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CASS. CIV., SEZ. I, 07/07/2021, N. 19271
«Deve escludersi che il rigetto della domanda di delibazione, in virtù dell’accertata convivenza triennale dei coniugi dopo la celebrazione del matrimonio comporti una violazione del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 16379 del 2014 (secondo cui la predetta convivenza costituisce una situazione di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario che, in quanto caratterizzata da una complessità fattuale strettamente connessa all’esercizio di diritti, adempimento di doveri e assunzione di responsabilità di natura personalissima, forma oggetto di un’eccezione in senso stretto, da proporsi, a pena di decadenza, nel termine di cui all’art. 166 c.p.c. e art. 167 c.p.c., comma 2), laddove il giudizio di specie sia stato instaurato in epoca anteriore all’enunciazione del predetto principio.
In tale ipotesi, infatti, si configura un vero e proprio overruling, idoneo a giustificare la rimessione in termini del convenuto che, avendo conformato la propria condotta processuale al precedente orientamento, in virtù dell’incolpevole affidamento riposto nella conferma dello stesso, non abbia tempestivamente sollevato l’eccezione in esame» (Massima non ufficiale)
FATTI DI CAUSA
1. [Omissis] convenne in giudizio [Omissis], per sentir dichiarare efficace nell’ordinamento italiano la sentenza emessa il [Omissis] dal Tribunale ecclesiastico interdiocesano salernitano-lucano di prima istanza, confermata dalla Rota Romana con sentenza del [Omissis] e resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con decreto del [Omissis], con cui era stata dichiarata la nullità del matrimonio contratto tra le parti con rito concordatario il 30 giugno 1984, per incapacità dell’uomo ad assumere gli oneri matrimoniali per causa psichica.
Si costituì la [Omissis], ed eccepì che nel procedimento ecclesiastico era stato violato il suo diritto di difesa, aggiungendo che la convivenza con il ricorrente si era protratta per oltre venti anni dopo il matrimonio.
1.1. Con sentenza dell’8 giugno 2016, la Corte d’appello di [Omissis] ha rigettato la domanda.
A fondamento della decisione, la Corte ha innanzitutto escluso la violazione del diritto di difesa, rilevando che nel procedimento ecclesiastico l’istanza proposta dalla [Omissis] per ottenere il patrocinio d’ufficio era stata rigettata, con decreto regolarmente comunicato e non impugnato, per difetto di una condizione di difficoltà economica, con invito a costituirsi mediante un difensore di fiducia. Ha aggiunto che la donna, informata degli incombenti istruttori, aveva rifiutato di sottoporsi alle indagini peritali, per motivi personali, precisando comunque che, in quanto attinente allo svolgimento del processo ecclesiastico, la censura riguardante la violazione del diritto di difesa in riferimento alle modalità di espletamento degli atti istruttori non può essere esaminata dal giudice civile.
Richiamato inoltre il principio, enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la convivenza triennale come coniugi integra una situazione giuridica di ordine pubblico italiano ostativa alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità per qualsiasi vizio genetico del matrimonio-atto, la Corte ha ritenuto irrilevante la circostanza che la relativa eccezione non fosse stata tempestivamente e ritualmente sollevata, in quanto l’atto di costituzione risultava anteriore alla pubblicazione della sentenza che aveva enunciato il predetto principio, configurabile come un vero e proprio overruling, il quale tuttavia non imponeva una rimessione in termini, avendo le parti ampiamente discusso la questione nei rispettivi atti difensivi.
Tanto premesso, la Corte ha rilevato che dopo il matrimonio le parti avevano convissuto senza interruzione fino alla proposizione della domanda di separazione, risalente al mese di settembre 2004, instaurando una consuetudine di vita matrimoniale, contraddistinta anche dal perseguimento del progetto di avere figli, e venendo percepiti anche all’esterno come marito e moglie, sì da potersi ritenere realizzato un vero consorzio familiare, sostenuto dall’adempimento dei doveri di assistenza e solidarietà che ne costituiscono il fondamento costituzionale. Ha ritenuto irrilevante, a fronte dell’ostacolo rappresentato dalla stabile e continuativa convivenza, l’incapacità psichica del ricorrente, preesistente al matrimonio e protrattasi continuativamente per tutta la durata del rapporto, osservando che l’idoneità della stessa a viziare il matrimonio-atto non ne escludeva la valutazione rispetto ai principi di ordine pubblico che regolano il matrimonio-rapporto. Ha ritenuto infine inammissibile l’eccezione d’illegittimità costituzionale sollevata dalla difesa del ricorrente, in quanto non riguardante una norma di legge, ma un principio di diritto incidente sulla difesa della parte convenuta.
