Una dipendente di Poste Italiane aveva richiesto di poter usufruire dei permessi della legge volgarmente denominata “104” per assistere madre e zia portatrici di handicap ed, invece, se ne era andata in vacanza a Gran Canarie in Spagna.
La notizia era venuta allo scoperto perché la donna aveva inviato diverse cartoline ai colleghi e, addirittura, al responsabile del proprio ufficio.
Poste Italiane, appresa la notizia, aveva proceduto al licenziamento in tronco, licenziamento che la dipendente aveva prontamente impugnato perché ritenuto illegittimo. E aveva avuto ragione, visto che il giudice del lavoro con sentenza, confermata anche in appello, aveva annullato il licenziamento.
La pronuncia non sbalordisce in quanto esaminando le particolari circostanze in cui si è svolta la vicenda, tra cui il fatto che la dipendente, prima di richiedere di poter beneficiare dei permessi in questione, aveva richiesto dei giorni di ferie, giorni che le erano stati negati e, indi, dopo aver tentato senza riuscita di disdire il viaggio presso l’agenzia, la stessa, su suggerimento del proprio responsabile, aveva, infine, ripiegato sui giorni di permesso ex L. 104/1992.
Anche la Cassazione, adita in ultima istanza, da Poste Italiane, è favorevole alla dipendente.
Secondo gli ermellini, infatti,
«la convinzione della dipendente di poter usufruire delle ferie»
e la conseguente
«inaspettata non inclusione della medesima tra coloro che avrebbero potuto usufruire delle ferie nel periodo natalizio»
ridimensionano la gravità della condotta tenuta dalla lavoratrice e rende del tutto plausibili – a dire della Cassazione – le conclusioni cui i giudici di appello sono pervenuti, con la conseguenza che «l’assenza arbitraria» della dipendente non può ritenersi sufficiente a ritenere legittimo il licenziamento deciso dall’azienda.
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Scarica il testo di Cass. Civ. , Sez. Lavoro, 13/07/2018, n. 18744