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Proseguendo nell’analisi degli interventi di semplificazione e di cd. ‘sburocratizzazione’ introdotti dal decreto lavoro (D.L. 34/2014) convertito in L. 78/2014 (in vigore da ieri, 20 maggio), approfondiamo le ulteriori novità normative del decreto che interessano il contratto di apprendistato e la smaterializzazione del DURC.
L’apprendistato
Dove eravamo rimasti
↑ In un precedente post del 24 marzo 2014 intitolato ‘Jobs act: decreto lavoro pubblicato in gazzetta’ ci eravamo lasciati con l’analisi delle modifiche volte alla semplificazione del contratto di apprendistato (disciplinato dal d.lgs. 167/2011) come introdotte dall’art. 2 del decreto lavoro, nella sua stesura originaria ed, in particolare, avevamo visto che:
(i) era stato eliminata la forma scritta per il piano di formazione individuale, che veniva richiesta così solo per il contratto di apprendistato ed il patto di prova;
(ii) era stata eliminata la necessità della conferma in servizio di precedenti apprendisti al termine del percorso formativo per addivenire a nuove assunzioni di apprendisti;
(iii) la retribuzione dell’apprendista doveva fare riferimento per intero alle ore di lavoro effettivamente prestate ed al 35% del monte-ore complessivo di formazione (fatta salva l’autonomia collettiva);
(iv) era stata eliminato – e, dunque, rimesso alla discrezionalità del datore di lavoro – l’obbligo dell’integrazione della formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con l’offerta formativa pubblica.
Cosa è cambiato in sede di conversione in legge
↑ In sede parlamentare, nella conversione in legge del decreto lavoro, sono stati approvati diversi emendamenti anche in materia di apprendistato ed, in particolare, è stato previsto che:
(i) piano formativo individuale: dalla eliminazione della forma scritta (nella prima stesura del decreto) si è passati al suo inserimento in forma sintetica nel contratto di apprendistato ed alla sua definizione anche in base a moduli e formulari (stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali); la modifica è stata richiesta dal Senato essenzialmente ai fini della prova;
(ii) stabilizzazione degli apprendisti; per quanto concerne l’assunzione degli apprendisti con contratto a tempo indeterminato a conclusione del periodo di apprendistato, in fase di conversione è stato ridotto il previgente obbligo di stabilizzare gli apprendisti in misura percentuale: dalla soppressione nel testo originario si è passati al tetto del 30% nella versione del testo approvata alla Camera e, nel testo approvato, al 20% degli apprendisti presenti nelle sole imprese che occupino più di 50 dipendenti;
(iii) retribuzione dell’apprendista: è stato confermato il riferimento al conteggio delle ore di lavoro effettivamente prestate e delle ore di formazione «almeno» (inciso aggiunto in fase di conversione) nella misura del 35% del monte-ore complessivo;
(iv) formazione pubblica: dalla discrezionalità si è passati all’obbligo in capo alle Regioni di trasmettere all’impresa, entro 45 giorni dalla comunicazione dell’instaurazione del rapporto di lavoro, le informazioni necessarie per l’erogazione agli apprendisti della formazione pubblica (anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività);
(v) infine, è stato inserito per le regioni di Trento e Bolzano la possibilità, per le aziende che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, di stipulare contratti di apprendistato a tempo determinato con specifiche modalità (che saranno previste dalla contrattazione collettiva) per lo svolgimento di attività stagionali.
Il DURC on line
Dove eravamo rimasti e cosa è cambiato in sede di conversione in legge
↑ In tema di DURC, sempre nel post del 24 marzo 2014 intitolato ‘Jobs act: decreto lavoro pubblicato in gazzetta’ , ci eravamo lasciati con la novità introdotta dal decreto lavoro che prevedeva la sostituzione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) con una certificazione o ‘interrogazione telematica’ (con validità di 120 giorni dalla sua acquisizione).
In particolare, il decreto lavoro demandava ad un decreto ministeriale, da adottarsi entro 60 giorni dell’entrata in vigore del decreto (ad oggi ancora non esistente), la definizione delle relative modalità di applicazione (o specifiche tecniche).
In sede di conversione del decreto lavoro sostanzialmente nulla è cambiato in tema di DURC: nella versione definitiva del testo di legge si è solo previsto, come per i contratti a termine, l’obbligo per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di presentare alle Camere una relazione entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto.
Attendiamo, dunque, il testo del decreto ministeriale.
Documenti & materiali
↑ Scarica il testo del d.lgs. 167/2011
Scarica il testo del decreto lavoro (D.L. 34/2014) convertito in L. 78/2014 (in vigore da ieri, 20 maggio 2014)