2. Avverso la predetta sentenza il S. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, illustrati anche con memoria. La [Omissis] ha resistito con controricorso, anch’esso illustrato con memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., commi 1 e 2, in relazione al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite con sentenza del 17 luglio 2014, n. 16379, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto che la convivenza triennale fosse stata ritualmente eccepita, nonostante l’inadempimento dell’onere di allegazione posto a carico della resistente, la quale si era limitata alla mera indicazione cronologica della durata del matrimonio.
1.1. Il motivo è infondato.
É opportuno premettere che la mancata o errata applicazione di un orientamento della giurisprudenza di legittimità può tradursi nella violazione della norma giuridica la cui interpretazione ne costituisce oggetto, deducibile con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ma non comporta la violazione dell’art. 384 c.p.c., riferibile esclusivamente alla vincolatività del principio di diritto enunciato da questa Corte nel giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della sentenza impugnata, né la violazione dell’art. 374 c.p.c., comma 3, il quale limita alle Sezioni semplici la portata vincolante dei principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite, imponendo la rimessione della decisione a queste ultime in caso di non condivisione. Al di fuori di tali ipotesi, infatti, il giudice, nell’esercizio del potere-dovere d’individuazione ed interpretazione della norma applicabile alla fattispecie sottoposta al suo esame, è libero di non adeguarsi all’opinione espressa da altri giudici e può discostarsi anche dall’interpretazione fornita da questa Corte, la quale non ha efficacia cogente, ma solo persuasiva, trattandosi di una facoltà connaturata alla stessa funzione giurisdizionale, nell’esercizio della quale il giudice è soggetto soltanto alla legge (cfr. Cass., Sez. VI, 9/01/2015, n. 174; Cass., Sez. lav., 22/01/1987, n. 586; 3/12/1983, n. 7248).
Nella specie, d’altronde, deve escludersi che il rigetto della domanda di delibazione, in virtù dell’accertata convivenza triennale dei coniugi dopo la celebrazione del matrimonio, abbia comportato una violazione del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la citata sentenza n. 16379 del 2014, secondo cui la predetta convivenza costituisce una situazione di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario che, in quanto caratterizzata da una complessità fattuale strettamente connessa all’esercizio di diritti, adempimento di doveri e assunzione di responsabilità di natura personalissima, forma oggetto di un’eccezione in senso stretto, da proporsi, a pena di decadenza, nel termine di cui all’art. 166 c.p.c. e art. 167 c.p.c., comma 2, (cfr. anche Cass., Sez. I, 20/04/2020, n. 7923; 22/09/2015, n. 18695). Il giudizio in esame è stato infatti instaurato in epoca anteriore all’enunciazione del predetto principio, il quale, pur essendo stato anticipato da alcune pronunce adottate a Sezione semplice (cfr. Cass., Sez. I, 15/06/2012, n. 9844; 20/01/2011, n. 1343), ha determinato un significativo mutamento nella giurisprudenza di legittimità, in precedenza orientata prevalentemente a favore dell’irrilevanza della convivenza (cfr. Cass., Sez. I, 4/06/2012, n. 8926; 13/09/2002, n. 13428; 12/07/2002, n. 10143), venendosi pertanto a configurare come un vero e proprio overruling, idoneo a giustificare la rimessione in termini del convenuto che, avendo conformato la propria condotta processuale al precedente orientamento, in virtù dell’incolpevole affidamento riposto nella conferma dello stesso, non abbia tempestivamente sollevato l’eccezione in esame (cfr. Cass., Sez. I, 21/12/2015, n. 25676). Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui, pur avendo rilevato che la convivenza postmatrimoniale non era stata specificamente eccepita nella comparsa di costituzione, ha escluso che la convenuta fosse decaduta dalla facoltà di farla valere, dando atto dell’avvenuto deposito della comparsa in data anteriore alla pronuncia della sentenza delle Sezioni Unite, e concludendo quindi per l’ammissibilità dell’eccezione sollevata successivamente, in quanto volta a porre rimedio all’errore indotto dal precedente orientamento giurisprudenziale.
