Affido condiviso ai genitori litigiosi possibile se vi è consenso ad essere seguiti da un coordinatore genitoriale Trib. Pavia, 09/12/2020

By | 14/07/2021

TRIB. PAVIA, 09/12/2020

«Anche in presenza di forte confitto tra i genitori può essere accolta la concorde richiesta di affido condiviso dei figli minori laddove le parti abbiano manifestato la disponibilità a essere seguiti da un coordinatore genitoriale» (Massima non ufficiale)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza non definitiva in data [Omissis] è già stata pronunciata la separazione dei coniugi, che, all’udienza del [Omissis], avevano rinunciato alle reciproche domande di addebito del fallimento del matrimonio.

Rimangono quindi da decidere le domande relative ai minori della coppia [Omissis] nati rispettivamente il [Omissis] e il [Omissis].

Il lunghissimo iter processuale ha proprio riguardato i minori, e la durata pluriennale del procedimento è stata determinata, in un primo tempo, dalla necessità di attendere le decisioni che venivano prese nel contemporaneo procedimento aperto davanti al Tribunale per i Minorenni e, in un secondo tempo, dalle lunghe operazioni di consulenza tecnica e dalla concorde richiesta delle parti e delle loro procuratrici (che all’udienza del [Omissis] hanno espressamente rinunciato a qualunque risarcimento per la lunga durata del processo) di consentire un periodo di sperimentazione del coordinamento genitoriale prima della decisione definitiva.

Prima di esaminare nel merito le questioni che ci occupano è necessario svolgere alcune considerazioni di ordine processuale.

Entrambe le parti hanno allegato agli atti conclusivi documenti nuovi e hanno fatto riferimento a circostanze sopravvenute rispetto all’udienza di precisazione delle conclusioni. Parte attrice, che pure si è opposta alle nuove produzioni avversarie, ha altresì depositato un nota, dopo il termine fissato per il deposito delle memorie di replica, in cui ha richiamato un documento depositato dalla controparte con la propria memoria di replica, chiedendone l’acquisizione al fine della decisione.

Il Collegio osserva che, per costante giurisprudenza di questo Tribunale, non possono essere tenuti in conto i documenti tardivamente introdotti dalle parti con gli atti conclusivi, né le nuove circostanze affermate. Infatti l’udienza di precisazione delle conclusioni definisce il thema decidendum nell’ambito delle preclusioni già maturate e cristallizza il materiale probatorio acquisito sino a quel momento: nessun ulteriore documento (anche se formatosi successivamente all’udienza) può essere introdotto nelle comparse conclusionali e nelle memorie di replica. L’inutilizzabilità delle deduzioni e delle produzioni successive al momento della precisazione delle conclusioni va dichiarata d’ufficio, data la natura pubblicistica dei termini processuali, stabiliti al fine del regolare e razionale svolgimento del giudizio, come più volte rilevato dalla Corte di Cassazione (v., tra le altre, Cass. n. 5539/2004 e Cass. n. 24422/2009). É altresì opportuno osservare che i principi sulle scansioni processuali non vengono meno nei giudizi di separazione e di divorzio, pur essendo ammessa l’introduzione di fatti nuovi che avvengano in corso di causa in ragione della peculiarità di questi procedimenti, in cui i provvedimenti vengono assunti rebus sic stantibus. Invero, le parti possono sottoporre al Tribunale le circostanze che via via si verificano, offrendo altresì le prove di esse, ma incontrano il limite dell’udienza di precisazione delle conclusioni, che chiude la fase istruttoria, mentre le comparse conclusionali e le memorie di replica hanno contenuto esclusivamente illustrativo del materiale probatorio già formatosi.

Inoltre il Collegio ritiene che non sia necessario rimettere la causa sul ruolo per instaurare il contraddittorio sui nuovi documenti e sui nuovi fatti, sia perché il copioso materiale probatorio a disposizione consente una decisione a prescindere dalle nuove produzioni e deduzioni sia, soprattutto, perché è indispensabile porre fine a questa annosa controversia giudiziale, con l’auspicio che la definizione del giudizio allenti, almeno in parte, le gravissime tensioni tra i genitori che già hanno funestato tutta la vita dei loro figli.

Venendo dunque al merito della decisione, deve in primo luogo osservarsi che le vicende che hanno coinvolto le parti e i minori a seguito del sospetto (rivelatosi infondato) di abuso sessuale da parte del padre, hanno profondamente segnato le parti stesse, peggiorando dinamiche comunque già distorte durante la vita matrimoniale, come approfonditamente valutato dalla c.t.u. nominata in questo giudizio, dott.ssa [Omissis] L’operato di quest’ultima quale c.t.u. è stato molto apprezzato da entrambe le parti (v. verbale dell’udienza del [Omissis]).

