Finalmente anche le pubbliche amministrazioni saranno dotate di un indirizzo PEC.
Non che prima non ne fossero munite, in realtà, ma, come noto, il suo utilizzo a fini di notificazione di atti giudiziari non era affatto consigliabile, giacché il registro delle PP.AA. accessibile dal P.S.T era largamente incompleto e l’IPA, ovverosia l’indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, ove sono contenuti gli indiritti PEC di detti enti, non era considerato “pubblico elenco” per gli effetti di cui all’art. 16-ter D.L.179/2012 a causa della modifica apportata a tale disposizione dall’art. 45-bis, 2° co., lett. a, D.L. 90/2014, con quel che da ciò seguiva in termini di nullità della notificazione stessa.
Mentre rinviamo, per brevità sul punto, ad un precedente contributo pubblicato sul nostro blog in tema, rileviamo nel contempo che oggi il problema pare in via di risoluzione a mente dell’art. 28 D.L. 16/07/2000, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale», secondo il cui disposto la D.G.S.I.A avrà novanta giorni di tempo per adeguare tecnicamente il registro delle PP.AA. esistente nel P.S.T.
Quest’ultimo, finalmente, dovrà contenere
«gli indirizzi di posta elettronica certificata di propri organi o articolazioni, anche territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi l’obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale. Per il caso di costituzione in giudizio tramite propri dipendenti, le amministrazioni pubbliche possono altresì comunicare ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata, riportati in una speciale sezione dello stesso elenco di cui al presente articolo e corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del giudizio»,
con l’importante precisazione che, in difetto,
«la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell’elenco previsto dall’articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»,
ovverosia all’indirizzo tratto dall’IPA sopra menzionato.
É evidente che si tratta di un notevole passo avanti, atteso ormai da molti anni, ma é altrettanto chiaro che, in una materia così delicata, in presenza di un decreto legge “fresco di stampa” e in considerazione di un legislatore che ci ha abituati ad imprevedibili colpi di scena, la prudenza non sarà mai troppa.
Documenti & materiali
Consulta il D.L. 16/07/2000, n. 76
Leggi l’articolo PCT: copie, autentiche e notifiche – 4: la notifica