2. Con il secondo motivo, il ricorrente insiste sulla nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 16380 del 2014 e per difetto di motivazione, sostenendo che, nel ritenere sussistente la convivenza triennale, la sentenza impugnata non ha tenuto conto delle risultanze della sentenza ecclesiastica, da cui non emergeva una piena ed effettiva accettazione del rapporto matrimoniale, ma una sofferta consuetudine di vita, caratterizzata da una patologica e stressante criticità di rapporto e dall’intento ossessivo della donna di avere figli.
3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la nullità della sentenza impugnata per travisamento delle risultanze istruttorie ed omesso esame di una prova decisiva, osservando che la sentenza impugnata non ha tenuto conto della perizia psichiatrica espletata dinanzi al Tribunale ecclesiastico e prodotta nel giudizio civile, da cui emergeva inequivocabilmente che, nonostante la lunga durata della coabitazione, tra i coniugi non si era mai instaurata un’intesa oblativa o satisfattiva, essendosi manifestata un’impossibilità interrelazionale determinata dal contrasto tra la personalità di esso ricorrente, affetto da disturbi che lo rendevano incapace di stabilire un rapporto maturo e responsabile, e quella della resistente, caratterizzata da sospettosità, ipervigilanza e diffidenza. Afferma che tale quadro personologico avrebbe dovuto costituire oggetto di valutazione ai fini dell’applicazione del termine di cui all’art. 120 c.c., comma 2, risultando dalla sentenza ecclesiastica che egli non aveva ancora recuperato la capacità naturale, tanto che gli era stato vietato di contrarre un nuovo matrimonio religioso inconsulto Ordinario.
4. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto questioni strettamente connesse, sono infondati.
Ai fini dell’accertamento della convivenza triennale “come coniugi”, quale situazione ostativa alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, la sentenza impugnata si è infatti conformata alla nozione emergente dalla citata sentenza delle Sezioni unite, secondo cui tale convivenza deve intendersi, conformemente alla Costituzione (artt. 2,3,29,30 e 31), alle Carte Europee dei diritti (art. 8, par. 1, della CEDU, art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE), come interpretate dalla Corte EDU, ed al Codice civile, quale elemento essenziale del “matrimonio-rapporto”, che si manifesta come consuetudine di vita coniugale comune, stabile e continua nel tempo, ed esteriormente riconoscibile attraverso corrispondenti, specifici fatti e comportamenti dei coniugi, nonché quale fonte di una pluralità di diritti inviolabili, di doveri inderogabili, di responsabilità anche genitoriali in presenza di figli, di aspettative legittime e di legittimi affidamenti degli stessi coniugi e dei figli, sia come singoli sia nelle reciproche relazioni familiari. La Corte territoriale ha posto infatti in risalto come dalle stesse sentenze ecclesiastiche emergesse la durata ultraventennale della convivenza, caratterizzata, oltre che dalla coabitazione nella casa familiare, dalla condivisione della vita quotidiana e di periodi di vacanza, dalla collaborazione della [Omissis] all’attività professionale del S. e dal perseguimento del comune progetto di avere dei figli, nonché dall’esteriorizzazione del rapporto nella sfera sociale, lavorativa, amicale e parentale dei coniugi, per effetto della quale gli stessi erano percepiti anche dai terzi come marito e moglie.
La sentenza impugnata ha dato altresì atto dell’esistenza di criticità nelle relazioni tra i coniugi, reputandole tuttavia fisiologiche in un rapporto di lunga durata, e rilevandone peraltro l’intervenuto appianamento, mentre ha ritenuto irrilevante, ai fini del rigetto della domanda di delibazione, il disagio psichico denunciato dal ricorrente, osservando che, in quanto astrattamente idonea a viziare il matrimonio-atto, l’incapacità psichica originaria di uno dei coniugi non si sottrae all’applicazione dei principi di ordine pubblico che governano il matrimonio-rapporto, i quali attribuiscono carattere costitutivo al dato fattuale della convivenza coniugale triennale. Quest’ultima affermazione si pone perfettamente in linea con la precisazione, compiuta dalle Sezioni Unite, secondo cui la portata ostativa della convivenza triennale, quale limite di ordine pubblico alla delibazione della sentenza ecclesiastica, si estende a qualsiasi vizio genetico del matrimonio canonico, comportandone l’irrilevanza tutte le volte in cui esso sia stato accertato e dichiarato dal giudice ecclesiastico nell’ordine canonico, nonostante la sussistenza del predetto elemento, poiché altrimenti si determinerebbe un’inammissibile invasione del Giudice italiano nella giurisdizione ecclesiastica in materia di nullità matrimoniale, avente carattere esclusivo (art. 8, n. 2 dell’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, firmato il 18 febbraio 1984 e reso esecutivo dalla L. 25 marzo 1985, n. 121). Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha omesso di valutare le risultanze della perizia psichiatrica espletata nel giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale ecclesiastico, il cui oggetto, consistente nell’accertamento dell’incapacità psichica che ha condotto alla dichiarazione di nullità del matrimonio canonico, non avrebbe consentito in alcun caso di superare il limite costituito dalla convivenza coniugale, quale fatto inerente al matrimonio-rapporto, ostativo alla delibazione della pronuncia di nullità del matrimonio-atto. Sotto un diverso profilo, non può d’altronde non rilevarsi che l’espressa dichiarazione d’irrilevanza del predetto vizio, quale fatto idoneo ad escludere la configurabilità della convivenza, impedisce la deduzione dell’omessa valutazione dello stesso come motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non consentita neppure in riferimento all’omesso esame della relazione di consulenza, la cui natura di mezzo istruttorio comporta l’inapplicabilità della predetta disposizione, riferibile esclusivamente ai fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza abbia costituito oggetto del dibattito processuale e risulti idonea ad orientare in senso diverso la decisione (cfr. Cass., Sez. Un., 4/04/2014, n. 8053; Cass., Sez. VI, 8/11/2019, n. 28887; Cass., Sez. II, 29/10/2018, n. 27415).
Quanto infine alla mancata instaurazione di una reale intesa affettiva tra i coniugi, per effetto dell’incompatibilità caratteriale manifestatasi tra gli stessi e dei contrasti conseguentemente insorti nel corso della convivenza, indipendentemente dall’oggettiva inconciliabilità di tale assunto con la lunga durata del rapporto coniugale e dal rilievo contenuto nella sentenza impugnata, secondo cui i predetti conflitti venivano comunque ricomposti, è sufficiente osservare che, in tema di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, l’esigenza di una riconoscibilità esteriore del rapporto esistente tra i coniugi, sulla base di fatti o comportamenti che vi corrispondano in modo non equivoco e possano essere dimostrati in giudizio, si manifesta non solo in senso positivo, quale presupposto necessario per la configurabilità del fatto ostativo costituito dalla convivenza coniugale, ma anche in senso negativo, ai fini dell’esclusione di tale presupposto: la mancanza dell’affectio coniugalis, unilaterale o bilaterale, in tanto può venire in considerazione ai fini dell’esclusione della configurabilità della convivenza, in quanto entrambi i coniugi la riconoscano al momento della proposizione della domanda di delibazione oppure abbiano inequivocabilmente manifestato all’esterno la volontà di non considerare la convivenza come un elemento fondamentale integrativo della relazione coniugale, ma come semplice coabitazione, nella piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche di tale esteriorizzazione, non assumendo alcun rilievo, in assenza di tale presupposto, l’accertamento del carattere più o meno felice della stessa o del difetto di adesione affettiva di uno o di entrambi i coniugi (cfr. Cass., Sez. VI, 26/11/2019, n. 30900). L’esistenza di un siffatto riconoscimento, non emergente dalla sentenza impugnata, non risulta in alcun modo dedotta neppure nel ricorso, in cui la difesa del S. si limita ad insistere sulle dichiarazioni rese dai coniugi dinanzi al Tribunale ecclesiastico e sulle risultanze della perizia psichiatrica espletata in quella sede, non recanti alcun cenno in proposito, senza fare alcun riferimento ad accertamenti compiuti nel giudizio canonico, né ad elementi di fatto allegati nel giudizio di merito, idonei a comprovare la ricognizione comune ed esteriore del carattere non coniugale della convivenza.
5. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 374 c.p.c., commi 2 e 3, e art. 384 c.p.c., commi 1 e 2, e degli artt. 2 e 3 Cost. e art. 29 Cost., comma 2, sostenendo che, nel dichiarare inammissibile l’eccezione d’illegittimità costituzionale da lui sollevata, la sentenza impugnata non ha considerato che il principio di diritto enunciato dalla sentenza n. 13679 del 2014 introduce nell’ordinamento italiano un nuovo regime giuridico matrimoniale, diverso da quello concordatario, rimettendo irragionevolmente all’arbitrio di uno dei coniugi l’operatività di un limite di ordine pubblico alla delibazione della sentenza ecclesiastica.