Peraltro le personalità assai complesse di entrambi i genitori, altrettanto approfonditamente valutate dalla c.t.u., hanno impedito agli stessi, sia in occasione del sospetto di abuso, sia nel lungo corso del giudizio, di collaborare nell’interesse dei figli, nonostante entrambe le parti abbiano seguito percorsi di psicoterapia. Un clima di discreta collaborazione e di attenzione ai bisogni dei minori si era mantenuto durante le operazioni di consulenza, tanto che entrambe le parti avevano concordemente domandato che la dott.ssa [Omissis] fosse nominata coordinatrice genitoriale (v. sempre il verbale dell’udienza del [Omissis]), ma purtroppo, in seguito le parti, come emerge chiaramente dagli atti conclusivi di entrambe, sono nuovamente ricadute nella conflittualità più marcata, con grave rischio per la serenità dei figli.

Si richiamano qui in sintesi i passaggi della consulenza che tratteggiano la personalità delle parti: la dott.ssa [Omissis] [Omissis] nonostante non abbia confermato le più gravi diagnosi contenute nella consulenza svolta davanti al Tribunale per i Minorenni, non ha mancato di evidenziare le gravi criticità di entrambi i genitori, che vengono poi amplificate nell’interazione tra di loro.

Dice così la c.t.u. dell’attrice: “La signora [Omissis] possiede un funzionamento basato sulla presenza di sufficienti risorse psichiche.

Ella ha collaborato con autenticità ai lavori peritali, non sempre favorendo attivamente un percorso riparativo della frattura familiare. Rispetto alle richieste della Consulente non ha mai opposto un rifiuto, anzi in alcuni passaggi ha accolto senza ostilità la frequentazione libera dei bambini con il padre, stabilita durante la consulenza, senza che vi fosse un suo arroccarsi su un rifiuto.

Vi sono delle sue fragilità di carattere che la portano ad essere meno accogliente.

A parere di questa scrivente la signora [Omissis] ha ancora presenti i sintomi di un Disturbo Post traumatico da stress evoluto in un Disturbo di Adattamento con prevalenza di sintomi ansiosi.

Ella aveva colto da tempo la frattura di coppia, ma il percorso non soddisfacente l’aveva portata ad allontanarsi dal partner con una separazione dapprima tranquilla ma poi conflittuale.

Il lavoro di coppia avrebbe depotenziato il conflitto. Ha poi intrapreso un percorso psicoterapico con altra terapeuta, ma non sembra che sia emerso il vissuto depressivo post traumatico; attraverso tale intervento la signora gestisce le quote depressive sommerse, susseguenti alla frattura relazionale con il marito. Ella ha avuto un percorso esistenziale adeguato e caratterizzato dal raggiungimento di tappe significative sul piano dello studio prima e del lavoro poi, come espressione di una adesione ad un modello familiare che incentra sulle competenze l’acquisizione di un buon funzionamento. Ella è stata dai suoi genitori molto amata, ma anche precocemente adultizzata, per cui sono rimaste in lei irrisolte tematiche adolescenziali, che avrebbero favorito l’illusione della coppia; in sintesi, non avendo mai sviluppato un percorso oppositivo e di contrapposizione con i genitori, in continuità con il modello pedagogico, non ha saputo gestire l’oppositività del marito: quindi ella ha tentato attraverso la maniacalità (studio e lavoro, oltre che la famiglia delegata a lei) di contrastare l’effetto depressivo della delusione.

In questi contrasti emerge un Sé fragile e vulnerabile dalla quale attivamente la signora si distanzia attraverso la intellettualizzazione e la negazione della rabbia.

L’incastro psichico tra pensiero ed emotività determina una personalità sensibile ad una certa fluidità delle emozioni, che la portano ad un timore di essere in balia degli stimoli, talvolta correndo il rischio di esserne sopraffatta.

Proprio il suo sentirsi costantemente in balia dei sentimenti la porta ad essere immersa in una dimensione di dipendenza dalle figure per lei significative: ella ha molto amato il [Omissis] ma non ha saputo costruire (come anche lui) la cooperazione.

Il suo funzionamento diventa critico quando è espressione di una significativa labilità emotiva, che in parte rende inefficace il pensiero e dall’altro è l’espressione di un’emotività molto intensa responsabile di una possibile variazione del tono dell’umore.

L’essere in balia dell’emotività si accompagna ad una fatica della signora; pertanto sembra che dilazioni la gratificazione dei suoi bisogni per un senso doveristico.

É una donna intelligente e con molte risorse psicologiche; pertanto ci si può aspettare che trovi uno sbocco gratificante per il Sé nel percorso di lavoro per lei gratificante; le risorse allo stesso tempo le permettono di non avvertire lo stress.

In definitiva osserviamo che presenta uno stile di approccio alle esperienze instabile: talvolta si fa guidare dalle emozioni e dal feedback esterno, altre volte predilige uno stile più razionale in modo sostanzialmente casuale, con la conseguenza di una condotta piuttosto incerta e meno prevedibile. Il pensiero può essere fortemente influenzato dai sentimenti, in altri momenti le emozioni possono essere messe da parte e giocare un ruolo solo periferico.

Non sempre è stata in grado di modulare la scarica emotiva che è stata intensa, con condotte di aggressività non sempre adeguate (vedi le tre denunce verso il partner). La signora potrebbe, quindi, vivere molto disagio quando ha a che fare con le emozioni e gli affetti e di conseguenza potrebbe tendere a spegnere gli stimoli emotivi, con condotte clamorose.

