Durata della convivenza patrimoniale e quantificazione dell’assegno di divorzio: rimessione alle SS.UU. Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 18/10/2022, n. 30671

By | 03/11/2022

CASS. CIV., SEZ. I, ORDINANZA 18/10/2022, N. 30671

«Vanno rimessi gli atti al Primo Presidente per la valutazione dell’eventuale rimessione alle Sezioni Unite in relazione alla questione della valutabilità, nell’ambito dei criteri di determinazione della misura dell’assegno divorzile, non soltanto la durata del matrimonio ma, anche la durata della convivenza prematrimoniale precedente; e tanto alla luce della sempre maggiore considerazione dei legami di fatto, intesi come formazioni familiari e sociali di tendenziale pari dignità rispetto a quelle matrimoniali» (Massima non ufficiale)

FATTO E DIRITTO

La‭ ‬Corte‭ ‬di‭ ‬appello‭ ‬di [Omissis]‭ ‬accoglieva‭ ‬per‭ ‬quanto‭ ‬di‭ ‬ragione‭ ‬l’appello‭ ‬proposto‭ ‬da [Omissis]‭ ‬avverso‭ ‬la‭ ‬decisione‭ ‬del‭ ‬Tribunale‭ ‬di‭ ‬[Omissis]‭ ‬nei‭ ‬confronti‭ ‬di [Omissis]‭ ‬e‭ ‬rideterminava‭ ‬in‭ ‬€‭ ‬400,00‭ ‬mensili la misura dell’assegno divorzile ed in pari importo l’assegno di mantenimento‭ ‬in‭ ‬favore‭ ‬del‭ ‬figlio‭ ‬maggiorenne‭ ‬ma‭ ‬non‭ ‬autosufficiente,‭ ‬oltre‭ ‬al‭ ‬100%‭ ‬delle spese straordinarie.

La Corte distrettuale rilevava che non era in discussione il diritto alla percezione dell’assegno divorzile ma solo il‭ ‬quantum‭ ‬che rideterminava tenuto conto di una disponibilità economica dell’uomo,‭ ‬pari ad‭ ‬€‭ ‬2.500,00‭ ‬mensili,‭ ‬e della durata legale del matrimonio,‭ ‬di sette anni,‭ ‬nella misura di‭ ‬400,00‭ ‬mensili

Avverso tale decisione propone‭ ‬ricorso‭ ‬per‭ ‬cassazione‭ ‬[Omissis]‭ ‬affidato a tre motivi cui resiste[Omissis] con controricorso.

Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art‭ ‬5,‭ ‬comma VI,‭ ‬l.‭ ‬nr‭ ‬898/1970,‭ ‬l’erronea ed omessa valutazione dei fatti e dei documenti di causa ed omesso apprezzamento della disparità patrimoniale con particolare riferimento‭ ‬agli emolumenti e alle ricchezze di [Omissis] e alle condizioni economiche della ricorrente in relazione all’art‭ ‬360‭ ‬primo comma nr‭ ‬3‭ ‬c.p.c.‭ ‬per aver la Corte distrettuale‭ ” ‬rivisitato la valutazione operata dal Tribunale delle condizioni economiche complessive di‭ ‬[Omissis]‭ ‬con una motivazione lacunosa e‭ ‬contra‭ ‬legem.

Con‭ ‬il‭ ‬secondo‭ ‬si‭ ‬denuncia‭ ‬la‭ ‬violazione‭ ‬e‭ ‬falsa‭ ‬applicazione‭ ‬dell’art‭ ‬5,‭ ‬comma‭ ‬VI,‭ ‬l.‭ ‬nr‭ ‬898/1970‭ ‬e la totale pretermissione del criterio assistenziale,‭ ‬potenzialmente rilevante‭ ‬ex‭ ‬se‭ ‬e‭ ‬in ogni caso‭ ‬la‭ ‬non corretta‭ ‬interpretazione‭ ‬del criterio‭ ‬compensativo‭ ‬in‭ ‬relazione‭ ‬all’art‭ ‬360‭ ‬primo‭ ‬comma‭ ‬nr‭ ‬3‭ ‬c.p.c.‭ ‬per avere la Corte di Appello‭ ‬obliterato‭ ‬l’aspetto‭ ‬assistenziale‭ ‬ritenendo‭ ‬preponderante‭ ‬quello‭ ‬compensativo.

Con il terzo la ricorrente si duole della violazione dell’art‭ ‬6‭ ‬della legge‭ ‬898/1970‭ ‬in merito alla determinazione del contributo di mantenimento del figlio per non aver legittimamente apprezzato le sostanze paterne in relazione all’art‭ ‬360‭ ‬primo comma nr‭ ‬3‭ ‬c.p.c.