6. La predetta censura va esaminata congiuntamente a quella di cui al quinto motivo, con cui viene denunciata la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 374 c.p.c., comma 2, e art. 384 c.p.c., comma 1, e degli artt. 2,3,7,8,10,24,25,29,70,101,102,111,117 e 134 Cost., osservandosi che, nel conformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza n. 13679 del 2014, la sentenza impugnata non ha considerato che l’introduzione del limite di ordine pubblico costituito dalla convivenza triennale si pone in contrasto con gli accordi intervenuti tra lo Stato e la Chiesa cattolica, i quali comportano l’obbligo di recepire i provvedimenti di nullità pronunciati dai tribunali ecclesiastici, pur nella consapevolezza delle differenze esistenti tra la disciplina civile e quella canonica in materia matrimoniale, le quali possono impedire la dichiarazione di esecutività soltanto in caso di violazione dei principi supremi del sistema costituzionale. Premesso che il predetto limite, avente carattere relativo, non riguarda i contenuti della sentenza ecclesiastica, ma circostanze estranee alla statuizione sulla validità del matrimonio, in quanto successive alla prestazione del consenso, il ricorrente afferma che l’introduzione dello stesso si traduce in un trattamento meno favorevole di quello riservato alle sentenze straniere, per le quali il riconoscimento ha luogo automaticamente. Sostiene che l’enunciazione di tale principio, non preceduta dalla rimessione della questione alla Corte costituzionale, comporta l’invasione della sfera del potere legislativo, risolvendosi nel frazionamento del regime matrimoniale unitario previsto dal Concordato del 1929, recepito dall’art. 7 Cost. e ribadito dall’Accordo del 18 febbraio 1984, ratificato con L. 25 marzo 1985, n. 121, la cui modificazione è riservata in via esclusiva al legislatore; aggiunge che, oltre a porsi in contrasto con il rispetto dei predetti accordi, il principio non trova riscontro nella Costituzione, che non sancisce il principio della laicità dello Stato, prevedendo un regime pluriconfessionale, rispettoso di tutte le componenti sociali e le confessioni religiose. Rileva che la mancata individuazione del parametro normativo per la valutazione della convivenza comporta un ampliamento della sfera di discrezionalità del giudice, in violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza ed uguaglianza, contestando inoltre il richiamo alla L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 6, comma 1, non applicabile in via analogica, in quanto avente ad oggetto un rapporto del tutto diverso da quello matrimoniale. Sostiene che l’applicabilità del limite alle sole nullità matrimoniali pronunciate dalle sentenze ecclesiastiche, oltre ad incidere sulla libertà del cittadino di disciplinare la propria vita matrimoniale e familiare conformemente alla propria fede religiosa, si pone in contrasto con la configurazione della giurisdizione ecclesiastica come giurisdizione alternativa e parallela a quella statale, il cui concorso con quest’ultima è regolato dal criterio della prevenzione. Sottolinea infine che il carattere fondamentale del principio enunciato dalle Sezioni Unite, ascrivibile all’ambito dell’ordine pubblico, è contraddetto dalla subordinazione della sua operatività alla tempestiva proposizione della relativa eccezione, osservando comunque che nessuna norma prevede la prevalenza del matrimonio-rapporto sul matrimonio-atto, il cui annullamento nell’ordinamento canonico non è assoggettato ad alcuna decadenza, mentre nell’ordinamento civile l’efficacia sanante del decorso del tempo non ha portata generale.
