Alle Sezioni Unite la questione della notifica all’estero di verbali di accertamento di violazioni al C.d.S Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 30/09/2019, n. 24382

By | 02/10/2019

CASS. CIV., SEZ. II, ORDINANZA 30/09/2019, N. 24382

«In tema di notificazione del verbale di accertamento di contravvenzione stradale presso la residenza del cittadino comunitario (nella specie residente in Germania), va rilevato che l’art. 1 del Regolamento U.E. n° 1393/2007 del 13.11.2007, afferente la notificazione di atti giudiziari ed extra giudiziari in materia civile e commerciale, esclude dal suo ambito di applicazione “la materia fiscale, doganale o amministrativa ” e che, dunque, torna applicabile alla fattispecie la Convenzione di Strasburgo del 1977 in materia di notificazione di atti amministrativi, ratificata con legge 149/1983, la quale individua nell’Autorità centrale dello Stato di residenza del destinatario l’unico soggetto cui rivolgere l’istanza di assistenza in tema di notificazione di atto in materia amministrativa.

In presenza di diversi orientamenti giurisprudenziali sul punto, la questione dell’ambito applicativo dell’esclusione afferente la materia “amministrativa” di cui all’art 1 del Regolamento U.E sopra citato va perciò rimessa al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, stante anche il possibile profilarsi d’interferenza con la sovranità degli Stati aderenti, posto che la sanzione amministrativa non solo, viene irrogata per alcune condotte già ritenute reato, ma comunque è espressione dell’esplicazione della potestà autoritativa dello Stato» (Massima non ufficiale)

FATTI DI CAUSA

[Omissis] ebbe a proporre opposizione avanti il Giudice di Pace di [Omissis] in relazione a verbale afferente contravvenzione stradale elevato dalla Polizia Municipale di [Omissis].

Sosteneva l’opponente che concorrevano vari vizi comportanti l’annullamento dell’atto impugnato, in primo luogo per l’inesistenza della sua notifica presso la sua residenza nella Repubblica Federale di Germania in [Omissis].

Il Giudice di Pace adito risolveva la questione, rilevando la tardività della svolta opposizione rispetto alla notificazione del verbale, avvenuta mediante il servizio postale, direttamente da parte di soggetto all’uopo incaricato dal Comune di [Omissis].

Il cittadino germanico propose appello avanti il Tribunale di [Omissis], che dichiarò inammissibile il gravame poiché, se anche applicabile la disciplina posta dalla Convenzione di Strasburgo del 1977, comunque, la notificazione, eseguita a mezzo posta secondo l’ordinamento interno era nulla, ma aveva raggiunto il suo scopo con la conseguente sanatoria e la tardività della svolta opposizione.

Il [Omissis] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dal Giudice fiorentino articolando quattro motivi.

Ha resistito con controricorso il Comune di [Omissis] proponendo, a sua volta, impugnazione incidentale sulla scorta di due motivi.

La questione era rimessa per la decisione in camera di consiglio e le parti ebbero a depositare note difensive, ma all’udienza del 17.10.2018 il Collegio decidente ritenne la questione rilevante sotto il profilo della nomofilachia.

All’odierna udienza sentite le conclusioni del P.G. – rigetto del ricorso assorbita l’impugnazione incidentale – omologhe a quelle già adottate per iscritto in relazione all’udienza camerale e del solo difensore del ricorrente, questa Corte ha assunto la presente ordinanza interlocutoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il [Omissis] con lo spiegato ricorso per cassazione propone le seguenti censure:

violazione dell’art 142 comma 2 cod. proc. civ. ed art 10 comma 1 Cost. poiché il Tribunale ha reputato di equiparare la disciplina in tema di notificazione degli atti di natura amministrativa, posta da Convenzione internazionale, a quella interna, mentre in realtà, in forza di specifica previsione costituzionale, la disciplina convenzionale prevale sulla omologa normativa interna;

violazione dell’art. 156 comma 3 cod. proc. civ. poiché il Giudice fiorentino ha ritenuto la notifica, effettuata in violazione della disciplina posta dalla Convenzione di Strasburgo, nulla anziché inesistente;

violazione del disposto ex artt. 6 e 11 comma 2 della Convenzione di Strasburgo poiché ritenuta corretta la notificazione eseguita dal Comune di [Omissis] a mezzo del servizio postale secondo le norme prescritte dal Codice della Strada;

violazione della norma ex art 112 cod. proc. civ., avendo il Giudice fiorentino, bensì, dichiarato inammissibile l’appello, ma per ragioni di merito che però non ebbe ad esaminare.

Il Comune di [Omissis], a sua volta, ha proposto impugnazione incidentale rilevando:

omesso esame della sua eccezione preliminare fondata sull’inesistenza o nullità della procura rilasciata dall’opponente al difensore con violazione del disposto ex art 83 cod. proc. civ.;

omesso esame della sua eccezione afferente la mancata traduzione in lingua italiana dell’autenticazione della sottoscrizione del [Omissis] apposta in calce alla procura rilasciata avanti Pubblico Ufficiale germanico, con violazione del disposto ex art 1 Rdl 1796/1925 – afferente l’uso esclusivo della lingua italiana negli atti processuali (ma non i documenti ex art 123 cod. proc. civ.) – nonché artt. 83 e 112 cod. proc. civ.

