Eccesso colposo di legittima difesa: quando si configura Cass. Pen, Sez. IV, 02/07/2019, n. 28782

By | 07/11/2019

CASS. PEN, SEZ. IV, 02/07/2019, N. 28782

«Ai fini della configurabilità dell’eccesso colposo nella legittima difesa, occorre preliminarmente accertare l’eventuale inadeguatezza della reazione difensiva, per eccesso nell’uso dei mezzi a disposizione dell’aggredito nel particolare contesto spaziale e temporale nel quale si svolsero i fatti e, successivamente, procedere all’ulteriore differenziazione tra eccesso dovuto ad errore di valutazione ed eccesso consapevole e volontario, poiché soltanto il primo rientra nello schema dell’eccesso colposo, mentre il secondo costituisce scelta volontaria, estranea alla predetta scriminante» (Massima non ufficiale)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Tribunale di [Omissis], con sentenza in data 22.04.2016, dichiarava [Omissis] responsabile del reato di lesioni colpose, ai sensi degli artt. 55 e 590 c.p., per aver cagionato lesioni personali in danno di [Omissis], agendo per eccesso colposo di legittima difesa. In punto di fatto, è risultato accertato che il [Omissis] e lo [Omissis], vicini di casa, avevano avuto un diverbio verbale, degenerato in uno scontro fisico, in esito al quale lo [Omissis] aveva riportato le refertate lesioni.

2. La Corte di Appello di [Omissis], con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado, sostituiva la pena detentiva irrogata con quella di Euro duemila di multa, confermando nel resto. Il Collegio, dato atto delle difformi versioni dell’accaduto rese dall’imputato e dalla persona offesa, ha riferito che il [Omissis], aggredito dallo [Omissis], prima a parole e poi con spintoni, al fine di far cessare il morso che lo [Omissis] gli stava dando sotto una ascella, aveva attinto il contendente con un pugno al volto. La Corte territoriale evidenziava che il [Omissis], per far cessare il morso, avrebbe potuto allontanare lo [Omissis] con modalità diverse e meno violente, anziché colpire l’antagonista con un pugno chiuso al volto. I giudici rilevavano che la reazione del [Omissis] era stata sproporzionata e che correttamente il primo giudice l’aveva ritenuta eccessiva e fonte di responsabilità colposa. La Corte di Appello precisava in motivazione di confermare anche le statuizioni civili, senza liquidare alcuna spesa, stante la mancata comparizione in udienza della parte civile.

3. Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello di [Omissis] ha proposto ricorso per cassazione [Omissis], a mezzo del difensore.

L’esponente si sofferma sulle contrastanti versioni del fatto riferite dall’imputato e dalla parte civile, nel corso del giudizio di primo grado.

Ciò posto, con unico articolato motivo denuncia il vizio motivazionale, in ordine alla ritenuta eccessività della reazione difensiva posta in essere dal [Omissis], oltre alla violazione di legge in riferimento agli artt. 52 e 55 c.p.

Il ricorrente rileva che la Corte di Appello ha mal governato la disciplina dell’eccesso colposo nella causa di giustificazione. Al riguardo, richiama arresti giurisprudenziali ove si è chiarito che il giudizio concernente la proporzionalità della difesa deve essere effettuato ex ante. Osserva che si tratta di un giudizio che implica il raffronto tra i beni giuridici in conflitto ed i mezzi usati; e sottolinea che l’eccesso colposo nella legittima difesa si verifica quando la giusta proporzione tra offesa e difesa venga meno per colpa, intesa come errore inescusabile, nel calcolare il pericolo ed i mezzi di salvezza.

L’esponente rileva che i giudici non hanno considerato lo stato di invalidità del [Omissis], nel valutare la reazione difensiva posta in essere. Censura altresì le valutazioni svolte dalla Corte di Appello, sulle modalità alternative con le quali sarebbe stato possibile far aprire la bocca dello [Omissis], il quale stava mordendo l’ascella dell’imputato, senza mollare la presa.

Il ricorrente considera che i giudici non hanno adeguatamente considerato la fase iniziale del diverbio; e che hanno ascritto apoditticamente al [Omissis] la violazione di regole cautelari, la cui osservanza risultava in concreto non esigibile.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso impone i rilievi che seguono.