7. I due motivi sono infondati.
Benvero, l’origine giurisprudenziale del principio di diritto applicato alla fattispecie in esame non esclude di per sé la possibilità di eccepirne l’illegittimità costituzionale, alla duplice condizione che siano specificamente individuate le norme di legge dalla cui interpretazione esso è stato desunto e che per la costanza ed uniformità della sua applicazione tale interpretazione possa qualificarsi come diritto vivente: è in tal senso che deve correttamente intendersi l’affermazione della Corte di merito, ripresa dalla massima di una sentenza delle Sezioni Unite non espressamente citata e neppure riportata nei suoi esatti termini, secondo cui la questione di legittimità costituzionale, dovendo necessariamente investire disposizioni normative, cioè leggi o atti aventi forza di legge, costituenti il veicolo obbligato di accesso al giudizio di costituzionalità, non può essere sollevata, come nella specie, nei confronti di un principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione all’interpretazione di determinate norme (cfr. Cass., Sez. Un., 29/11/1999, n. 836); nel caso preso in esame dalla predetta pronuncia, era stata infatti omessa l’indicazione della norma di legge la cui interpretazione, assunta come diritto vivente, avrebbe dovuto formare oggetto dello scrutinio di costituzionalità, sollecitato dalla parte con esclusivo riferimento ai principi espressi da alcune sentenze, senza che fossero individuate le disposizioni cui le stesse si riferivano. Nella specie, invece, al di là delle plurime indicazioni contenute nel ricorso, la norma che costituisce oggetto della questione di legittimità costituzionale è agevolmente individuabile nel combinato disposto dell’art. 797 c.p.c., comma 1, n. 7 (abrogato ma ritenuto tuttora applicabile in materia di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio concordatario, in quanto richiamato dall’Accordo del 18 ottobre 1984: cfr. Cass., Sez. I, 10/12/2010, n. 24990; 25/05/2005, n. 11020), il quale subordina la delibazione all’accertamento che la sentenza ecclesiastica non contiene disposizioni contrarie all’ordine pubblico italiano, e della L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 6, commi 1 e 4, dal quale le Sezioni Unite hanno desunto la durata minima della convivenza coniugale necessaria affinché alla stessa possa riconoscersi quel carattere di stabilità che, unitamente alla riconoscibilità esteriore del rapporto coniugale, è ritenuto ostativo alla delibazione della sentenza ecclesiastica.
7.1. Tanto premesso, deve innanzitutto escludersi che il riconoscimento di tale efficacia alla convivenza “come coniugi”, protrattasi per il periodo minimo indicato, si ponga in contrasto con gli impegni assunti dallo Stato italiano nei confronti della Santa Sede con il menzionato Accordo del 18 febbraio 1984, ed in particolare con l’obbligo di recepire i provvedimenti di nullità del matrimonio pronunciati dai tribunali ecclesiastici: tali impegni, come già chiarito da questa Corte, si sostanziano, ai sensi dell’art. 8, nell’obbligo per lo Stato italiano per un verso di riconoscere al matrimonio contratto secondo le norme del diritto canonico, e regolarmente trascritto, gli stessi effetti di quello celebrato dinanzi all’ufficiale di stato civile, e per altro verso di dichiarare efficaci le sentenze di nullità del matrimonio pronunciate dai Tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, restando invece rimessa alla competenza dello Stato italiano la regolamentazione di tali effetti, anche con riguardo alla loro permanenza nel tempo, secondo le norme del proprio ordinamento (cfr. Cass., Sez. I, 17/11/ 2006, n. 24494; 23/03/2001, n. 4202).
L’ammissibilità, in sede di delibazione, di un controllo in ordine ad aspetti diversi dalla mera regolarità formale della sentenza di nullità è stata d’altronde riconosciuta da tempo dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, ancor prima della stipulazione dell’Accordo di modificazione del Concordato lateranense, aveva affermato che nel procedimento di delibazione sono demandati alla corte d’appello, oltre che adempimenti formali (quali l’accertamento della propria competenza, la garanzia del contraddittorio, l’accertamento della produzione in forma autentica della sentenza ecclesiastica), anche il riscontro degli elementi corrispondenti alle prime quattro condizioni previste dall’art. 797 c.p.c., nonché l’accertamento che la sentenza ecclesiastica non contrasti con l’ordine pubblico italiano (art. 797 n. 7), nei limiti consentiti dalla copertura costituzionale delle norme concordatarie (cfr. Cass., Sez. I, 13/09/1979, n. 4752; 29/11/1977, n. 5188). Tale orientamento, come è noto, ha trovato conferma nella sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 1982, con cui fu dichiarata l’illegittimità costituzionale della L. 27 maggio 1929, n. 810, art. 1, nella parte in cui dava esecuzione all’art. 34, comma 6, del Concordato, nonché della L. 27 maggio 1929, n. 847, art. 17, nella parte in cui dette norme non prevedevano che, in sede di delibazione della sentenza di nullità matrimoniale, alla corte d’appello spettasse accertare che nel processo canonico fosse stata garantita piena tutela al diritto di difesa delle parti, assicurandosi il rispetto del principio del contraddittorio, e che la decisione ecclesiastica non contenesse disposizioni in contrasto con i principi di ordine pubblico italiano: a fondamento di tale decisione, la Corte osservò infatti che la preclusione di qualsiasi sindacato della corte d’appello esorbitante dall’accertamento della propria competenza, della riferibilità della sentenza ecclesiastica ad un matrimonio canonico trascritto agli effetti civili e dell’esistenza del decreto del Tribunale della Segnatura apostolica degradava la funzione del procedimento di delibazione ad un controllo meramente formale, in tal modo eludendo le fondamentali esigenze che lo stesso è chiamato a soddisfare, tra le quali è compresa la tutela dell’ordine pubblico italiano, al fine di impedire l’attuazione nel nostro ordinamento delle disposizioni contenute nella sentenza ecclesiastica, che siano ad esso contrarie; fu altresì precisato che l’inderogabile tutela dell’ordine pubblico, e cioè delle regole fondamentali poste dalla Costituzione e dalle leggi a base degli istituti giuridici in cui si articola l’ordinamento positivo nel suo perenne adeguarsi all’evoluzione della società, è imposta soprattutto a presidio della sovranità dello Stato, affermata nell’art. 1, comma 2, e ribadita nell’art. 7 Cost., comma 1: la Corte affermò infatti che la stessa, al pari della garanzia del diritto di difesa, va annoverata tra i “principi supremi dell’ordinamento costituzionale”, ai quali non potevano opporre resistenza le denunciate norme, pur assistite dalla menzionata copertura costituzionale, nella parte in cui si ponevano in contrasto con i principi medesimi.
