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Con una recente ed articolata ordinanza (C. App. Milano, Sez. I, ordinanza 16/10/2017), la Corte di Appello di Milano ha rimesso alla Consulta la decisione sulla legittimità costituzionale dell’art. 16-septies D.L. 179/2012, conv in L. 221/20121, nella parte in cui tale disposizione rende applicabile alle notifiche a mezzo PEC il medesimo limite di orario (non prima delle ore 7 e non dopo le ore 21) previsto dall’art. 1472 C.P.C. per le notificazioni eseguite con metodologie tradizionali, stabilendo, altresì, che la notificazione a mezzo PEC eseguita dopo le 21 si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.
Il tema è di quelli che scottano in termini pratici, bastando ricordare che, a mente dell’art. 3-bis. L. 21/01/1994, n. 533, la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, «nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione» dal sistema informatico e che, dunque, una ricevuta di accettazione generatasi dopo le “ore 21”, non di un giorno qualsiasi, ma dell’ultimo giorno utile per notificare un atto processuale in ordine al quale sia prevista una decadenza, a stretto rigore, comporta la tardività della notifica ed invera detta decadenza.
Il che si è sovente manifestato nella pratica con tutta la drammaticità delle relative conseguenze processuali, aggravate – quantomeno secondo l’opinione di parte degli interpreti – dall’ingiustizia di un sistema secondo il quale, pur essendo quell’ultimo giorno utile di cui sopra non ancora terminato (alle ore 21, mancano tre ore alle 24), lo considera terminato d’imperio, determinando le esiziali conseguenze cui si è appena accennato, in assenza, per di più, di una ragionevole giustificazione delle stesse in termini di tutela del soggetto cui la notifica è rivolta.
Il caso e la decisione
Tale, in effetti, il caso preso in esame dalla Corte d’Appello di Milano, la quale decide di un atto di appello notificato via PEC intorno alle ore 21 dell’ultimo giorno utile, la cui ricevuta di accettazione era stata generata dal sistema alle ore 21:05:29, con la conseguenza che la parte appellata aveva eccepito, ai sensi del combinato disposto dell’art. 147 C.P.C. e 16-septies D.L. 179/2012 sopra citato, la tardività del gravame.
La ratio del sistema
Dinanzi a tale eccezione, la Corte svolge preliminarmente un’approfondita disamina della normativa relativa alle notificazioni, soffermandosi sulla genesi del divieto di compiere l’attività di notificazione oltre determinati orari (consistente nel «realizzare una sorta di tregua inderogabile del contenzioso, creando una fascia cronologica protetta»), nonché sulla ratio a sostegno del principio di scissione degli effetti della notifica tra notificante e notificato,4 individuata nella necessità di trovare un
«bilanciamento tra l’interesse del notificato a non essere disturbato in determinati momenti della giornata (il suo interesse alla privacy e il suo diritto al riposo) con l’interesse del notificante a esercitare appieno il proprio diritto di difesa, sfruttando per intero il termine, quantificato in giorni, che il codice di procedura civile individua a suo favore».
Le diverse visioni della giurisprudenza
La stessa, si sofferma, poi, sul contrasto giurisprudenziale tra chi (C. App. Firenze, Sez. Spec. Impresa, 26/01/2017, n. 189),5 facendo applicazione dell’appena citato principio di scissione degli effetti della notifica per il notificante e per il notificato, aveva “salvato” l’atto di appello notificato con modalità analoghe a quelle del caso oggi in esame e chi (Cass. Civ., Sez. Lav., 04/05/2016, n. 8886),6 invece, l’aveva dichiarato tardivo in base ad una rigorosa interpretazione dell’art. 16-septies D.L. 179/2012, conv in L. 221/2012.
Un contrasto da cui, secondo il Collegio milanese deriva
«una situazione di incertezza del diritto (con effetti di sostanziale violazione dell’art. 3 Cost). Infatti, benché sia la fattispecie ad oggetto della sentenza della Cassazione sez. lavoro sia quella della sentenza della Corte d’Appello di Firenze (…) fossero esattamente uguali, i giudici hanno deciso in modo diametralmente opposto».
I profili di incostituzionalità
Indi, la Corte territoriale, preso atto dell’ontologica diversità, per modalità di compimento e per tempistiche di esecuzione, delle notifiche telematiche rispetto a quelle compiute con mezzi tradizionali, evidenzia ancora l’irragionevolezza di una previsione normativa che applica la medesima regula juris a fattispecie tra loro diverse violando il principio di uguaglianza e comprime, inoltre, irragionevolmente il diritto di difesa del soggetto notificante impedendogli di sfruttare l’intera giornata potenzialmente a propria disposizione per portare a tempestivo compimento l’attività notificativa, senza che tale sacrificio sia in alcun modo giustificato dalle esigenze di tutela degli interessi della parte destinataria della notifica.
Ne consegue un argomentato rilievo di incostituzionalità per violazione degli articoli 3, 24 e 111 Cost., non suscettibile, ad avviso dei Giudici di appello, di essere composto tramite il ricorso ad un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma contenuta nell’art. 16-septies D.L. 179/2012 più volte citato, che scinda, cioè, anche ai fini di tale norma, gli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato: una tale operazione infatti, secondo il giudice ambrosiano finirebbe non tanto con l’interpretare la norma in questione, quanto con lo svuotarla completamente di contenuto.
