La Terza Sezione della Cassazione Penale ha affermato che la dichiarazione di revoca della costituzione di parte civile non può essere validamente effettuata dal sostituto processuale d’udienza del difensore della parte costituita, trattandosi di un atto che la legge riserva personalmente a quest’ultima o al suo procuratore speciale, senza che l’eventuale presenza in udienza della parte stessa comporti alcuna sanatoria del difetto di procura in capo a detto sostituto.
Breve premessa
Ai sensi dell’art. 82 comma 1 CPP la costituzione di parte civile può essere revocata in ogni stato e grado del procedimento con dichiarazione fatta personalmente dalla parte o da un suo procuratore speciale in udienza ovvero con atto scritto depositato nella cancelleria del giudice e notificato alle altre parti.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza (cfr. Cass. Sez. 6, n. 26870 del 30/03/2017, C., Rv. 270411-01) la costituzione di parte civile da parte di un minore, avvenuta a mezzo dell’esercente la potestà genitoriale, conserva la sua validità, pur in assenza di rinnovazione, anche nel caso che il minore, nel corso del giudizio, raggiunga la maggiore età, in assenza di dichiarazione al riguardo da parte del difensore e di iniziative delle controparti.
Si è affermato altresì che poiché l’esercizio dell’azione civile nel processo penale è regolato, per quanto non espressamente derogato, dai principi che disciplinano il processo civile, la perdita della capacità di una parte di stare in giudizio, per avere effetto, deve essere dichiarata dal procuratore, proseguendo in caso contrario il processo tra le parti originarie (art. 300 C.P.C.) sino al termine della fase processuale in cui si verifica l’evento. Rimane escluso, pertanto, che la mancata dichiarazione del raggiungimento della maggiore età, nell’ipotesi di parte civile minorenne costituitasi a mezzo del genitore, possa essere interpretata come un’implicita rinuncia alla costituzione da parte del minore medesimo (cfr. Cass. sez. 6, n. 452 del 23/11/2004, dep. 2005, Cazzarolli, Rv. 230949 -01).
Inoltre, si è affermato che la parte civile costituita, che non partecipi al giudizio di appello personalmente e non presenti conclusioni scritte ai sensi dell’art. 523 C.P.P., deve ritenersi comunque presente nel processo e le sue conclusioni, pur rassegnate in primo grado, restano valide in ogni stato e grado in virtù del principio di immanenza previsto dcdl’art. 76 C.P.P..; cfr. in tal senso Cass. Sez. 5, n. 24637 del 06/04/2018, Capasso, Rv. 273338 -01. 2.2. La Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto ora espressi.
Il caso
Dagli atti risulta che si costituì parte civile, xxx quale curatore speciale di yyy, all’epoca minore di età; il difensore nominato era l’avv. Caia.
All’udienza del 12/02/2018 dinanzi alla Corte di appello era presente la parte civile, divenuto maggiorenne e l’avv. Sempronia, quale sostituto processuale dell’avv. Caia, dichiarando che la stessa non è più interessata all’esito del procedimento e la mancata partecipazione deve ritenersi tacita rinuncia all’azione risarcitoria.
Secondo la Cassazione, nel caso di specie, non avendo la parte civile effettuato alcuna dichiarazione personale di revoca della costituzione di parte civile , la dichiarazione effettuata dal sostituto processuale di udienza del difensore della parte civile, e non dal procuratore speciale della parte civile, non può essere equiparata a quest’ultima.
Ne consegue che
«il sostituto processuale non può validamente effettuare la dichiarazione di revoca, trattandosi di atti che la legge riserva personalmente alla parte o al procuratore speciale specificamente. Né la presenza della persona offesa può ritenere aver sanato il difetto di procura, perché la procura è stata conferita dal curatore speciale al sostituto».
Documenti&Materiali
Scarica il testo di Cass. Pen., 10/07/2019, n. 30388