Divisione immobiliare tra coniugi: si deve quantificare l’assegnazione dell’immobile ad uno di essi in ragione della prole? Cass. Civ., Sez. II, 19/10/2021, n. 28871

La questione di cui ci si occupa è se, in sede di divisione giudiziale di un immobile in comproprietà di coniugi separati o divorziati, immobile assegnato in ragione della prole ad uno di essi, nella stima del valore dell’immobile medesimo, si debba o meno  considerare la diminuzione del valore commerciale del cespite in seguito al diritto di godimento riconosciuto al coniuge affidatario della prole, anche laddove sia quest’ultimo a risultare aggiudicatario della proprietà dell’intero immobile, con conguaglio in favore del comproprietario.

Su questa questione esiste un contrasto giurisprudenziale.

Infatti, secondo un primo orientamento, l’assegnazione del godimento della casa familiare in sede di separazione personale o di divorzio dei coniugi non può formare oggetto di considerazione, in occasione della divisione dell’immobile in comproprietà tra i coniugi, al fine di determinare il valore di mercato del bene, qualora l’immobile venga attribuito al coniuge titolare del diritto al godimento sullo stesso; tale diritto, infatti, è attribuito nell’esclusivo interesse dei figli e non del coniuge affidatario cosicché, decurtandone il valore dalla stima del cespite, si realizzerebbe una indebita locupletazione a favore del medesimo coniuge affidatario, potendo egli, dopo la divisione, alienare il bene a terzi senza alcun vincolo e per il prezzo integrale; in tal senso si sono espresse Sez. I n. 11630 del 17/09/2001, Sez. II n. 27128 del 19/12/2014 (non massimata), Sez. II n. 17843 del 09/09/2016, Sez. II n. 33069 del 20/12/2018 (non massimata).

Secondo un altro orientamento, invece, l’assegnazione della casa familiare ad uno dei coniugi, cui l’immobile non appartenga in via esclusiva, instaura un vincolo (opponibile anche ai terzi per nove anni, e, in caso di trascrizione, senza limite di tempo) che oggettivamente comporta una decurtazione del valore della proprietà, totalitaria o parziaria, di cui è titolare l’altro coniuge, il quale da quel vincolo rimane astretto, come i suoi aventi causa, fino a quando il provvedimento non sia eventualmente modificato, sicché nel giudizio di divisione se ne deve tenere conto indipendentemente dal fatto che il bene venga attribuito in piena proprietà all’uno o all’altro coniuge ovvero venduto a terzi; in tal senso si sono espresse Sez. II n. 20319 del 15/10/2004, Sez. II n. 8202 del 22/04/2016.

E’ di immediata percezione che i due orientamenti conducono a conseguenze economiche e valutazioni ben diverse tra loro.

Proprio per questo motivo, con l’ordinanza interlocutoria 20/10/2021, n. 28871, la Sezione II della Corte di Cassazione, ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, oggetto di contrasto nonché di massima di particolare importanza.

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