2. Il ricorrente introduce il tema della proporzionalità della reazione posta in essere dal [Omissis], a fronte del diverbio verbale e della successiva aggressione fisica perpetrata dallo [Omissis], come accertata in giudizio. Al riguardo, la Corte di Appello ha considerato che la condotta lesiva, realizzata dall’imputato per liberarsi dal persistente morso dello [Omissis], aveva travalicato i limiti della necessità difensiva; che l’imputato era incorso nell’eccesso colposo di cui all’art. 55 c.p.; e che pertanto il [Omissis] doveva rispondere del delitto di cui all’art. 590 c.p.

Giova ricordare che, secondo l’orientamento interpretativo espresso dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità dell’eccesso colposo nella legittima difesa, occorre preliminarmente accertare l’eventuale inadeguatezza della reazione difensiva, per eccesso nell’uso dei mezzi a disposizione dell’aggredito nel particolare contesto spaziale e temporale nel quale si svolsero i fatti e, successivamente, procedere all’ulteriore differenziazione tra eccesso dovuto ad errore di valutazione ed eccesso consapevole e volontario, poiché soltanto il primo rientra nello schema dell’eccesso colposo, mentre il secondo costituisce scelta volontaria, estranea alla predetta scriminante (Sez. 1, n. 47662 del 22/11/2011, Fioramonte, Rv. 252182).

E bene: nel caso di specie la Corte di Appello ha rilevato che il [Omissis] aveva ecceduto nella reazione difensiva, a seguito del morso che lo [Omissis] gli stava dando nella zona ascellare. Secondo i giudici di merito l’imputato aveva colposamente errato nell’impiego dei mezzi difensivi, posto che per far cessare l’aggressione in atto sarebbe stato sufficiente stringere il naso dell’aggressore – manovra che obbliga il soggetto ad aprire la bocca per respirare – laddove il [Omissis] aveva attinto con un forte pugno il volto dello [Omissis] Alternativamente, la Corte territoriale ha rilevato che l’imputato avrebbe potuto appoggiare la mano aperta sul volto dell’aggressore.

Deve convenirsi con il ricorrente nel rilevare che il descritto ragionamento risulta, da un lato, del tutto disancorato dalla piattaforma probatoria acquisita negli atti e, dall’altro, frutto di un astratto riferimento a regole esperienziali. In particolare, il delineato passaggio motivazionale è inficiato dalle dedotte aporie di ordine logico, posto che la massima di esperienza richiamata dai giudici, in base alla quale la chiusura delle narici obbliga fisicamente il soggetto che tiene serrata la mandibola nell’azione mordace ad aprire la bocca per respirare, non tiene conto della concitazione del momento e dell’elevato grado di aggressività palesata dallo S., che stava realizzando una pervicace manovra offensiva, in danno del [Omissis].

3. Le svolte considerazioni conducono all’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di [Omissis], per nuovo esame.

3.1. É appena il caso di rilevare che, in sede di rinvio, dovrà pure essere valutata l’eventuale applicabilità della nuova disciplina dell’eccesso colposo nella legittima difesa, atteso che il diverbio tra l’odierno imputato e la parte civile ha preso avvio – secondo le indicazioni che emergono dalle sentenze di merito mentre il [Omissis] si trovava all’interno del giardino recintato posto al piano terra dell’edificio. Detta circostanza di fatto dovrà essere adeguatamente verificata e chiarita, per la rilevanza sostanziale che può assumere alla luce della novella del 2019. Il riferimento è al disposto di cui agli artt. 52 e 55 c.p., come modificati dalla L. n. 36 del 2019. Invero, il novellato art. 55 c.p. stabilisce: “Nei casi di cui all’art. 52, commi 2, 3 e 4, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all’art. 61, comma 1, n. 5), ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”. Come si vede, la novella riguarda espressamente le ipotesi in cui la reazione all’offesa ingiusta è stata posta in essere a seguito della violazione del domicilio. E si tratta di disposizione certamente più favorevole in quanto ampliativa dei casi di non punibilità, rispetto alla previgente fattispecie di eccesso colposo. Pertanto, ai sensi dell’art. 2 c.p., comma 4, la stessa può trovare applicazione retroattiva, anche rispetto a fatti anteriormente commessi.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di [Omissis] per nuovo esame.

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