In certi passaggi peritali si è osservata la presenza di oppositività e ostilità che potrebbero avere un effetto marcato sugli atteggiamenti verso il partner.

La signora sembra essere in grado di far fronte alle richieste interne ed esterne senza andare in sovraccarico da stress e senza lasciarsi andare a comportamenti che sfuggono la propria intenzionalità. Si osserva un indebolimento dell’attenzione e della concentrazione a causa di possibili ansie e tensioni legate a preoccupazioni presenti nella mente del soggetto che potrebbero interferire con l’ideazione controllata.

Rispetto all’immagine di se stessa, emerge una forte tendenza della signora nel descriversi in maniera esageratamente (rectius esagerata N.D.R.); la perizianda, infatti, sembra nel profondo considerare se stessa meno favorevolmente rispetto agli altri considerati più capaci e più dotati. Sul piano delle relazioni interpersonali, la signora ha difficoltà nel mantenere relazioni interpersonali importanti e significative e tende all’isolamento sociale.”

Con riferimento al convenuto, la c.t.u. ha osservato quanto segue.

“Il signor [Omissis] ha partecipato con autenticità e attenzione alle operazioni peritali, evidenziando anche momenti di intensa emotività, dinanzi a frustrazioni oggettivamente sollecitanti. Vi è un funzionamento personologico, in cui si osserva la presenza di buone risorse psichiche, in questo momento inibite e congelate da una oppositività che rappresenta un tratto di carattere.

Egli esibisce anche in seduta peritale livelli di rabbia persistente ed evolutivamente inappropriata, irritabilità, comportamenti provocatori ed oppositività, vissuti che hanno favorito la rottura del legame matrimoniale.

Egli ha una modalità di comportamento negativistico, ostile, ma si evidenzia mai provocatorio. Non coglie il suo bisogno di allontanarsi dalla riflessione introspettiva anche quando comunica di avere avuto un lutto (la morte della madre), come se fosse avvenuta da poco, ma che è di diversi mesi precedente.

Non è a parere di questa Consulente una condotta per occultare una notizia importante, ma per la sua difficoltà a mettere a contatto con gli altri i propri vissuti dolorosi se non attraverso la teatralizzazione (con l’ausilio della rabbia e della polemica), che esprime il suo vissuto di vittimizzazione secondaria.

Egli entra a contatto con l’altro attraverso il movimento, l’attività, l’esplorazione, il che da una parte facilita il contatto con i figli, ma poi li eccita in modo eccessivo per cui [Omissis] hanno risposte sul registro della incontenibilità, del non sapersi autoregolare nella espressività, fonte poi di scontro con la madre.

Si evidenzia nel sig. [Omissis] costantemente un arousal interno; infatti, ha un’interazione non sempre efficace, con i processi di valutazione all’interno di sé: egli deve interpretare ed etichettare le connotazioni emotive di tale attivazione neurovegetativa (iperattività) e a causa del fatto che l’accresciuta attivazione emotiva focalizza l’attenzione soprattutto sugli stimoli associati con possibili minacce, egli tenderà molto frequentemente a sentirsi arrabbiato.

Questi tre insiemi di attività interne – (1) percezione e valutazione, (2) attivazione neurovegetativa e (3) problem-solving interpersonale – contribuiscono alle risposte comportamentali e alle successive conseguenze che egli sente da parte degli adulti e che sperimenta internamente come autovalutazioni.

In altre parole, egli presentando tali problemi potrebbe non accettare facilmente la premessa che le sue pratiche genitoriali abbiano giocato un ruolo importante nello sviluppo dei problemi, per cui debbono essere modificate in modo che possano essere usate per favorire l’evoluzione dell’attuale situazione.

In una prima fase della osservazione peritale, vi è una copertura e un ritiro narcisistico protettivo a fronte della ferita relazionale che sente di aver subito con la separazione, ma ancor di più con il procedimento giudiziario che ha portato alla assoluzione in quanto i fatti, per cui è stato imputato, non sussistono.

Il procedimento ha comportato, infatti, la sospensione di vedere i propri figli liberamente, per cui ha per un periodo incontrato [Omissis] in luogo neutro, in presenza di un educatore, che ha cercato di facilitare senza successo gli incontri a fronte di una comprensibile fase di disagio di tutti.

L’osservazione in Luogo neutro del dott. [Omissis] è di qualità diversa rispetto ad oggi, i bambini interagiscono con il padre, sono solleciti a compiacerlo nel fare le attività proposte (ad es. con il monopattino elettrico dallo studio della Consulente [Omissis], in periferia oltre 10 km).

Egli proviene da una famiglia semplice e con ruoli definiti, per cui egli si è distinto, ha potuto cercare una sua dimensione di maggior prestigio lavorativo.

Durante la lettura degli atti è emerso un segreto di famiglia (la morte per disgrazia del padre) che non ha nessun significato sulla vicenda, ma che per riserbo non era stata narrata; ancor di più questo depone verso il desiderio di dare una immagine di Sé adeguata, non cogliendo che quell’evento familiare non avesse alcuna ripercussione sulle Funzioni Genitoriali. Sebbene si possa pensare che la strumentalizzazione di tale notizia nel corso di anni abbia ferito il sig. [Omissis] (ipotesi di essere lui autore di reato, essendo presente alla gita in montagna con il padre).

