“Solo come un cane”: la Cassazione sulla morte dell’animale d’affezione (grazie al cielo ci sono i giudici di merito)

By | 23/12/2013

Un recente post pubblicato sul blog della Camera ha affrontato l’interessante problema della sorte degli animali cd. d’affezione nell’ambito della fase dissolutiva della coppia, a commento di un’ordinanza, anch’essa di interesse, recentemente emessa dal Tribunale di Milano (decreto 13/03/2013).

La segnalazione offre lo spunto per verificare quale sia, in tesi più generale, la considerazione riservata dalla giurisprudenza all’animale d’affezione, esame che, come vedremo subito, evidenzia un sorprendente, quanto inspiegabile, contrasto, tra l’orientamento espresso dai giudici di legittimità e le più recenti opinioni sostenute, invece, dai giudici di merito.

La posizione della giurisprudenza di legittimità

L’animale d’affezione è trattato, in sede di legittimità, con accenti di noncuranza che, alla luce dell’evoluzione normativa cui si sta per accennare, lasciano stupefatti.

Due sentenze per tutte sono sufficienti a delineare il quadro.

Il precedente del 2007: in morte di un povero cavallo

Così, nell’anno 2007, la Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. III, 27/07/2007, n. 14846), nel decidere su un caso di richiesta di risarcimento del danno esistenziale derivante da morte di un amato animale (nella specie si trattava di un cavallo), ebbe sbrigativamente a sancire che:

«la perdita del cavallo in questione, come animale da affezione, non sembra riconducibile sotto una fattispecie di un danno esistenziale consequenziale alla lesione di un interesse della persona umana alla conservazione di una sfera di integrità affettiva costituzionalmente protetta».

L‘impietosa stroncatura di cui alle Sezioni Unite di San Martino 2008

L’anno successivo, sul punto ebbero ad intervenire, in maniera che si fa fatica a definire diversamente da impietosa, anche le Sezioni Unite di San Martino (Cass. Civ., SS.UU., 11/11/2008, n. 26972 e ss.).

Queste ultime, infatti, dopo aver inspiegabilmente accomunato tra loro figure  chiaramente diverse, quali, da un lato, il danno da «morte dell’animale da affezione» o di «maltrattamento di animali» (sic), e, dall’altro, quelle di pregiudizio derivante dalla rottura del tacco della sposa e/o del mancato godimento della partita di calcio in tv; e dopo aver, altresì, raggruppato tutte quante le predette figure in tal modo accatastate (maltrattamento di animali compreso), sotto l’etichetta di fattispecie  «fantasiose ed a volte risibili», ebbero a concludere che il rapporto, tra l’uomo e l’animale è «privo, nell’attuale assetto dell’ordinamento, di copertura costituzionale». Perciò, in  caso di morte dell’animale d’affezione, nessuna forma risarcitoria sarebbe dovuta.

Tale, insomma, la considerazione (inquadrata in una casistica di tipo risarcitorio, ma di respiro chiaramente generale) riservata dalla giurisprudenza di legittimità ai nostri amici a quattro zampe.

Ma è proprio così?

  Ora, ciò che rende, almeno a parere di chi scrive, del tutto incomprensibile la posizione sbrigativamente tranciante in tal modo assunta dalla Suprema Corte è il fatto che essa ignora tutta una serie di dati normativi ben precedenti gli arresti in questione e chiaramente significativi di un trend di segno completamente opposto.

Ci si riferisce, ad esempio alla Dichiarazione universale dei diritti degli animali, firmata a Parigi presso la sede dell’ UNESCO il 15/10/1978, alla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia sottoscritta a Strasburgo il13/11/1987, alla L. 20/07/2004, n. 189, che ha introdotto nell’ordinamento la fattispecie penale del maltrattamento di animali, al Trattato di Lisbona del 13/12/2007, che, nel modificare il trattato sul funzionamento della Comunità Europea, all’art. 13 stabilisce che «l’ Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti».

Animali “esseri senzienti”, non mere cose mobili oggetto di diritto di proprietà, ma soggetti giuridici degni di tutela, considerazione e rispetto, sia in quanto tali, sia in quanto parti di un rapporto affettivo giuridicamente rilevante ed avente efficacia anche nei rapporti esterni:  prova ne sia che, da ultimo, la recente riforma del condominio (L. 11/11/2012, n. 220) all’art. 16, lett. b, ha aggiunto un ultimo comma all’art. 1138 c.c., secondo il quale: «Le norme del  regolamento  non  possono  vietare  di  possedere  o detenere animali domestic

Il totale rovesciamento di prospettiva nella recente giurisprudenza di merito

Insomma, le cose erano (e sono) parecchio più complesse rispetto a quanto la giurisprudenza di legittimità ha sino ad ora opinato, non fosse altro che per la presenza, nel quadro dei trattati europei (ad efficacia ‘sovracostituzionale’) del sopra citato art. 13, a mente del quale gli animali sono «esseri senzienti».