La rimessione alla Corte Costituzionale
Dal che, dunque, la necessità di rimessione alla Corte regolatrice per la relativa decisione, come segue
«[P.Q.M. la Corte] rimette la questione alla Corte Costituzionale per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. della norma contenuta nell’art. 16-septies, l. 221/2012, nella parte in cui prevede che “la disposizione dell’articolo 147 del codice di procedura civile si applic[hi] anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo“».
Ma la Corte di Cassazione intanto…
Senonché, mentre la Corte di Appello di Milano si esprimeva nei termini sopra indicati, la Suprema Corte assumeva una posizione sostanzialmente opposta (Cass. Civ., Sez. III, 21/09/2017, n. 21915), dichiarando inammissibile un ricorso notificato a mezzo PEC alle ore 23:47 dell’ultimo giorno utile per essersi la notifica perfezionata il giorno successivo ai sensi dell’art. 16-septies D.L. 179/2012 più volte citato.
Si tratta di una decisione di cui non viene dato conto – evidentemente per ragioni inerenti alla sostanziale contemporaneità nell’adozione dei rispettivi provvedimenti – nella pronuncia milanese sopra commentata, ma che assume un particolare rilievo giacché esprime una posizione dal contenuto nettamente diverso, se non, come si diceva, opposto, a quest’ultima.
Infatti, secondo il Supremo Consesso, se, in casi quali quelli di specie potrebbe dubitarsi
«della legittimità costituzionale di una norma che non riconoscesse il principio della scissione in presenza delle esigenze di tutela per le quali essa è stato elaborato, ovvero in una situazione in cui non sia legittimo far ricadere sul notificante incolpevole gli effetti negativi di un ritardo nel procedimento notificatorio in riferimento ad attività in esso comprese ma sottratte al controllo del notificante»,
tuttavia, tale principio non può trovare spazio operativo nell’ipotesi in questione in cui
«la legge espressamente disciplina i tempi per il corretto ed efficace svolgimento di una attività (a tutela del diverso interesse, rafforzato dalle possibilità tecniche offerte dalla notifiche telematiche, di non costringere i professionisti alla continua verifica, a qualsiasi ora del giorno e della notte, dell’arrivo di atti processuali), qualora, come nella specie, è lo stesso notificante che ha iniziato a compiere l’attività notificatoria quando il margine di tempo a sua disposizione si era già consumato».
Di talché, dinanzi al divario giurisprudenziale a questo punto conclamato, non resta che attendere la decisione della Corte Costituzionale.
Documenti & materiali
Scarica C. App. Milano, Sez. I, ordinanza 16/10/2017
Scarica Cass. Civ., Sez. III, 21/09/2017, n. 21915
Note al testo
1. Che recita: «Art. 16-septies – Tempo delle notificazioni con modalità telematiche. [1] La disposizione dell’articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo».
2. Che recita: «Art. 147 – Tempo delle notificazioni. [1] Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21».
3. Introdotto dall’art.16-quater del predetto D.L. 179/2012, che recita: «Art. 3-bis – (…) [3] La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68».
4. Di cui a C. Cost., 26/11/2002 n. 477, secondo cui «il combinato disposto dell’art. 149 c.p.c. e dell’art. 4, comma 3, l. n. 890 del 1982 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) è incostituzionale nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario». Il principio è stato fatto proprio in termini ampi anche dalla giurisprudenza sostanziale. Si veda, ad es., Cass. Civ., S.U., 09/12/2015, n. 24822, secondo cui «la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall’atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l’atto perviene all’indirizzo del destinatario».
5. C. App. Firenze, Sez. Spec. Impresa, 26/01/2017, n. 189, secondo cui «in tema di processo civile telematico, la norma di cui all’art. 16-septies d.l. n. 179/2012, il quale dispone che se la notifica telematica viene effettuata dopo le ore 21 deve intendersi perfezionata alle ore 7 del giorno successivo, deve essere letta alla luce del principio della scissione dell’efficacia della notifica per il notificante e il destinatario (cfr. Cass. S.U. 9 dicembre 2015, n. 24822). Tale principio, a seguito dell’introduzione dell’art. 3-bis l. n. 53/1994, ad opera dell’art. 16-quater d.l. n. 179/2012, trova applicazione anche in caso di notifiche effettuate dall’avvocato tramite PEC: per il notificante, deve intendersi perfezionata nel momento in cui viene generata la RAC mentre per il destinatario si intende perfezionata nel momento in cui viene generata la RdAC».
6. Cass. Civ., Sez. Lav., 04/05/2016, n. 8886, secondo la quale «l’art. 16 septies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, non prevede la scissione tra il momento di perfezionamento della notifica per il notificante ed il tempo di perfezionamento della notifica per il destinatario, espressamente disposta, invece, ad altri fini, dall’art. 16 quater dello stesso d.l. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto quindi tardiva la notifica del ricorso per cassazione affermando che si era perfezionata, sia per il notificante che per il notificato, il giorno successivo a quello di scadenza del termine per l’impugnazione, poiché eseguita dopo le ore 21 di quest’ultimo giorno)».