L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 13 del 26/01/2017 ha precisato i confini entro i quali non si decade dalle agevolazioni fiscali godute per l‘acquisto della cd. prima casa in caso di vendita della medesima prima del decorso di cinque anni dall’acquisto.
Infatti, ai sensi del comma 4 della Nota II-bis dell’articolo 1 della Tariffa parte I allegata al D.P.R. 1986/131
«in caso di […] trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonche’ una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte».
Tuttavia, il legislatore ha previsto dei correttivi, stabilendo, sempre alla medesima disposizione sopra citata, che
«le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale».
«per conservare l’agevolazione in commento, è necessario che entro il termine di un anno il beneficiario non solo acquisti il terreno, ma sullo stesso realizzi un fabbricato “non di lusso” da adibire ad abitazione principale. […] si ricorda che il diritto alla agevolazione in esame non viene meno qualora il nuovo immobile non sia ultimato; infatti è sufficiente che il fabbricato sia venuto ad esistenza, e cioè che esista un rustico comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità e che sia ultimata lacopertura (art. 2645-bis, comma 6, c.c.)».
«nel caso in cui venga alienato l’immobile acquistato con i benefici prima casa, la costruzione di un immobile ad uso abitativo, classificabile in una categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’alienazione, su di un terreno di cui il contribuente sia già proprietario al momento dell’alienazione dell’immobile agevolato, costituisca presupposto idoneo ad evitare la decadenza dal beneficio».
Documenti & Materiali
Scarica il testo del D.P.R. 1983/131 (TU imposta di registro)
Scarica la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 13 del 26/01/2017
Avviso “REPLAY”
Questo articolo è stato pubblicato in data 06/02/2017 ed è stato uno dei più letti del nostro blog. Non costituisce un aggiornamento e viene nuovamente pubblicato nella sua stesura originaria per la serie “REPLAY”- 2017.