Jobs act: decreto lavoro pubblicato in gazzetta

 E’ recente la notizia della pubblicazione in gazzetta, tra consensi, critiche e polemiche, del decreto lavoro, D.L. 20/03/2014, n. 34Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese‘.

E’ stato, dunque, utilizzato lo strumento del decreto legge per dare inizio al Jobs Act, stante la straordinaria necessità e l’urgenza – come si evince dalla Relazione accompagnatoria – di provvedere all’emanazione delle disposizioni ivi contenute volte alla semplificazione di due forme contrattuali (contratto a termine e apprendistato), al fine di rilanciare l’occupazione (specie quella giovanile), nonché volte alla semplificazione degli obblighi delle imprese datrici di lavoro.

Il decreto, che si compone di cinque articoli suddivisi in due capi, contiene, inoltre, anche interventi diretti all’aggiornamento delle procedure per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, nonché alla smaterializzazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Ulteriori norme riguardano, infine, l’aumento delle risorse finanziarie destinate a sostenere i contratti di solidarietà, riducendo il carico contributivo dei datori di lavoro che ne hanno fatto, o ne faranno, uso.

Il contratto di lavoro a termine e di somministrazione 

 L’art. 1 del decreto interviene sul contratto a temine, anche di somministrazione, introduce significative novità alla disciplina di cui alla Riforma Fornero e successivamente semplificata dal decreto-lavoro Giovannini-Letta, entrambe misure a modifica della legge Biagi.

Com’era prima (in sintesi) con la riforma Fornero e il decreto Giovannini-Letta

 Vediamo com’era prima (in sintesi, v. post del 28/11/2013).

La Riforma Fornero, come modificata dal decreto Giovannini-Letta aveva già previsto l’ipotesi di un contratto a termine (anche di somministrazione) cd. acausale, cioè senza l’indicazione di ragioni giustificative all’apposizione del termine contrattuale, purché fosse il primo rapporto di lavoro instaurato tra le parti e per una durata massima di 12 mesi (comprensivo dell’eventuale proroga).
Nonostante tali limitazioni, il legislatore lasciava comunque alla contrattazione collettiva e alle parti sociali il potere di prevedere altri ed ulteriori ipotesi di acausalità dei contratti a termine ad integrazione della disciplina legislativa.

Quanto alla disciplina generale sui contratti a termine, la Riforma Fornero, come poi modificata, fissava un intervallo di tempo che doveva necessariamente intercorrere tra un contratto a termine ed il successivo, intervallo che dall’originario stop and go dei 60 o 90 giorni (a seconda che si fosse in presenza di contratti a termine di durata inferiore o pari a 6 mesi ovvero superiore a 6 mesi), era divenuto, con il decreto-lavoro, 10 o 20 a seconda di uno dei casi sopra visti.
La disciplina limitativa in questione non trovava comunque applicazione per i lavoratori stagionali e quelli in mobilità a seguito di una procedura di licenziamento collettivo.

Com’è ora, con il Jobs act

 Il Jobs act (D.L. 34/2014) prevede oggi che il contratto a termine, anche di somministrazione, cd. acausale, stipulabile per il 20% dell’organico complessivo (tranne nell’ipotesi di imprese che occupino fino a 5 dipendenti), possa avere una durata compresa tra i 12 e 36 mesi e possa concludersi anche in presenza di pregressi rapporti tra lavoratore e datore di lavoro.

Resta ferma ed anzi viene ampliata l’autonomia contrattuale collettiva, che potrà prevedere modifiche al limite quantitativo dei contratti a termine, tenuto conto, a seconda dei casi, delle esigenze di sostituzioni e di stagionalità.

Altra importante novità è quella che consente la proroga di tali contratti (non più per una sola volta, ma) fino a 8 volte entro il limite massimo di 3 anni di durata contrattuale del rapporto, a condizione che si tratti della medesima attività lavorativa per la quale è sorto il rapporto di lavoro.

E’, infine, priva di effetto ogni previsione che apponga un termine al rapporto contrattuale se non risultante, direttamente o ‘indirettamente’, da un atto scritto.

Il contratto di apprendistato

 L’art. 2 del decreto interviene poi sul contratto di apprendistato con modifiche volte alla semplificazione dell’istituto in questione ed, in particolare, con le seguenti previsioni:

– è richiesta oggi la forma scritta solo per il contratto ed il patto di prova, e non per il piano di formazione individuale, come invece richiesto in precedenza;

– l’eliminazione della subordinazione per le nuove assunzioni di apprendisti alla conferma in servizio di precedenti apprendisti al termine del percorso formativo;

– fatta salva l’autonomia collettiva, il decreto prevede che la retribuzione dell’apprendista, per il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, debba fare riferimento per intero alle ore di lavoro effettivamente prestate ed al 35% del monte ore complessivo di formazione;

– diviene, inoltre, discrezionale, e non più obbligatorio, per il datore di lavoro, l’integrazione della formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con l’offerta formativa pubblica.

Ulteriori disposizioni del Jobs act

 Ulteriori disposizioni del D.L. 34/2014, come sopra anticipato, riguardano:

– la parità di trattamento (prevista dal Reg. CE n. 884/04) dei cittadini in cerca di occupazione nei territori UE (art. 3 del decreto): vengono introdotte disposizioni volte a facilitare l’accesso ai Servizi per l’Impiego per tali cittadini indipendentemente dall’ambito territoriale di residenza degli stessi e a rendere operativa la cd. Garanzia Giovani;

– la smaterializzazione del DURC (art. 4 del decreto): in sostanza si demanda ad un D.M., da adottarsi entro 60 giorni, l’individuazione delle specifiche tecniche volte ad innovare il pregresso sistema, eliminando gli adempimenti burocratici attualmente vigenti e volte a completare la cd. ‘telematicizzazione’ della verifica della regolarità contributiva delle imprese nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili. L’interrogatorio ‘telematico’ sostituirà il DURC a tutti gli effetti ed avrà validità di 120 giorni dalla sua acquisizione;

– il contratto di solidarietà (art. 5 del decreto): anche qui viene demandato ad un D.M. da adottarsi ad opera del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’individuazione dei criteri di scelta dei datori di lavoro che potranno godere di tale beneficio entro i limiti delle risorse disponibili.

Documenti & materiali 

Scarica il testo del D.L. 34/2014
Scarica il testo della Riforma Fornero, come modificata dal decreto Giovannini-Letta
Scarica il testo della legge Biagi

Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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