Responsabilità risarcitoria del medico: la Cassazione torna a parlare di danno morale In nota a sentenza Cass. Civ., Sez. III, 31/01/2019, n. 2788

By | 13/02/2019

La Suprema Corte torna a parlare di danno morale in un caso di risarcimento del danno derivato da attività medica.

In particolare, il caso sottoposto alla Corte trattava dell’esecuzione colposamente inidonea di un intervento chirurgico effettuato per il trattamento di un’ernia discale, cui faceva seguito un secondo intervento solo parzialmente riparatore rispetto all’invalidità permanente che ne era conseguita.

Dopo che il giudice di primo grado (Tribunale di Roma) aveva accolto la domanda condannando l’azienda ospedaliera e la sua compagnia assicurativa al risarcimento del danno, il giudice di secondo grado (Corte d’appello di Roma) riformava la sentenza riducendo la misura del danno liquidato, ed escludendo il danno da lesione del rapporto parentale in favore del coniuge.

Con la sentenza 31/01/0219, n. 2788 la III^ Sezione della Corte di Cassazione, dopo aver ripercorso pregevolmente l’evoluzione giurisprudenziale in materia di danno, cassa parzialmente la sentenza gravata.

In particolare, con la cit. sentenza 2788/2019 la Corte afferma che:

«sul piano del diritto positivo, l’ordinamento riconosce e disciplina (soltanto) le fattispecie del danno patrimoniale (nelle due forme del danno emergente e del lucro cessante: art. 1223 c.c.) e del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.; art. 185 c.p.)»

per poi fornire un’interpretazione del concetto di danno non patrimoniale:

«la natura unitaria e onnicomprensiva del danno non patrimoniale, secondo l’insegnamento della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Corte cost. n. 233 del 2003; Cass., Sez. U., 11/11/2008, n. 26972) dev’essere interpretata, parte qua, sul piano delle categorie giuridiche (anche se non sotto quello fenomenologico) rispettivamente nel senso:
a) di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica;
b) di onnicomprensività intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative “in peius” della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall’evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, a seguito di compiuta istruttoria, a un accertamento concreto e non astratto del danno, a tal fine dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni».

e conclude precisando che:

«nel procedere all’accertamento e alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito deve dunque tenere conto, da una parte, dell’insegnamento della Corte costituzionale (Corte cost. n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss.) e, dall’altra, del recente intervento del legislatore sugli artt. 138 e 139 c.d.a. come modificati dalla L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17, la cui nuova rubrica (“danno non patrimoniale”, sostituiva della precedente, “danno biologico”), e il cui contenuto consentono di distinguere definitivamente il danno dinamico-relazionale da quello morale.
Ne deriva che il giudice deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la compiuta fenomenologia della lesione non patrimoniale, e cioè tanto l’aspetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale) quanto quello dinamico-relazione (destinato a incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto)
».

In altre parole, la Suprema Corte precisa che il giudice dovrà necessariamente valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale (che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con se stesso), quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell’ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce “altro da sè”.

E conclude affermando che:

«in tale quadro ricostruttivo, costituisce quindi duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico – inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno cd. esistenziale, appartenendo tali “categorie” o “voci” di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (art. 32 Cost.), mentre una differente ed autonoma valutazione andrà compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (come oggi normativamente confermato dalla nuova formulazione dell’art. 138 del c.d.a., alla lettera e)».

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