Durante i colloqui il sig. [Omissis] cerca di proteggere un Sé ferito, umiliato che gli dà vergogna e quindi lotta contro questo sentimento di inadeguatezza; per farlo dissocia l’espressione delle emozioni, le tiene dentro ed essendo una persona intelligente investe sulla concretezza e sulla possibilità che tutto trovi una soluzione concreta affidabile. Ad es. sottovaluta il peso di gestire due bambini, che da tempo non incontra nella quotidianità e che quindi hanno richieste ed esigenze diverse, anche perché durante la convivenza vi era una maggiore attivazione della madre, che entrava in competizione con il partner, che è stata poi la base della frattura.

Il contrasto con la partner è correlato ad uno scarso contatto con un vissuto di rabbia latente, di fronte alle difficoltà relazionali con i genitori di lei, ed anche per la percezione di una dipendenza della sig.ra nei loro confronti, per cui si è costruito nel tempo un’ideazione aggressiva, non divenuta condotta, come osserva la sentenza. Si coglie invece un non contatto con la rabbia e quindi una rigidità in questa ideazione.

Tuttavia vi è la capacità di vivere le emozioni positive; egli cerca di proteggersi dalle emozioni negative attraverso il non esprimerle attraverso il dialogo ed il confronto. Si colgono meccanismi di difesa come la intellettualizzazione, la razionalizzazione.

Si ha così l’idea di un funzionamento che potrebbe apparire discontinuo e quindi le persone non sanno cosa aspettarsi ma lui così non sente lo stress, facendo leva su diverse possibilità che gli consentono di non soffrire troppo apparentemente: il tutto tuttavia deprime le risorse e rende il pensiero meno lucido, un pò bloccato e meno propositivo: talvolta può essere attivo e propositivo, altre volte può rimanere in attesa di aspettare che qualcun altro faccia qualcosa al posto suo.

Questo assetto personologico si accompagna alla necessità di assumere un ruolo centrale e di riferimento all’interno delle relazioni per lui significative.

Dai numerosi colloqui sia individuali che di coppia non ha sviluppato una capacità di approccio al problem solving ben definita, per cui nelle situazioni in cui si trova a prendere decisioni, l’impatto degli aspetti emotivi sul pensiero tende ad essere meno prevedibile: poche volte pensa molto prima di agire e spesso prende decisioni sulla base delle spinte emotive. Il pensiero può essere fortemente influenzato dai sentimenti, in altri momenti le emozioni possono essere messe da parte e giocare un ruolo solo periferico.

Sul piano affettivo egli tende a controllare e modulare le manifestazioni affettive anziché lasciarle andare. Egli da un lato appare desideroso e capace di farsi coinvolgere dagli stimoli di tonalità emozionale, dall’altra è eccessivamente controllante nelle manifestazioni emotive e affettive e ciò potrebbe essere connesso al timore o diffidenza a lasciarsi andare a manifestazioni maggiormente intense. Sul piano del controllo, non emergono dati a favore di un possibile discontrollo emotivo degli impulsi.

Il periziando risulta molto capace di riconoscere le norme e le aspettative del contesto e potrebbe tendere a rifugiarsi nel convenzionale, nel condiviso in risposta a situazioni che potrebbero renderlo maggiormente vulnerabile sul piano emotivo. Sul piano ideativo, non si rilevano grosse alterazioni, tuttavia il pensiero potrebbe presentare dei transitori scadimenti della organizzazione legati alla interferenza delle sollecitazioni emotive intense.

Egli oggi ha una compagna con cui condivide la iperattività e la ricerca di interessi esterni, come matrice comune di conoscenza ed esplorazione del legame di coppia.”

Sulla base della valutazione della c.t.u. e dei plurimi comportamenti del convenuto (che ha gravemente coinvolto direttamente i minori nella lotta contro la loro madre, anche attraverso audioregistrazioni di colloqui con domande suggestive e inopportune, portandoli al cospetto dei Carabinieri, non esitando a metterli in difficoltà pur di dimostrare la pretesa inadeguatezza materna) evidenziati dal giudice istruttore nelle proprie ordinanze, non può certo condividersi la difesa del convenuto medesimo, che pare ricondurre tutte le difficoltà di quest’ultimo alla vicenda del sospetto di abuso.

Nonostante i limiti delle parti sin qui evidenziati, la c.t.u. ha ritenuto possibile l’affido condiviso, e il giudice istruttore ha pertanto revocato l’affido al Comune, disposto dal Tribunale per i Minorenni; la c.t.u. ha, tuttavia, motivatamente ravvisato la necessità che la coppia sia seguita da un coordinatore genitoriale che, come si è accennato, le parti hanno individuato nella stessa c.t.u. Quest’ultima, ancora nella relazione del [Omissis], pur segnalando il riemergere di situazioni gravemente conflittuali, ha dato la propria disponibilità a continuare nell’incarico.