7.2. La possibilità d’individuare un principio di ordine pubblico alla base della qualificazione della convivenza tra i coniugi, successiva alla celebrazione del matrimonio, quale fatto ostativo alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità, è stata poi ampiamente dimostrata dalla più volte citata sentenza delle Sezioni Unite n. 16379 del 2014, sulla base dei seguenti argomenti: a) la distinzione tra matrimonio-atto e matrimonio-rapporto e la riconducibilità a quest’ultimo della convivenza tra coniugi hanno un solido fondamento nella Costituzione (artt. 2,29,30 e 31), nelle Carte Europee dei diritti (art. 5 del Protocollo n. 7 alla CEDU) e nella legislazione italiana (artt. 143,144,147 e 315-bis c.c.), b) elemento essenziale del matrimonio-rapporto è certamente la “convivenza” dei coniugi o “come coniugi”, cioè la consuetudine di vita comune, il “vivere insieme” stabilmente e con continuità nel corso del tempo o per un tempo significativo, tale da costituire legami familiari, c) tale convivenza, distinta dalla mera coabitazione, si caratterizza, alla luce delle convergenti indicazioni della giurisprudenza costituzionale, della Corte EDU e della Corte di Giustizia UE, come manifestazione di una pluralità di diritti inviolabili, doveri inderogabili, responsabilità anche genito-riali in presenza di figli, aspettative legittime e legittimi affidamenti degli stessi coniugi e dei figli, sia come singoli sia nelle reciproche relazioni familiari, d) essa connota nell’essenziale, al pari di altri aspetti o dimensioni del matrimonio-rapporto, lo stesso istituto matrimoniale delineato dalla Costituzione e dalle leggi che lo disciplinano, ed è quindi costitutiva di una situazione giuridica che, in quanto regolata da disposizioni costituzionali, convenzionali ed ordinarie, è perciò tutelata da norme di ordine pubblico italiano.
Tali osservazioni, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, non risultano scalfite dalle contrarie argomentazioni del ricorrente, il quale, nel contestare l’efficacia ostativa attribuita alla convivenza coniugale, non è in grado di addurre ragioni nuove, limitandosi soprattutto ad evidenziare la contraddizione tra l’affermata riconducibilità della stessa ad un principio di ordine pubblico e la subordinazione della sua operatività ad un’eccezione di parte. Anche quest’aspetto ha costituito peraltro oggetto di approfondito esame da parte della sentenza citata, la quale ha precisato che tale apparente singolarità trova spiegazione a) nella complessità fattuale dell’elemento in questione, la cui stretta connessione con l’esercizio di diritti, l’adempimento di doveri e l’assunzione di responsabilità personalissimi di ciascuno dei coniugi comporta che la convivenza può essere eccepita soltanto da quello che, quale partecipe esclusivo del rapporto matrimoniale, intende farla valere come situazione giuridica impeditiva della delibazione richiesta, b) nella riconducibilità della fattispecie, per analogia, a quella prevista dalla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 3, comma 1, n. 2, lett. b), primo capoverso.