Nel presente giudizio,‭ ‬come si è detto,‭ ‬viene in discussione unicamente il‭ ‬quantum‭ ‬dell’assegno per la cui determinazione la Corte di appello ha fatto riferimento ai criteri indicati nell’art‭ ‬5‭ ‬della legge‭ ‬898/1970‭ ‬ponendo l’accento oltre che sulle disponibilità economiche del soggetto onerato anche sulla durata legale del matrimonio escludendo dal computo il periodo di convivenza‭ ‬more uxorio‭ ‬vissuto dalla coppia prima di legalizzare l’unione.

Il giudice del merito si è attenuto al dato letterale della prescrizione normativa‭ ‬(durata del matrimonio‭) ‬senza dare rilievo alcuno al periodo antecedente al formale coniugio,‭ ‬protrattosi per sette anni‭ ‬e caratterizzato da una stabilità affettiva oltre che dall’assunzione spontanea di reciproci obblighi di assistenza.

La convivenza prematrimoniale è un fenomeno di costume che è sempre più radicato nei‭ ‬comportamenti‭ ‬della‭ ‬nostra‭ ‬società‭ ‬cui‭ ‬si‭ ‬affianca‭ ‬un‭ ‬accresciuto‭ ‬riconoscimento‭ ‬-‭ ‬nei dati statistici e nella percezione delle persone‭ ‬-‭ ‬dei legami di fatto intesi come formazioni familiari e sociali di tendenziale pari dignità rispetto a quelle‭ ‬matrimoniali.

Da questo punto di vista il riconoscimento di una certa sostanziale identità,‭ ‬dal punto di vista della dignità sociale,‭ ‬tra i due fenomeni di aggregazione affettiva,‭ ‬sotto‭ ‬alcuni punti di vista‭ (‬non certo‭ ‬per tutti‭)‬ rende‭ ‬meno coerente il mantenimento di una distinzione fra la durata legale del matrimonio e quella della convivenza.

La stessa evoluzione giurisprudenziale si è fatta interprete di questo cambio di costume con la sentenza delle SU nr‭ ‬32198/2021‭ ‬che,‭ ‬sia pure nell’ottica limitata della‭ ‬conservazione‭ ‬dell’assegno‭ ‬divorzile,‭ ‬ha‭ ‬riconosciuto‭ ‬la‭ ‬componente‭ ‬compensativa‭ ‬dell’assegno‭ ‬(divorzile‭)‬,‭ ‬in‭ ‬presenza‭ ‬dei‭ ‬relativi‭ ‬presupposti anche in‭ ‬favore‭ ‬di‭ ‬chi‭ ‬aveva‭ ‬proceduto‭ ‬a‭ ‬instaurare‭ ‬una‭ ‬convivenza‭ ‬di‭ ‬fatto.

Non‭ ‬del tutto dissimile‭ ‬è‭ ‬la‭ ‬possibilità‭ ‬di tener‭ ‬conto anche‭ ‬del periodo‭ ‬di convivenza prematrimoniale,‭ ‬cui sia seguito il vero e proprio matrimonio,‭ ‬successivamente naufragato,‭ ‬ai fini della determinazione dell’assegno divorzile il quale,‭ ‬ai sensi dell’art.‭ ‬5‭ ‬della legge‭ ‬898/1970,‭ ‬deve essere computato dal giudice oltre che sulle disponibilità economiche del soggetto onerato anche sulla durata legale del matrimonio,‭ ‬senza far menzione al più o meno lungo periodo di convivenza‭ ‬more uxorio‭ ‬vissuto dalla coppia prima di legalizzare l’unione.

La questione relativa al criterio normativo della durata legale del rapporto di convivenza,‭ ‬anteriore al matrimonio formalizzato,‭ ‬ai fini della‭ ‬determinazione dell’assegno‭ ‬divorzile‭ ‬presenta‭ ‬perciò‭ ‬serie‭ ‬ragioni‭ ‬per‭ ‬palesarsi‭ ‬come‭ ‬”questione di‭ ‬massima‭ ‬di particolare‭ ‬importanza‭” ‬a norma dell’art.‭ ‬374‭ ‬c.p.c.,‭ ‬comma‭ ‬2.‭ ‬Con la necessità di rimettere la causa al sig.‭ ‬Primo Presidente di questa Corte per le valutazioni di sua competenza in ordine alla possibile assegnazione della presente controversia alle sezioni unite per la sua soluzione.

P.Q.M.

Letto‭ ‬l‭’‬art.‭ ‬374‭ ‬c.p.c.,‭ ‬comma‭ ‬2,

Ordina‭ ‬la‭ ‬trasmissione‭ ‬degli‭ ‬atti‭ ‬al Signor‭ ‬Primo‭ ‬Presidente‭ ‬della‭ ‬Corte‭ ‬di‭ ‬Cassazione per l’eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite Civili,‭ ‬in ragione e per la soluzione delle questioni,‭ ‬di cui in motivazione,‭ ‬considerabili come di massima‭ ‬di particolare importanza ai sensi dell’art.‭ ‬374‭ ‬c.p.c.,‭ ‬comma‭ ‬2.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del‭ ‬D.Lgs.‭ ‬n.‭ ‬196‭ ‬del‭ ‬2003,‭ ‬art.‭ ‬52.

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