Il Collegio, come già si è accennato, prende purtroppo atto della fortissima animosità delle parti quale emerge dagli atti conclusivi, dai quali risulta come l’assetto di sufficiente collaborazione tenuto durante le operazioni di consulenza e confermato alla citata udienza del [Omissis] sia nuovamente venuto meno. Ritiene, tuttavia, di poter accogliere la concorde richiesta di affido condiviso dei minori, posto che entrambe le parti hanno confermato la disponibilità a essere seguiti da un coordinatore genitoriale e dunque il Tribunale reputa possibile che dopo la chiusura, con questa sentenza, del contenzioso giudiziale, vi sia un nuovo tentativo di riprendere forme minime di dialogo e di collaborazione, secondo le indicazioni del coordinatore, necessariamente chiamato a intervenire anche in settori (come l’istruzione, le attività extra-scolastiche, la salute e la terapia psicologica) che hanno sempre visto i genitori sterilmente contrapposti.

Quanto all’individuazione del coordinatore, l’attrice nelle proprie conclusioni ha chiesto in principalità che siano nominati i Servizi Sociali territorialmente competenti e solo in subordine che sia confermata la nomina della dott.ssa [Omissis] purché, in tal caso, le spese siano interamente sostenute dal convenuto; negli atti conclusivi l’attrice ha peraltro espresso sfiducia nei confronti della dott.ssa [Omissis] quale coordinatrice (non quale c.t.u.). Il convenuto, pur non avendo rassegnato conclusioni specifiche in merito alla nomina del coordinatore genitoriale, nei propri atti conclusivi ha evidenziato la necessità di tale figura, chiedendo la conferma della dott.ssa [Omissis] o, in subordine, la nomina di altro professionista privato (sempre con spese a carico delle parti nella misura di un mezzo per ognuna) e opponendosi invece alla nomina dei Servizi Sociali, nei confronti dei quali non nutre alcuna fiducia, anche a causa delle vicende relative al supposto abuso.

Il Tribunale rileva in primo luogo che le condizioni economiche delle parti (che più avanti saranno illustrate) non sono tali da rendere per loro difficoltoso sostenere il costo di un coordinatore genitoriale che, come si è detto, risulta indispensabile per poter confermare l’affido condiviso dei minori ai due genitori.

Ritiene, inoltre, che non sia possibile né confermare la dott.ssa [Omissis] né nominare i Servizi Sociali, vista la sfiducia manifestata dai due genitori verso tali soggetti e visto che il rapporto che si instaura tra i genitori e il coordinatore ha natura contrattuale. Deve dunque essere, in questa sede, indicato esclusivamente il metodo per la nomina, che dovrà avvenire a cura delle parti: queste ultime dovranno trovare nell’elenco redatto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di [Omissis] un professionista che goda della fiducia di entrambi e incaricarlo al più presto. Quanto alla permanenza dei figli presso i due genitori, la dott.ssa [Omissis] quale c.t.u., aveva concluso per il collocamento prevalente presso la madre, ma in funzione di coordinatrice genitoriale ha poi suggerito ai genitori di ampliare i tempi con il padre, arrivandosi così al collocamento paritario secondo uno schema che parte convenuta ha depositato all’udienza di precisazione delle conclusioni (doc. 141); va precisato che il Tribunale ritiene utilizzabile questo documento, perché di formazione successiva all’ultima udienza precedente a quella di precisazione delle conclusioni e perché sottoposto al contraddittorio della controparte prima della rimessione della causa al Collegio.

Parte attrice non ha contestato che vi sia stato un accordo in questo senso sulla base delle indicazioni della coordinatrice genitoriale e che questo sia lo schema attualmente seguito ma, anche alla luce dei documenti depositati dalla controparte con gli atti conclusivi, relativi agli scambi di comunicazioni con la coordinatrice, ritiene che quest’ultima non sia stata imparziale e abbia ceduto alle pressioni del convenuto, interessato al collocamento paritario dei figli al fine di non pagare più l’assegno di mantenimento per loro.

Come si è accennato, il Collegio non ritiene di rimettere la causa sul ruolo per approfondire le questioni che emergono da documenti non utilizzabili in questa sede ed evidenzia che, comunque siano andate le dinamiche tra le parti nello sviluppo della coordinazione genitoriale, la soluzione del collocamento paritario può essere qui confermata, considerando che non è il maggior o minor numero di giorni che i minori trascorrono con i due genitori a influire sulla loro serenità, quanto invece la sofferenza determinata dal conflitto inarrestabile dei genitori stessi, incapaci di armonizzare le loro linee educative.

Deve aggiungersi che l’attrice risulta aver ripreso a lavorare con intensità (come emerge dagli accrediti degli stipendi sul suo conto corrente dei quali si tratterà nel prosieguo) a [Omissis], dovendo ricorrere all’aiuto dei propri genitori quando deve tenere i minori (l’ausilio del nonno paterno è emerso, per esempio, in merito alla psicoterapia dei bambini presso il centro [Omissis] che la madre da sola non poteva garantire per i propri impegni di lavoro). Il convenuto, invece, libero professionista, ha più agevole possibilità di organizzare i propri orari di lavoro in funzione delle necessità dei minori.

