C.N.F., PARERE 08/07/2021, N. 32
L’avvocato sospeso è interdetto dall’esercizio della professione, in ogni sua forma. Pertanto, non solo dovrà astenersi dall’effettuare alcuna attività relativa a incarichi in essere – rinunciando pertanto ai medesimi per la durata della sospensione – ma di tale circostanza dovrà necessariamente notiziare tanto l’assistito quanto l’organo giudicante con il quale si relazioni in ragione del mandato ricevuto, anche onde consentire all’assistito la miglior tutela dei propri diritti e interessi.
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