccedenti l’ordinaria amministrazione che incidano sulla destinazione dei beni del fondo.”.
3.1. Si deve quindi passare all’esame del ricorso principale.
3.2. Con il primo motivo si sostiene la violazione e falsa applicazione dell’art. 169 c.c., per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto che la stessa consentisse ai soggetti costituenti il fondo patrimoniale di omettere il controllo giudiziale sugli atti di disposizione di beni del fondo in presenza di minori, assumendo che tale previsione comportava la nullità della clausola in parte qua.
3.3. Con il secondo motivo si ripropongono le domande dichiarate assorbite in appello.
3.4. Il primo motivo è infondato.
Invero, se non è stato espressamente consentito nell’atto di costituzione, non si possono alienare, per la durata del fondo patrimoniale, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare i beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, al consenso deve aggiungersi l’autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità od utilità evidente. Pur in presenza di figli minori, infatti, si deve ritenere che la disciplina legale sancita dall’art. 169 c.c. – e quindi la preventiva autorizzazione del giudice alla alienazione di beni del fondo – si renda applicabile solo in mancanza di deroga prevista nell’atto di costituzione del fondo patrimoniale (in questi sensi, Cass. n. 13622 del 4/6/2010).
Nel caso in esame la clausola risponde al modello normativo derogatorio ed il motivo va respinto.
Nel motivo peraltro non vi è riferimento alla questione dell’utilità dell’operazione che, comunque, riguardando l’attuazione data al potere di disposizione attribuito con la clausola, non avrebbe potuto mai comportare la nullità della clausola (per la quale agiscono), ma un inadempimento da parte dei soggetti costituenti il fondo patrimoniale.
3.5. Il secondo motivo è assorbito dal rigetto del primo.
4.1. Il rigetto del motivo di ricorso principale consente di ritenere assorbita la questione sollevata dal Procuratore Generale in merito alla denunciata nullità dell’intero giudizio per difetto di contraddittorio nei confronti dei coniugi – quali parti necessarie nel giudizio promosso dal figlio al fine di invalidare la clausola del fondo patrimoniale (Cass. n. 19330 del 03/08/2017) -, alla luce del principio della ragionevole durata del processo, giacché, essendo il ricorso prima facie infondato, risulta prioritario definirlo con immediatezza senza provvedere all’integrazione del contraddittorio, trattandosi di attività processuale ininfluente sull’esito del giudizio (Cass. n. 11287 del 10/5/2018; Cass. n. 29843 del 13/12/2017).
5. In conclusione va dichiarato inammissibile il ricorso proposto in proprio da [Omissis] e da [Omissis]; il ricorso principale proposto da [Omissis] va rigettato e così anche il ricorso incidentale.
Le spese del giudizio di legittimità si compensano.
P.Q.M.
– Dichiara inammissibile il ricorso proposto da [Omissis] e [Omissis];
– Rigetta il ricorso principale proposto da [Omissis] ed il ricorso incidentale;
– Compensa le spese di giudizio tra le parti; – Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali che della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.