E’ nulla la notifica della cartella esattoriale effettata alla società sottoposta a procedura concorsuale, posto che l’assoggettamento di una società alla procedura di liquidazione coatta amministrativa comporta la temporanea improponibilità delle domande individuali da parte dei creditori nei confronti della stessa. Per la riscossione del credito è necessario, quindi, che il riscossore partecipi alla procedura concorsuale presentando un’istanza di insinuazione al passivo per l’importo iscritto a ruolo senza la necessità di notificare preventivamente al debitore o al curatore la cartella esattoriale.
Così la Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia con la sentenza n. 460 dell’08/02/2017.
Il caso
La società ricorrente impugnava la cartella esattoriale notificatagli eccependone la nullità in quanto notificata successivamente all’assoggettamento della medesima società ad una procedura concorsuale (liquidazione coatta amministrativa), per effetto della quale vigeva il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali nei confronti della devbitrice.
La Commissione Tributaria Provinciale di Messina adita accoglieva il ricorso della società contribuente. L’Agente per la Riscossione, allora, proponeva appello avanti la Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia insistendo per la legittimità della procedura di riscossione instaurata.
La decisione della CTR
La CTR adita dichiara infondato l’appello sulla base del fatto che «il primo giudice ha, secondo gli insegnamenti della Suprema Corte, valutato compiutamente e correttamente le censure del ricorrente all’attività accertativa».
In particolare, viene affermato che
«1. la Legittimazione del Concessionario a far valere il credito tributario nell’ambito della procedura fallimentare non esclude la legittimazione dell’amministrazione finanziaria che conserva la titolarità del credito azionato;
2. la domanda di ammissione al passivo al fallimento di un credito avente ad oggetto un credito di natura tributaria non presuppone necessariamente, ai fini del buon esito della stessa , la precedente iscrizione a ruolo del credito azionato, la notificazione della cartella di pagamento e l’allegazione all’istanza di documentazione comprovante l’avvenuto espletamento delle dette incombenze, potendo, viceversa, essere basata su un titolo di diverso tenore».
Con l’insorgere di una procedura concorsuale, si rammenta, infatti, vi è la temporanea improponibilità delle domande individuali dei creditori al di fuori della procedura concorsuale, cui ogni creditore ha l’onere di insinuarsi per vedersi riconosciuto il proprio credito.
Tuttavia, nel caso in cui sia l’Agente della Riscossione a proporre domanda di ammissione al passivo della procedura concorsuale, per conto dell’Agenzia delle Entrate (o di altro ente titolare del credito azionato), può farlo solo sulla base del ruolo. Così infatti l’art. 87, comma 2, DPR 602/1973.
E come affermato pacificamente dalla giurisprudenza di legittimità, «l’unico titolo in base al quale il concessionario è legittimato all’insinuazione è costituto dal solo ruolo, senza la necessità di notificare preventivamente al debitore o al curatore la cartella esattoriale. (Cassazione Civile n. 25863 del 9 dicembre 2014, Cassazione Civile nn. 6520 e 6126 del 2013, Cassazione Civile n. 12019/2011)».
Ne consegue che la notifica della cartella esattoriale, anticipando l’insorgere di una procedura esecutiva, deve ritenersi nulla se notificata ad una società sottoposta a procedura concorsuale.
Conclusioni
Sulla base delle esposte argomentazioni la CTR Sicilia ha respinto l’appello dell’Agente della Riscossione confermando la sentenza di primo grado che ha dichiarato la nullità della cartella esattoriale, condannando, altresì, il soccombente alla spese di lite.