Questo Collegio reputa di assoluto rilievo ai fini della soluzione della controversia, posto che la questione risulta alla base della soluzione della lite adottata dai Giudici toscani ed ha impedito l’esame meritale delle questioni sollevate dalle parti nonché delle eccezioni, svolte dal Comune, l’accertamento circa la validità o non della intervenuta notifica a mezzo del servizio postale del verbale di accertamento della contravvenzione stradale presso la residenza del cittadino germanico in Wiesbaden.

Deve preliminarmente il Collegio rilevare come le eccezioni sollevate dal Comune di [Omissis] e riproposte con l’impugnazione incidentale possano ritenersi subordinate all’accoglimento del ricorso principale, sicché sono da esaminare una volta risolta la questione di rilevanza nomofilattica sottesa alla ragione di questa ordinanza di rimessione alle sezioni unite di questa Corte.

La questione afferente la validità della notificazione eseguita rimane accertamento preliminare necessario, alla luce dell’arresto di questa Suprema Corte a sezioni unite in tema di inesistenza o nullità della notificazione – Cass. n° 14916/16 -, poiché una delle ipotesi di inesistenza risulta individuata appunto nell’effettuazione della notifica da parte di soggetto non legittimato, come nella specie il soggetto incaricato dal Comune di [Omissis] invece che l’Autorità centrale dello Stato, di cui il destinatario è cittadino residente.

La questione appare già esaminata da questa Corte – Cass. sez. 2 n° 22000/18 e n° 22001/18 arresti evocati dal P.G. – ma in detti arresti la legittimità della notificazione, eseguita mediante posta direttamente da soggetto incaricato del Comune di Firenze al cittadino germanico, risulta riposare sull’osservazione che detta modalità di notificazione è consentita dal Regolamento U.E. n° 1393/2007 del 13.11.2007, afferente la notificazione di atti giudiziari ed extra giudiziari in materia civile e commerciale.

Di conseguenza, rilevato che l’art 16 del Regolamento amplia anche agli atti stragiudiziali l’applicabilità della notifica per gli atti propriamente giudiziari, la Corte, nei citati arresti, ha ritenuto che la disciplina regolamentare trovasse applicazione anche per la notifica del verbale di contestazione dell’infrazione stradale, atto propedeutico all’emissione dell’ordinanza d’irrogazione della sanzione amministrativa.

Tuttavia, ad opinione di questo Collegio, la soluzione adottata non soddisfa posto che, con chiarezza la norma portata nell’art 1 comma 1 del citato regolamento U.E. esclude dal suo ambito di applicazione ” la materia fiscale, doganale o amministrativa ” ossia esattamente l’ambito proprio delle Convenzioni ratificate con legge 149/1983.

Pertanto il richiamo agli atti extragiudiziari di cui all’art 16 del Regolamento U.E. non può che riferirsi, comunque, che ad atti afferenti materia del settore civile o commerciale. La Convenzione di Strasburgo del 1977 in materia di notificazione di atti amministrativi – ratificata con legge 149/1983 – viceversa all’art 1 delimita la materia escludendo dal settore amministrativo regolamentato le questioni fiscali e penali – salva espressa autorizzazione dello Stato interessato – ed all’art 2 individua nella designata Autorità centrale dello Stato di residenza del destinatario l’unico soggetto cui rivolgere l’istanza di assistenza in tema di notificazione di atto in materia amministrativa.

É ben vero che all’art 11 della citata Convenzione risulta consentita anche la notificazione diretta a mezzo del servizio postale, ma avvalendosi della riserva prevista in detta norma la Repubblica Federale di Germania ha escluso tale possibile forma di notifica nei confronti dei suoi cittadini residenti.

Nella specie l’atto notificato all’Estero è inserito organicamente nella procedura per l’irrogazione di sanzione espressamente qualificata dall’art 1 legge 689/1981 siccome ” amministrativa ” ed inoltre il preciso cenno al comma 2 art 1 citata Convenzione ” ad ogni procedura relativa ad ogni infrazione ” come facoltà degli Stati aderenti d’ampliare l’efficacia della Convenzione anche al settore fiscale e penale, sono elementi lumeggianti la scelta di ricomprendere nell’ambito convenzionale comunque le procedure d’irrogazione di sanzione espressione della potestà dello Stato od altro suo Ente pubblico.

Dunque la notificazione del verbale d’accertamento di infrazione correlata a sanzione amministrativa apparirebbe materia esclusa dall’ambito di applicabilità del Regolamento europeo del 2007 con conseguente esclusiva applicabilità della Convenzione di Strasburgo citata, relativamente alla quale però la Repubblica Federale di Germania non consente l’invio degli atti a mezzo posta, bensì esclusivamente la notifica tramite l’Autorità centrale.

Dunque appare dirimente che venga fissato l’ambito applicativo della previsione d’esclusione afferente la materia ” amministrativa “, di cui all’art 1 del Regolamento U.E., stante anche il possibile profilarsi d’interferenza con la sovranità degli Stati aderenti, posto che la sanzione amministrativa comunque, non solo, viene irrogata per alcune condotte già ritenute reato, ma comunque è espressione dell’esplicazione della potestà autoritativa dello Stato.

Di qui l’opportunità che la questione, profilandosi una contrasto all’interno di questa sezione seconda e, comunque, per la sua rilevante portata nomofilattica, sia sottoposta all’esame e decisone delle Sezioni Unite di questa Corte.

P.Q.M.

Rimette il presente procedimento al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso alle sezioni unite di questa Corte.

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