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Il trasferimento di residenza di uno dei genitori, molto spesso, crea destabilizzazione e mette in crisi il regime di affidamento dei figli, in quanto non più compatibile con il calendario osservato fino a quel momento.
Altrettanto spesso accade di assistere alla pretesa del genitore che ha ‘subito’ il trasferimento di residenza dell’altro, che rivendica, convintamente, il diritto di ottenere una modifica a proprio favore dell’affidamento dei figli, sostanzialmente punitiva dell’altro genitore, proprio in considerazione della sua scelta di trasferire la residenza.
Insomma, sinteticamente, tra qualcuno circola la convinzione seconda la quale “ti sei voluto/a trasferire, ora perdi i figli“.
Sembra, opportuno chiarire che, invece, non funziona così.
Il trasferimento di residenza come diritto costituzionale
In primo luogo occorre ricordare che il trasferimento di residenza rientra tra i diritti fondamentali costituzionalmente garantiti di una persona (art. 16 Cost.), per cui non è ammissibile limitarne, o impedirne l’esercizio, e, tanto meno, prevedere una sorta di conseguenza ‘punitiva’ nell’ipotesi in cui dovesse verificarsi.
Qualora, dunque, una tale limitazione alla libera circolazione ed al libero trasferimento di residenza di un genitore venisse previsto in un accordo di separazione o di divorzio, sarebbe nulla.
Ed, infatti, con la sentenza Cass. Civ., Sez. I, 14/09/2016, n. 18087 depositata in questi giorni, la Corte di Cassazione ha chiarito e ribadito al riguardo che:
«stabilimento e trasferimento della propria residenza e sede lavorativa costituiscono oggetto di libera e non conculcabile opzione dell’individuo, espressione di diritti fondamentali di rango costituzionale, e secondo cui il coniuge separato che intenda trasferire la sua residenza lontano da quella dell’altro coniuge non perde per ciò l’idoneità ad avere in affidamento i figli minori o ad esserne collocatario»
Effetti del trasferimento di residenza sull’affidamento
Chiarito, quindi, che esso non incide negativamente in maniera automatica e diretta sull’affidamento dei figli, va, tuttavia, esaminato l’effetto che ciò può produrre sulle condizioni di separazione o di divorzio in relazione all’affidamento o, più facilmente, alla collocazione dei figli.
Ciò che è importante evidenziare e che ha sottolineato anche di recente la Suprema Corte con la sentenza Sez. I, 14/09/2016, n. 18087 che qui si segnala, è che la modifica che si dovrà apportare non avrà nulla a che vedere con lo spirito ‘punitivo’ o con le ragioni soggettive del trasferimento di residenza, ma sarà assunta tenendo in considerazione unicamente l’interesse prioritario della prole.
Un caso
E’ quanto accaduto, ad esempio, in un caso verificatosi nel circondario di Vasto in cui, dapprima i coniugi si sono consensualmente separati disponendo di comune accordo un affidamento condiviso con collocamento paritario tra essi dei due figli minori (tre e cinque anni), e, poi, in un secondo momento, uno dei due si è trasferito per motivi di lavoro in un’altra città molto distante da quella ove risiedeva l’altro.
In questo caso, fermo l’affido condiviso dei due piccoli figli che i genitori non mettevano in discussione, era necessario modificare la loro collocazione, passando da una collocazione paritaria ad una prevalente che, evidentemente, ogni genitore chiedeva per sé.
La decisione della Corte di Cassazione n. 18087/2016
Con la sentenza Cass. Civ., Sez. I, 14/09/2016, n. 18087
«il giudice […] deve esclusivamente valutare se sia più funzionale all’interesse della prole il collocamento presso l’uno o l’altro dei genitori, per quanto ciò ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non affidatario».
ed ha proseguito affermando che:
«tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore, a tutela del diritto della prole alla bigenitorialità ed alla crescita equilibrata e serena».
Il caso di specie, per la verità, è anche interessante per il fatto che la CTU esperita nel corso del giudizio, indicava come genitore più idoneo alla collocazione prevalente, il padre e la valutazione assume una portata maggiormente innovativa se si pensa che i due figli avevano un’età ancora molto tenera (tre e cinque anni); ma poi, la corte territoriale, in sede di reclamo, aveva modificato la decisione del primo grado, disponendo la collocazione prevalente alla madre….. anche se era il genitore che aveva trasferito al residenza. Decisione confermata dalla Cassazione.
Il che conferma quanto sopra si è detto.
Documenti & materiali
Scarica la sentenza Cass. Civ., Sez. I, 14/09/2016, n. 18087
salve sono fabio di frosinone,volevo se possibile un consiglio sulla mia situazione,
non so piu cosa fare,sono andato via dalla casa della mia ex compagna circa un anno e mezzo fa con la morte nel cuore per aver lasciato mio figlio di due anni.lei ha sempre agito di testa sua sulle necessita del nostro bambino e ora che non sono piu a casa con loro sta facendo di tutto per non farmi stare con mio figlio,me lo fa vedere una volta la settimana da qualche mese anche 15 gg.siamo andati davanti al giudice il 14 febb e quel giorno ha dichiarato di essersi trasferita a vicenza con il bambino per motivi di lavoro,il giudice ha chiesto a me come potevo vedere il bambino stando a circa 600km di distanza,in quel momento ho detto che la cosa mi aveva preso alla sprovvista.ci siamo rivisti con il giudice il 24 febb ed io ho portato una mail mandatami dal comune di vicenza che dice che la persona risulta sconosciuta in quel comune.il suo avv aveva con se un contratto di locazione che il giudice non ha voluto vedere,mi vogliono dare un contentino facendomi vedere il bambino 1 volta ogni 15 gg in presenza della madre perchè lontano.perche il giudice non tiene conto che si è trasferita senza che il papà del bambino sapesse niente e perchè devo vederlo in presenza della madre possibile che si possono calpestare così i miei diritti.vi prego aiutatemi sono disperato
Gentile Signore,
il suo è un caso di una certa gravità perchè, da quanto mi riferisce, i suoi diritti-doveri di genitore non sembrano garantiti. Ma da quello che racconta è pendente un procedimento giudiziario dunque lei è necessariamente assistito da un legale. Quindi le consiglio di parlarne con lui per ricevere risposta ai suoi dubbi.
Buona fortuna.
Avv. Daniela Gattoni