Infine si osserva che in passato, allorché è stato ridotto il tempo di permanenza presso il padre (a causa dei comportamenti del tutto inadeguati di quest’ultimo), i minori hanno manifestato profonda sofferenza (come evidenziato dalle terapeute del [Omissis]); anche per questo motivo il Collegio non ritiene di mutare lo status quo.

Viene poi indicata, in dispositivo, la regolamentazione delle vacanze e delle festività secondo i suggerimenti della c.t.u. e con le precisazioni già adottate dal giudice istruttore con il provvedimento provvisorio del [Omissis].

L’attrice ha chiesto che sia ordinato ai genitori di curare la presa in carico psicologica di [Omissis] presso i Servizi Territoriali, con autorizzazione alla madre di occuparsene in caso di dissenso del padre. Quest’ultimo non si è opposto alla psicoterapia per il figlio, sostenendo che i precedenti percorsi (presso il [Omissis] e presso la dott.ssa [Omissis] sono stati interrotti per responsabilità materna; ha chiesto che la scelta del professionista sia delegata alla dott.ssa [Omissis] quale coordinatrice genitoriale. Il Collegio, sulla base della relazione della c.t.u., ritiene effettivamente necessaria la psicoterapia per il minore e reputa che qualora non sia possibile raggiungere tra i genitori, con l’aiuto del coordinatore che gli stessi nomineranno, un accordo sul professionista o sulla struttura da incaricare, debba essere richiesta la presa in carico presso il Servizio di Neuropsichiatria Infantile territorialmente competente rispetto alla residenza del minore.

Devono poi essere respinte le domande del convenuto relative ai documenti e alla residenza anagrafica dei figli. Tali domande paiono l’espressione di un desiderio del padre di legittimare la propria posizione di genitori (forse in senso risarcitorio rispetto alla svalutazione connessa al sospetto di abuso), anche a discapito del benessere dei minori. Invero non v’è alcuna ragione pratica perché, come richiede il convenuto, i figli debbano avere due diverse residenze anagrafiche e debbano portare con sé i documenti d’identità e le tessere sanitaria mentre, viceversa, l’accoglimento di tali richieste comporterebbe indubbiamente problemi burocratici e organizzativi e sarebbe altresì occasione di ulteriori conflitti genitoriali nel caso in cui qualcuno dimenticasse la consegna dei documenti. Del resto i due genitori vivono nel medesimo Comune e dunque in caso di necessità è certamente agevole lo scambio dei documenti. Il Tribunale ritiene, dunque, di confermare che la residenza anagrafica di [Omissis] debba rimanere presso la madre, la quale dovrà tenere tutti i documenti dei minori, salvo che il padre li chieda per specifiche esigenze.

Quanto al mantenimento dei figli, deve osservarsi quanto segue.

La condizione reddituale dell’attrice emerge dalle dichiarazioni dei redditi dalla stessa depositate e dagli accrediti sul suo conto corrente e appare sufficientemente chiara, trattandosi di un rapporto di lavoro dipendente. Si osserva un aumento dello stipendio nel corso degli anni, essendo l’attrice passata da un reddito intorno a Euro 9.000,00 netti nel 2015 (v. dichiarazione dei redditi riferita a quell’anno d’imposta, cui devono aggiungersi gli assegni familiari), quando si è trovata in aspettativa a causa dell’inserimento comunitario insieme ai minori, a redditi intorno a Euro 19.000,00 nel 2016, a Euro 25.000,00 negli anni 2017 e 2018 e a Euro 28.000,00 nel 2019 (tali importi sono ricavabili dagli estratti conto depositati dall’attrice nell’ambito del sub procedimento n. 6); nel gennaio 2020 [Omissis] ha avuto un accredito di Euro 7.442,00, che tuttavia pare essere un fatto isolato, perché nei mesi successivi del 2020 lo stipendio è tornato a somme inferiori a Euro 2.000,00. L’attrice ha affermato che gli accrediti sarebbero comprensivi di rimborsi per spese sostenute nell’attività fuori dalla sede centrale, ma il doc. 70 depositato nel sub-procedimento n. 6 è del tutto insufficiente a dimostrare quanto sostenuto e in particolare che il reddito medio effettivo sarebbe di soli Euro 1.500,00 mensili: infatti, da un lato, il documento in esame evidenzia che [Omissis] dispone di un carta di credito aziendale e dunque quanto meno la stragrande maggioranza delle spese viene, presumibilmente, effettuata con questo mezzo, e dall’altro lato l’attrice ben avrebbe potuto e dunque dovuto (cd. “principio di prossimità della prova”) sostenere le proprie tesi semplicemente depositando le buste-paga.

Dai documenti bancari acquisiti risulta poi che [Omissis] è stata ed è tuttora titolare di investimenti in titoli e in una polizza per alcune decine di migliaia di Euro, con andamento leggermente variabile nel corso degli anni del giudizio.

L’attrice deve sostenere le rate del mutuo per l’acquisto della casa in cui vive (doc. 80 della memoria del [Omissis]), oltre alle spese condominiali e alle utenze.

