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CASS. CIV., SEZ. I, ORDINANZA 18/10/2022, N. 30671
«Vanno rimessi gli atti al Primo Presidente per la valutazione dell’eventuale rimessione alle Sezioni Unite in relazione alla questione della valutabilità, nell’ambito dei criteri di determinazione della misura dell’assegno divorzile, non soltanto la durata del matrimonio ma, anche la durata della convivenza prematrimoniale precedente; e tanto alla luce della sempre maggiore considerazione dei legami di fatto, intesi come formazioni familiari e sociali di tendenziale pari dignità rispetto a quelle matrimoniali» (Massima non ufficiale)
FATTO E DIRITTO
La Corte di appello di [Omissis] accoglieva per quanto di ragione l’appello proposto da [Omissis] avverso la decisione del Tribunale di [Omissis] nei confronti di [Omissis] e rideterminava in € 400,00 mensili la misura dell’assegno divorzile ed in pari importo l’assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne ma non autosufficiente, oltre al 100% delle spese straordinarie.
La Corte distrettuale rilevava che non era in discussione il diritto alla percezione dell’assegno divorzile ma solo il quantum che rideterminava tenuto conto di una disponibilità economica dell’uomo, pari ad € 2.500,00 mensili, e della durata legale del matrimonio, di sette anni, nella misura di 400,00 mensili
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione [Omissis] affidato a tre motivi cui resiste[Omissis] con controricorso.
Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art 5, comma VI, l. nr 898/1970, l’erronea ed omessa valutazione dei fatti e dei documenti di causa ed omesso apprezzamento della disparità patrimoniale con particolare riferimento agli emolumenti e alle ricchezze di [Omissis] e alle condizioni economiche della ricorrente in relazione all’art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per aver la Corte distrettuale ” rivisitato la valutazione operata dal Tribunale delle condizioni economiche complessive di [Omissis] con una motivazione lacunosa e contra legem.
Con il secondo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art 5, comma VI, l. nr 898/1970 e la totale pretermissione del criterio assistenziale, potenzialmente rilevante ex se e in ogni caso la non corretta interpretazione del criterio compensativo in relazione all’art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere la Corte di Appello obliterato l’aspetto assistenziale ritenendo preponderante quello compensativo.
Con il terzo la ricorrente si duole della violazione dell’art 6 della legge 898/1970 in merito alla determinazione del contributo di mantenimento del figlio per non aver legittimamente apprezzato le sostanze paterne in relazione all’art 360 primo comma nr 3 c.p.c.
Nel presente giudizio, come si è detto, viene in discussione unicamente il quantum dell’assegno per la cui determinazione la Corte di appello ha fatto riferimento ai criteri indicati nell’art 5 della legge 898/1970 ponendo l’accento oltre che sulle disponibilità economiche del soggetto onerato anche sulla durata legale del matrimonio escludendo dal computo il periodo di convivenza more uxorio vissuto dalla coppia prima di legalizzare l’unione.
Il giudice del merito si è attenuto al dato letterale della prescrizione normativa (durata del matrimonio) senza dare rilievo alcuno al periodo antecedente al formale coniugio, protrattosi per sette anni e caratterizzato da una stabilità affettiva oltre che dall’assunzione spontanea di reciproci obblighi di assistenza.
La convivenza prematrimoniale è un fenomeno di costume che è sempre più radicato nei comportamenti della nostra società cui si affianca un accresciuto riconoscimento - nei dati statistici e nella percezione delle persone - dei legami di fatto intesi come formazioni familiari e sociali di tendenziale pari dignità rispetto a quelle matrimoniali.
Da questo punto di vista il riconoscimento di una certa sostanziale identità, dal punto di vista della dignità sociale, tra i due fenomeni di aggregazione affettiva, sotto alcuni punti di vista (non certo per tutti) rende meno coerente il mantenimento di una distinzione fra la durata legale del matrimonio e quella della convivenza.
La stessa evoluzione giurisprudenziale si è fatta interprete di questo cambio di costume con la sentenza delle SU nr 32198/2021 che, sia pure nell’ottica limitata della conservazione dell’assegno divorzile, ha riconosciuto la componente compensativa dell’assegno (divorzile), in presenza dei relativi presupposti anche in favore di chi aveva proceduto a instaurare una convivenza di fatto.
Non del tutto dissimile è la possibilità di tener conto anche del periodo di convivenza prematrimoniale, cui sia seguito il vero e proprio matrimonio, successivamente naufragato, ai fini della determinazione dell’assegno divorzile il quale, ai sensi dell’art. 5 della legge 898/1970, deve essere computato dal giudice oltre che sulle disponibilità economiche del soggetto onerato anche sulla durata legale del matrimonio, senza far menzione al più o meno lungo periodo di convivenza more uxorio vissuto dalla coppia prima di legalizzare l’unione.
La questione relativa al criterio normativo della durata legale del rapporto di convivenza, anteriore al matrimonio formalizzato, ai fini della determinazione dell’assegno divorzile presenta perciò serie ragioni per palesarsi come ”questione di massima di particolare importanza” a norma dell’art. 374 c.p.c., comma 2. Con la necessità di rimettere la causa al sig. Primo Presidente di questa Corte per le valutazioni di sua competenza in ordine alla possibile assegnazione della presente controversia alle sezioni unite per la sua soluzione.
P.Q.M.
Letto l’art. 374 c.p.c., comma 2,
Ordina la trasmissione degli atti al Signor Primo Presidente della Corte di Cassazione per l’eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite Civili, in ragione e per la soluzione delle questioni, di cui in motivazione, considerabili come di massima di particolare importanza ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 2.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.