Coordinatore genitoriale: natura della figura e costi del relativo intevento Trib. Catania, 16/12/2019

By | 16/07/2021

TRIB. CATANIA, 16/12/2019

«L’invio in coordinazione costituisce un estremo tentativo di mantenere in capo ai genitori la pienezza delle loro responsabilità genitoriali e dell’autonomia decisionale senza limitazioni di alcun tipo o grado, pur garantendo la protezione dei minori coinvolti ad opera degli stessi genitori in prima persona, che possono così esprimere le loro buone capacità cogenitoriali pur con l’ausilio e il supporto del coordinatore.

Il coordinatore genitoriale non è riconducibile alla figura dell’ausiliario ex art.68 c.p.c., secondo cui il Giudice può farsi assistere da esperti in una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che non è in grado di compiere da se solo. Infatti, non può assimilarsi alla figura professionale del coordinatore genitoriale l’ausiliario, a cui vengano attribuite delle funzioni o verifiche all’interno del processo, pur se tali funzioni coincidano con quella vicaria e di supporto che il coordinatore svolge a vantaggio dei genitori in via extraprocessuale, rimanendo una funzione estranea al processo e su base essenzialmente volontaristica, in assenza di adeguate previsioni normative al riguardo.

I relativi costi, dunque non rientrano nell’ambito del patrocinio a Spese dello Stato, pur potendo essere qualificati come spese straordinarie che possono essere ripartite tra i coniugi in proporzione ai rispettivi redditi e condizioni economiche» (Massima non ufficiale)

Letti gli atti del procedimento n. [Omissis], e sciogliendo la riserva precedentemente formulata;

Considerato che, nonostante i percorsi intrapresi e gli strumenti disposti volti ad attenuare il conflitto genitoriale, non si è registrato alcun miglioramento dei rapporti genitoriali determinando un serio pregiudizio alla crescita psicofisica dei figli;

Rilevato che, stante le intatte capacità genitoriali, tenuto conto della persistente sottoposizione della sig.ra [Omissis] ai percorsi terapeutici indicati, occorre individuare una figura professionale adeguata che aiuti i genitori ad attuare il piano genitoriale prestabilito anche al fine di superare le numerose micro conflittualità che sorgono anche quotidianamente nella gestione dei figli;

Rilevato, peraltro, che, stante il comportamento tenuto da [Omissis] durante le ore scolastiche, oggetto di sanzioni a livello scolastico che incidono in maniera rilevante sul suo rendimento, come documentato in atti, appare opportuno che segua un percorso terapeutico che lo aiuti a migliorare i rapporti con i genitori ed a superare le tensioni che detta conflittualità ha determinato;

Considerato che, all’udienza del [Omissis], le parti hanno dato il loro consenso per la nomina di un coordinatore genitoriale, il quale è un soggetto qualificato (ossia con una specifica formazione professionale) cui viene demandato il compito di prevenire il ricorso a provvedimenti giudiziali in punto di responsabilità genitoriale attraverso il coinvolgimento diretto dei genitori che vengono condotti alla cooperazione e condivisione di scelte funzionali al benessere e interesse dei figli. Si tratta di un istituto di origine canadese e statunitense che, come definito nelle linee guida elaborate nel 2005 da AFCC (Association of Family and Conciliation Courts ossia la più importante associazione interdisciplinare e internazionale dei professionisti che lavorano nella risoluzione di conflitti familiari): è un processo di risoluzione alternativa delle controversie centrato sul bambino attraverso il quale un professionista della salute mentale o di ambito giuridico, con formazione ed esperienza nella mediazione familiare, aiuta i genitori altamente conflittuali ad attuare il loro piano genitoriale, facilitando la risoluzione delle controversie in maniera tempestiva, educandoli sui bisogni dei loro figli e, previo consenso delle parti e/o del giudice, prendendo decisioni all’interno dell’ambito del provvedimento del Tribunale o del contratto di incarico. Il campo di operatività dell’istituto è senz’altro costituito dal supporto ai genitori la cui gestione dell’affido non sia tale da degenerare in atteggiamenti contrari all’interesse della prole, posto che ciò condurrebbe a misure limitative o ablative della responsabilità genitoriale e neppure sia tale da indurre il decidente a derogare al principio della condivisione dell’affido. Infatti, entrambe le situazioni sopra rappresentate escludono per definizione il ricorso alla coordinazione, in quanto determinano il venire meno del presupposto indispensabile per la sua operatività. L’invio in coordinazione costituisce un estremo tentativo di mantenere in capo ai genitori la pienezza delle loro responsabilità genitoriali e dell’autonomia decisionale senza limitazioni di alcun tipo o grado, pur garantendo la protezione dei minori coinvolti ad opera degli stessi genitori in prima persona, che possono così esprimere le loro buone capacità cogenitoriali pur con l’ausilio e il supporto del coordinatore (si veda, Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 7-29 luglio 2016; Tribunale Di Civitavecchia del 20.05.2015; Tribunale Palermo ord. 29.10.2018; Tribunale di Mantova, sez. I. Sentenza del 5 maggio 2017).