La situazione reddituale e patrimoniale del convenuto è invece rimasta molto più opaca durante tutta la causa e, pur a fronte di continue doglianze su difficoltà lavorative (tanto da aver egli affermato – ma non documentato – di aver svolto l’attività di rider durante il lockdown per racimolare quale soldo necessario per le esigenze primarie), ha potuto mantenere un elevato tenore di vita, offrendo ai figli vacanze, sport e svaghi costosi: il tenore di vita emerge dalla corrispondenza tra le parti in merito ad attività fatte con i figli, non ritenute consone dalla madre, e dagli estratti conto, dai quali risultano esborsi per viaggi, palestre e sport impegnativi sul piano economico, oltre a notevoli prelievi di contante.

Dagli estratti conto risultano poi accrediti rilevanti quali compensi per l’attività professionale svolta, salvo che nell’anno 2019, quando incredibilmente gli accrediti a tale titolo sono molto pochi. A fronte di specifiche osservazioni svolte da parte attrice nella propria comparsa conclusionale sul fatto che all’assenza degli accrediti per gli emolumenti corrispondono invece accrediti, apparentemente inspiegabili fatti dal fratello del convenuto (ben Euro 15.000,00 nel periodo febbraio/inizio marzo 2019 e numerosi altri rilevanti versamenti), [Omissis] nella propria memoria di replica, non ha dato alcuna giustificazione plausibile, riferendo di pretesti aiuti da parte del fratello, titolare di una buona posizione economica; il convenuto, in particolare, ha dichiarato di essere stato sostenuto economicamente dal fratello, essendosi trovato in difficoltà per il danno economico subito a seguito dell’accusa di abusi verso i figli. Tali giustificazioni non hanno senso alcuno, visto che si parla di versamenti del 2019, mentre eventuali (e non provate) spese riferite all’accusa di abuso risalgono a quattro anni prima. Del resto, a voler (in via del tutto ipotetica) prestare credito alle affermazioni del convenuto, si dovrebbe ritenere che egli possa beneficiare di elargizioni tanto rilevanti e costanti da parte dei familiari e di esse si dovrebbe tenere conto per valutare la sua condizione economica al fine della determinazione del suo contributo al mantenimento dei figli. Il Tribunale ritiene di prendere a riferimento, per valutare la capacità reddituale di [Omissis] gli accrediti risultanti dai conti correnti fatti dalle società per le quali egli ha lavorato negli anni diversi dal 2019, tenendo si conto che si tratta di somme lorde, ma anche che a partire dall’aprile 2018 agli importi accreditati vanno aggiunti quelli degli assegni dovuti per i figli (Euro 850,00 mensili); ritiene altresì di prendere a riferimento la dichiarazione di [Omissis] nell’ambito del procedimento esecutivo promosso dall’attrice: la predetta società, nel marzo 2018, ha dichiarato che per i primi tre anni di attività è stato pattuito un compenso mensile lordo di Euro 4.700,00 oltre I.V.A., con conguaglio solo al rialzo per le provvigioni effettive e con deduzione di Euro 200,00 mensili per la disponibilità dell’ufficio (doc. 4 allegato al ricorso di parte attrice del 21 marzo 2018). Dai documenti depositati sub 211 e 212 di parte convenuta risulta che è poi venuta meno la deduzione per la disponibilità dell’ufficio e che il fisso mensile nel 2019 e nel 2020 è stato stabilito in Euro 5.144,00.

Risulta quindi del tutto smentita l’affermazione del convenuto stesso secondo cui egli avrebbe un reddito lordo mensile di soli Euro 2.350,00 e la sua voluta opacità nella rappresentazione al Collegio dei propri redditi effettivi viene valutata ai sensi dell’art. 116 c.p.c.

Anche il convenuto dispone dell’accantonamento in una polizza, del valore di circa Euro 30.000,00, che attualmente vede come beneficiari i figli e il fratello (doc. 215 di parte convenuta).

Egli deve sostenere le spese per la locazione dell’immobile in cui vive (circostanza pacifica).

Alla luce degli elementi di giudizio sin qui esposti, il Tribunale ritiene di confermare i provvedimenti a contenuto economico assunti in corso di causa, legati anche alla maggiore o minore presenza dei figli presso i due genitori, e di confermare altresì l’attuale regime, che vede il padre gravato di un assegno di Euro 600,00 mensili da versare alla madre a titolo di concorso al mantenimento dei figli, in modo da consentire ai minori di avere un tenore di vita nei due contesti (materno e paterno) non dissimile. Deve altresì essere confermata la ripartizione a metà delle spese extra-mantenimento secondo il protocollo in uso presso questo tribunale, ma con la precisazione che anche i buoni-mensa devono essere divisi a metà tra i genitori, presso i quali i figli sono collocati in modo paritario.

