Contenuti
- 1 1. il denaro in arrivo non è regalato, ma andrà restituito
- 2 2. il nuovo creditore sarà lo Stato
- 3 3. non è vero che con la nuova normativa sugli obblighi di ricapitalizzazione e di valutazione degli asset consente di fare quel che si vuole
- 4 4. molti aspetti importantissimi continuano ad essere regolati esattamente quelle prima
- 5 Conclusione
La vera e propria sbronza finanziaria che ha fatto seguito alla pubblicazione del cd decreto liquidità (D.L. 08/04/2020, n. 23) rischia di trasformarsi, dopo che i relativi fumi saranno passati, in un pericolosissimo boomerang.
Ed in effetti, le lungaggini burocratico/finanziarie che affliggono l’erogazione di tali finanziamenti e che oggi creano così tante complicazioni, sono, in realtà, in molti casi l’ultimo dei problemi, mentre andrebbero messi molto bene a fuoco alcuni punti essenziali, guidati dalla seguente logica: la richiesta di finanziamento e il successivo impiego dei fondi devono, come è logico, essere operazioni imprenditoriali ponderate e serie.
Giova dunque rammentare, limitandosi solo ad un accenno a spot ad aspetti all’apparenza banali, ma che, in realtà, alla luce delle prassi operative che sembrano delinearsi, non lo sono affatto, che:
1. il denaro in arrivo non è regalato, ma andrà restituito
chi era già indebitato pre finanziamenti in questione aumenterà il proprio indebitamento; chi non lo era si indebiterà. Giocare con i preammortamenti e con altre formulette finanziarie che si stanno prospettando è un hobby, in prospettiva, pericolosissimo;
2. il nuovo creditore sarà lo Stato
mediante il meccanismo della garanzia pubblica, il creditore non sarà più l’istituto di credito erogante, ma, di fatto, lo Stato, tramite le sue articolazioni di garanzia. Non è un bello scambio, sotto diversi profili, uno dei quali è quello posto dal dubbio se il “nuovo” creditore manterrà il rango chirografario normalmente posseduto da quello originario, oppure no;
3. non è vero che con la nuova normativa sugli obblighi di ricapitalizzazione e di valutazione degli asset consente di fare quel che si vuole
se gli artt. 6 e 7 del D.L. 23/2020 hanno allentato le maglie degli obblighi di rivalutazione e delle valutazioni di bilancio in prospettiva di continuità, va tenuto ben a mente che questo non comporterà affatto che bilanci, note integrative e gestione operativa si siano trasformati in una terra di nessuno dove tutto è consentito;
4. molti aspetti importantissimi continuano ad essere regolati esattamente quelle prima
La vulgata della deregulation societaria che sta invadendo il campo è, in definitiva, sbagliata, giacché moltissimi aspetti restano regolati esattamente come in epoca pre COVID-19.
Basterà ricordare, in proposito e ad esempio, che:
- non è affatto mutato il quadro generale che regola gli assetti organizzativi di impresa ex art. 2086 c.c. (come modificato dall’art. 375, 2° co., Codice della Crisi). Dunque l’imprenditore (collettivo), ha tuttora il dovere di istituire e mantenere un assetto organizzativo adeguato funzionale, tra l’altro, a rilevare tempestivamente la perdita di continuità aziendale, nonché quello di ricorrere agli strumenti che ne consentono il recupero;
- non è affatto mutata, ancora, la norma (art 2423 c.c.), che prescrive l’obbligo di chiarezza nella redazione del bilancio, nonché quello di rappresentazione veritiera e corretta della situazione societaria e del risultato d’esercizio e neanche quella (art. 2446 e 2482-bis c.c.) che impone all’organo amministrativo (e non solo) l’onere di convocare l’assemblea in caso di riduzione del capitale per perdite;
- neppure è cambiata, ancora, la norma sulla responsabilità degli amministratori (2476 c.c., modificato ex art. 378 Codice della Crisi), per cui questi ultimi rispondono nei confronti dei creditori per «l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale»;
- men che meno sono cambiate le norme sulla responsabilità penale in caso di bancarotta, tanto è vero che lo stesso decreto liquidità non interviene sul rinvio – altrimenti generalizzato – delle istanze di fallimento proposte dal P.M. contenenti la richiesta di emissione di «provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell’impresa» (art. 10, 2° co., D.L. 23/2020 e art. 15, 8° co., L. Fall.).
Conclusione
Dunque, attenzione a scherzare con il fuoco e cioè, tanto per fare qualche esempio, ad indebitarsi ex decreto liquidità per sanare criticità palesemente pregresse senza che già ex ante vi fossero prospettive di continuità aziendale e/o ad utilizzare – come pare che si stia tentando di fare da parte di alcuni – gli importi erogandi od erogati unicamente per sanare/ridurre le posizioni bancarie affidate senza concrete prospettive di rientro dopo il periodo di preammortamento e/o a porre in essere simili alchimie che, magari, sull’immediato inebriano, ma preannunciano risvegli molto bruschi.