Considerato che, l’art. 337 ter comma 2° c.c. espressamente prevede sia che il ” giudice prende atto, se non contrari all’interesse dei figli degli accordi tra i genitori”, sia che il medesimo ” adotti ogni altro provvedimento relativo alla prole”. In questo ambito deve quindi ammettersi sia che i genitori possano, responsabilmente, consapevolmente e volontariamente decidere di affidarsi ad un coordinatore genitoriale per il superamento degli aspetti critici del proprio conflitto, sia che il giudice – in autonomia o prendendo atto della scelta dei genitori- nomini un coordinatore genitoriale perché – su incarico dei genitori – li coadiuvi per il superamento degli aspetti critici della loro relazione che di fatto impediscono una corretta gestione della responsabilità condivisa e causano serio pregiudizio per i figli. Non è una delega a terzi della responsabilità genitoriale (delega che i genitori non potrebbero mai determinare) ma di delegare a un professionista terzo, formato alla gestione del conflitto, l’individuazione delle modalità necessarie per l’attuazione di un piano genitoriale concordato o determinato giudizialmente, accompagnando i genitori verso una gestione in autonomia della responsabilità genitoriale. Compete al giudice, peraltro, eventualmente individuare e dettare nel proprio provvedimento il perimetro degli interventi e degli obiettivi del piano genitoriale che i genitori concorderanno – sottoscrivendo un apposito contratto – con il coordinatore genitoriale. Non vi sarà, in altri termini, una nomina diretta del giudice al coordinatore (scelta del giudice del coordinatore genitoriale), ma una nomina su specifico accordo delle parti.

Rilevato che, con riguardo alla onerosità del predetto incarico professionale, di cui è stata data adeguata informazione alle parti, sebbene parte resistente sia stata ammessa al gratuito patrocinio, occorre rilevare che esso si giustifica anche come misura di rafforzamento di un impegno assunto e adeguata garanzia di adempimento agli obblighi contrattuali che sorgono dalla stipula del contratto, peraltro, detta figura professionale non è legislativamente disciplinata ed è difficilmente riconducibile alla figura dell’ausiliario ex art.68 c.p.c., secondo cui il Giudice può farsi assistere da esperti in una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che non è in grado di compiere da se solo. Infatti, non può assimilarsi alla figura professionale del coordinatore genitoriale l’ausiliario, a cui vengano attribuite delle funzioni o verifiche all’interno del processo, pur se tali funzioni coincidano con quella vicaria e di supporto che il coordinatore svolge a vantaggio dei genitori in via extraprocessuale, rimanendo una funzione estranea al processo e su base essenzialmente volontaristica, in assenza di adeguate previsioni normative al riguardo (pur essendo stata prevista detta figura nel disegno di legge Pillon del 01.08.2018, n. 735, ex art.5 e 13). Sicché, esso non può rientrare nell’ambito del patrocinio a Spese dello Stato, ai sensi art.131 del D.P.R. 115/2002. Tuttavia, detti costi ben possono essere qualificati come spese straordinarie che possono essere ripartite tra i coniugi in proporzione ai rispettivi redditi e condizioni economiche (Tribunale di Mantova, sez. I. Sentenza del 5 maggio 2017).

Considerato che il Giudice ha sottoposto alle parti due nominativi di professionisti e hanno espresso il loro consenso affinché il Giudice possa nominare uno delle due figure professionali indicate.

P.Q.M.