E che così semplice non fosse ci è testimoniato da una massima del 2011 del Tribunale di Varese (Trib. Varese, Vol. Giurisdiz., decreto 07/12/2011), secondo la quale:

«Il sentimento per gli animali ha protezione costituzionale e riconoscimento europeo cosicché deve essere riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo all’animale da compagnia; diritto che, quindi, va riconosciuto anche in capo all’anziano soggetto vulnerabile dove, ad esempio, tale soggetto esprima, fortemente, la voglia e il desiderio di continuare a poter frequentare il proprio cane anche dopo il ricovero in struttura sanitaria assistenziale. Il giudice tutelare deve garantire la tutela e il riconoscimento del rapporto tra l’anziano e l’animale».

Ad essa ha fatto, da ultimo, eco il precedente del Tribunale di Milano (Trib. Milano, Sez. IX , decreto 13/03/2013) in materia di affidamento, in sede di separazione, dell’animale di affezione, da cui questo breve intervento ha preso le mosse, secondo il quale:

«una interpretazione evolutiva ed orientata delle norme vigenti, impone di ritenere che l’animale non possa essere più collocato nell’area semantica concettuale delle “cose”, secondo l’impostazione tralaticia ma debba essere riconosciuto come “essere senziente” (v. Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull’Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007). Non essendo l’animale una «cosa» (v., ad es., articoli 923 c.c.), bensì un essere senziente, è legittima facoltà dei coniugi quella di regolarne la permanenza presso l’una o l’altra abitazione e le modalità che ciascuno dei proprietari deve seguire per il mantenimento dello stesso».

De jure condendo: il recente d.d.l. sull’affido degli animali d’affezione

A conferma dell’opzione interpretativa fatta propria dalle sentenze di merito che si sono appena citate, vale la pena, infine, ricordare il d.d.l. Brambilla Castiello del 18/04/2013, tramite il quale si propone di introdurre, nel corpo del codice civile, l’art. 155-septies, concernente l’affido degli animali di affezione in caso di separazione dei coniugi: è’ evidente che la prospettiva, ancorché ancora allo stato non tradotta in diritto positivo, di per sé implica un trend culturale, politico e legislativo completamente divergente rispetto a quanto emerge dalle sentenze di legittimità che si sono sopra commentate.

Per un’auspicabile revisione anche dell’orientamento di legittimità

Alla luce di quanto sopra, in conclusione, non può che auspicarsi che la Suprema Corte prenda atto che il diritto positivo ed il diritto vivente hanno smentito e continuano a smentire interpretazioni riduttive in tema di rapporto tra uomo ed animale di affezione.

E ciò non solo e non tanto nei, non rari casi, in cui l’animale assume, nella vita dell’uomo, una valenza in termini di vera e propria  indispensabilità  (penso a cani per non vedenti; agli animali che assistono i pazienti sottoposti pet therapy, all’ippoterapia e simili), ma anche nell’ordinario svolgersi della quotidianità, durante la quale il rapporto tra animale e essere umano è caratterizzato da un intensissimo flusso emotivo, non tra ‘padrone’ e ‘cosa’, ma tra due  «esseri senzienti»: un rapporto cui, come sanno tutti coloro che l’hanno sperimentato, una cultura moderna non può negare dignità costituzionale. Con tutto quel che ne segue, anche e soprattutto sotto il profilo risarcitorio.

(dedicato al mio amatissimo gatto Bibò, che non c’è più)

Documenti & materiali

Scarica il testo di Cass. Civ., Sez. III, 27/06/2007, n. 14846
Scarica il testo di Cass. Civ., SS.UU., 11/11/2008 n. 26972
Scarica il testo di Trib. Varese, Vol. Giurisdiz., decreto 07/12/2011
Scarica il testo di Trib. Milano, Sez. IX , decreto 13/03/2013
Leggi il testo della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia
Leggi il testo della L. 20/07/2004, n. 189,
Scarica il testo del Trattato sul funzionamento della Comunità Europea
Scarica il testo del d.d.l. Brambilla Castiello del 18/04/2013

Author: Avv. Luca Lucenti

Avvocato, nato a Pesaro il 20 ottobre 1961. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1991. Abilitato al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Responsabile di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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