Non vi sono poi motivi per revocare l’ordine di pagamento al datore di lavoro, considerando che il convenuto è stato spesso inadempiente alle proprie obbligazioni di pagamento dell’assegno per i figli, tanto da costringere la moglie all’azione esecutiva. Tra l’altro, è opportuno osservare che la mancanza di collaborazione da parte del convenuto rispetto alle esigenze economiche dei minori, con atteggiamenti provocatori verso la moglie, si ravvisa con riguardo al comportamento tenuto in merito alla documentazione necessaria perché l’attrice potesse ottenere gli assegni familiari (v. sub-procedimento n. 5).

La soccombenza reciproca delle parti rispetto alle domande proposte sia con gli atti introduttivi sia con riguardo alle conclusioni definitive rassegnate e l’andamento del giudizio comportano l’integrale compensazione delle spese di lite relativamente al procedimento principale. Con riferimento ai procedimenti incidentali gli esiti sono stati i seguenti (per praticità si utilizzano i termini attrice e convenuto con riferimento al procedimento principale e non con riguardo alla posizione processuale di ognuno nei sub-procedimenti): nel sub 1, nel sub 2, nel sub 4 e nel sub 6 v’è soccombenza reciproca e dunque è corretta la compensazione; nel sub 3 il convenuto è risultato soccombente ma la richiesta di c.t.u. è stata poi accolta in una successiva fase del giudizio e pertanto è corretta la compensazione anche in tale procedimento; nel sub 5 v’è la soccombenza nettamente prevalente del convenuto, che dunque deve essere condannato a rifondere all’attrice le spese di quel sub-procedimento, liquidate in dispositivo.

Devono infine essere poste a carico dei due genitori nella misura di un mezzo per ognuno le spese della consulenza tecnica d’ufficio già liquidate in corso di giudizio, trattandosi di attività necessaria nell’interesse dei figli e dovuta a causa dei comportamenti di entrambi i genitori.

P.Q.M.

il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella causa promossa da [Omissis] con ricorso depositato il 9 dicembre 2014 così decide, richiamata la propria sentenza non definitiva in data [Omissis] che ha pronunciato la separazione dei coniugi:

1) affida i figli [Omissis] nati rispettivamente il [Omissis] e il [Omissis], in via condivisa a entrambi i genitori, disponendo che l’esercizio della responsabilità sia disgiunto nella quotidianità per le questioni ordinarie;

2) dispone che i minori siano collocati in modo paritetico presso i due genitori secondo le schema contenuto nel doc. 145 di parte convenuta;

3) dispone che i figli d’estate trascorrano due settimane continuative di vacanza col padre e due con la madre, più una terza disgiunta dalle prime due; in mancanza di accordo sulle settimane continuative, le prime due di agosto saranno con un genitore e le altre due con l’altro, con possibilità per la madre di decidere negli anni pari e del padre negli anni dispari;

4) dispone che le vacanze di Natale siano così suddivise: la vigilia con un genitore, con l’altro il giorno di Natale sino alle 14 del 31 dicembre, dalle 14 del 31 dicembre sino al 6 gennaio con il genitore che ha trascorso con i figli la vigilia, con alternanza dei due periodi di anno in anno;

5) dispone che le intere vacanze di Pasqua siano trascorse dai figli, ad anni alterni, con uno o con l’altro genitore;

6) dispone che gli altri giorni di festività e i ponti siano divisi a metà tra i genitori nel momento in cui viene consegnato il calendario scolastico, preferibilmente in prosecuzione ai giorni già previsti con ognuno dei genitori;

7) dispone che i genitori siano seguiti da un coordinatore genitoriale che gli stessi dovranno individuare con urgenza tra quelli iscritti nell’elenco stilato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di [Omissis];

8) dispone che i genitori attivino senza indugio il percorso di psicoterapia per il figlio [Omissis] secondo le indicazioni contenute nella motivazione che precede;

9) dispone che i documenti relativi ai figli siano tenuti dalla madre, che li consegnerà al padre in caso di effettiva necessità;

10) dispone che i minori abbiano residenza anagrafica presso la madre;

11) pone a carico di [Omissis] l’obbligo di versare, in via anticipata entro il 5 di ogni mese (per dodici mensilità), a [Omissis] a titolo di concorso al mantenimento dei figli, l’importo di Euro 600,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT FOI, con prima rivalutazione a giugno 2021; conferma i provvedimenti economici provvisori assunti in corso di causa;

12) conferma l’ordine di pagamento a carico del datore di lavoro del convenuto;

13) pone a carico dei due genitori l’obbligo di sostenere nella misura di un mezzo per ognuno le spese extra-mantenimento per i figli secondo la disciplina del protocollo in uso presso questo tribunale, consultabile sul sito internet del tribunale stesso, ma comprendendo nella ripartizione paritaria anche le spese per la mensa scolastica;

14) compensa interamente tra le parti le spese di lite relative al procedimento principale e ai sub-procedimenti n.1,2,3,4 e 6;

15) condanna [Omissis] a rifondere a [Omissis] le spese del sub-procedimento n. 5, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso spese generali nella misura del 15 % dei compensi;

16) pone definitivamente a carico delle parti nella misura di un mezzo per ognuna le spese della consulenza tecnica d’ufficio già liquidate in corso di causa.

Documenti & materiali

Scarica Trib. Pavia, 09/12/2020

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