Nomina, su accordo delle parti, quale coordinatore genitoriale la Dott.ssa [Omissis].

a) Dispone che le parti provvedano alla formalizzazione dell’incarico al Coordinatore Genitoriale entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento e per programmare il primo appuntamento e al coordinatore genitoriale di programmare i successivi appuntamenti con compenso a carico dei genitori (nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre);

b) le parti devono fornire al coordinatore genitoriale copia integrale della consulenza tecnica espletata dalla Dott.ssa [Omissis] con i relativi allegati, nonché le ordinanze del [Omissis];

c) il coordinatore genitoriale può incontrare le parti ed i minori insieme o separatamente;

d) il coordinatore genitoriale ha i seguenti compiti:

– guidare, coordinare ed assistere i genitori al fine di facilitare la risoluzione delle dispute riguardanti l’attuazione ed implementazione del Piano Genitoriale di cui alle ordinanze precedentemente emesse; suggerire ai genitori modifiche al Piano Genitoriale necessarie nel superiore interesse dei minori e funzionali ad esprimere una genitorialità attua a minimizzare i conflitti; segnalare tali modifiche necessarie al giudice; aiutare i genitori a comunicare e negoziare con l’altro e con i propri figli; aiutare i genitori a identificare le fonti del conflitto; valutare il momento in cui orientare i genitori ad un intervento di mediazione familiare;

– Verificare la concreta attuazione degli interventi disposti in favore delle parti (attuazione dei percorsi terapeutici individuali) e dei figli minori [Omissis];

-Mantenere una funzione di raccordo con i Servizi Sociali che seguono il nucleo familiare, con il Servizio di Psicologia dell’A.S.P. di [Omissis], nonché, se necessario, con gli insegnanti dei minori e con i terapeuti che li hanno in cura;

– Coadiuvare i genitori, con specifica possibilità di effettuare raccomandazioni, nelle scelte in tema di salute dei minore (scelte del professionista a cui rivolgersi, degli interventi medici da seguire, dei trattamenti terapeutici ecc.), di educazione (scelte scolastiche) e formative dei minori, e decidere in merito, qualora non si raggiunga una soluzione condivisa, previa richiesta di autorizzazione a Questo Giudice;

– Coadiuvare i genitori, in particolare aiutando e suggerendo ai genitori le opportune riflessioni in punto di opportunità/ inopportunità dì apportare modifiche e deroghe al calendario di frequentazione dei minori, e decidere in merito, qualora non si raggiunga una soluzione condivisa, riguardo all’osservanza del rispetto del calendario relativo alla modalità di esercizio del diritto di visita in favore del genitore non collocatario, nonché con riguardo alle attività di arricchimento ed extrascolastiche, tra cui attività sportive, laboratori e stage; osservanze religiose; organizzazione dei viaggi e del passaporto per i figli; abbigliamento, attrezzature e oggetti personali dei bambini; la comunicazione tra i genitori sui figli, tra cui telefono, fax, e-mail, note sui diari negli zaini, ecc.;

– risolvere eventuali questioni, qualora non si trovino soluzioni condivise, relative alle comunicazioni da un genitore con il figlio tra cui telefono, cellulare, e-mail ecc., quando non sono con quel genitore; modifica dell’aspetto dei figli minori, tra cui taglio di capelli, tatuaggi, orecchini e piercing; ruolo e contatto con altre persone significative e la famiglia estesa; problematiche legate alla nutrizione dei figli minori;

– segnalare con urgenza all’autorità giudiziaria ogni condizione di concreto pregiudizio psicofisico dei minori che venisse a ravvisare.

– redigere relazione informativa sull’attività svolta, da depositare in Cancelleria entro l’udienza di seguito indicata e da comunicare dieci giorni prima ai procuratori delle parti, le quali potranno depositare eventuali note entro il [Omissis];

Rinvia all’udienza del [Omissis], per valutarne gli esiti e la prosecuzione.

Incarica il Servizio di Psicologia dell’A.S.P. di [Omissis] di effettuare un percorso terapeutico in favore del figlio minore [Omissis] come indicato in parte motiva ed al fine di migliorare i rapporti con i genitori e le difficoltà relazionali segnalate in ambito scolastico.

Si comunichi alle parti, al coordinatore genitoriale nominato, ai Servizi Sociali del Comune di [Omissis] ed al Servizio di Psicologia dell’A.S.P. di [Omissis].

Documenti & materiali

Scarica Trib. Catania, 16/12/2019

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.