7.3. Non può dunque condividersi la tesi sostenuta dalla difesa del ricorrente, secondo cui l’accertamento della convivenza coniugale triennale, oltre a porsi in contrasto con l’obbligo di recepire le sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio, assunto dallo Stato italiano con il Concordato del 1929 e ribadito con l’Accordo modificativo del 1984, eccederebbe i limiti del controllo consentito alla corte d’appello in sede di delibazione delle predette sentenze: in quanto riconducibile ad un principio di ordine pubblico italiano, che esclude la possibilità di riconoscere la nullità del matrimonio-atto in presenza di una convivenza coniugale avente carattere di stabilità e riconoscibile esteriormente come tale, il predetto accertamento deve infatti ritenersi incluso nel paradigma normativo di cui all’art. 797 c.p.c., comma 1, n. 7, nonché previsto a tutela di principi supremi dell’ordinamento costituzionale, la cui operatività non può trovare ostacolo nelle norme pattizie. La necessità di un siffatto riscontro non comporta poi l’assoggettamento delle sentenze ecclesiastiche ad un trattamento meno favorevole di quello riservato alle sentenze di ordinamenti stranieri, il cui riconoscimento nel nostro ordinamento, pur non richiedendo il ricorso ad alcun procedimento, ai sensi della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 64, lett. g), incontra anch’esso il limite della contrarietà all’ordine pubblico, che consente a qualunque interessato di agire in giudizio per opporsi alla produzione dei relativi effetti.
Quanto poi al lamentato contrasto con i principi costituzionali che tutelano la libertà di religione, è appena il caso di richiamare l’insegnamento del Giudice delle leggi, secondo cui “il principio supremo di laicità dello Stato, che è uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale della Repubblica (..) implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale” (cfr. Corte Cost., sent. n. 203 del 1989): garanzia, questa, che ha trovato espressione anche nel Protocollo addizionale dell’Accordo del 1984, che all’art. 1 ha dichiarato non più vigente il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano, in tal modo segnando, anche nei rapporti bilaterali tra lo Stato italiano e la Santa Sede, l’abbandono della tradizione dello Stato confessionale, ereditata dallo Statuto albertino, in favore di una più netta distinzione tra l’ordine delle questioni civili e quello dell’esperienza religiosa, la quale comporta che la religione e gli obblighi morali che ne derivano non possono essere imposti come mezzo al fine dello Stato (cfr. Corte Cost., sent. n. 334 del 1996). É proprio tale separazione tra la sfera civile e quella religiosa, consacrata nell’art. 7, comma 1, Cost., a giustificare la lamentata scissione di effetti conseguente all’esclusione della delibabilità della sentenza ecclesiastica di nullità in presenza di una convivenza coniugale protrattasi per almeno tre anni dopo la celebrazione del matrimonio: come rilevato dalle Sezioni Unite, essa rientra d’altronde nella stessa logica del sistema consensualmente introdotto dall’Accordo, il quale, subordinando la delibazione alla condizione che la sentenza non contenga, tra l’altro, disposizioni contrarie all’ordine pubblico italiano, ammette implicitamente che determinate sentenze possano restare non delibate, come è accaduto, ad esempio, nel caso di quelle dichiarative della nullità del matrimonio concordatario per esclusione, da parte di un coniuge soltanto, di uno dei bona matrimonii.
7.4. Va infine escluso che la qualificazione della convivenza coniugale quale fatto ostativo alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio abbia comportato un indebito sconfinamento da parte della giurisprudenza di legittimità nella sfera di attribuzioni riservata al legislatore: tale invasione, che dà luogo al vizio di eccesso di potere giurisdizionale, postula infatti che il giudice non abbia applicato una norma esistente, ma una norma da lui creata, e non ricorre pertanto quando, come nel caso in esame, egli si sia attenuto al compito interpretativo che gli è proprio, ricercando la voluntas legis applicabile nel caso concreto, anche se la stessa non sia stata desunta dal tenore letterale delle singole disposizioni, ma dalla ratio che il loro coordinamento sistematico disvela (cfr. Cass., Sez. Un., 11/09/2019, n. 22711; 2/12/2012, n. 22784). In realtà, come pure è stato notato, il vizio in questione costituisce una figura di rilievo eminentemente teorico, ipotizzabile soltanto a condizione di poter distinguere un’attività di produzione normativa inammissibilmente esercitata dal giudice da un’attività interpretativa, la quale tuttavia non ha una funzione meramente euristica, ma si sostanzia in un’opera creativa della volontà della legge nel caso concreto (cfr. Cass., Sez. Un., 2/01/2011, n. 2068; 30/12/2004, n. 24175).
8. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della contro-ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1-bis dello stesso art. 13.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella ordinanza.