Inammissibilità dell’appello ex art. 342, 1° co., c.p.c. nuova formulazione. C. App. Bologna 1176/2013: istruzioni per l’uso.

By | 05/11/2013

La Collega Avv. Giulia Mosca, del nostro Foro, ha cortesemente condiviso sulla pagina Facebook della Camera un link ad una sentenza della Corte di Appello di Bologna (C.App. Bologna, Sez. III, 01/10/2013, n. 1776) che illustra, in modo molto chiaro, i requisiti di ammissibilità dell’appello a mente del riformato art. 342, 1° co., c.p.c. (che recita: “L’appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall’articolo 163. L’appello deve essere motivato. La motivazione dell’appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l’indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”).

Nel ringraziare la Collega per la disponibilità, abbiamo pensato di postare la sentenza di cui sopra anche sul blog, per metterla a disposizione di chi ci segue, oltre che su Facebook, anche attraverso gli altri social, sul feed RSS, oppure direttamente qui.

Evidenziamo, in particolare, il punto 4 della sentenza in rassegna, che, in estrema sintesi:

  • chiarisce come, seppur non necessario, sia sicuramente utile redigere l’atto di appello ricorrendo ad uno schema formale che ricalchi il contenuto dell’art. 342 c.p.c.;
  • sottolinea l’assoluta necessità che comunque emergano “con immediatezza dalla lettura dell’appello nel suo complesso:
    a) le parti della sentenza (e non solo del dispositivo) che si vogliono modificate in sede di gravame;
    b) le specifiche ragioni di fatto e diritto che sorreggono ciascuna richiesta;
    c) il risultato finale che si intende ottenere tramite il gravame.

Il contenuto dell’appello, continua la sentenza, sarà dunque inevitabilmente condizionato dalla motivazione della pronuncia del giudice di primo grado. Così:

  • ad un’omessa pronuncia in primo grado, potrà corrispondere anche il semplice rilievo di tale omissione, accompagnato dalla riproposizione delle ragioni che stavano alla base dell’originaria domanda rimasta inevasa;
  • ad una motivazione articolata e complessa, viceversa, dovrà corrispondere un contenuto articolato dell’impugnazione, la quale dovrà necessariamente prendere in considerazione partitamente tutti i profili indicati in sentenza, con indicazione specifica dei motivi di fatto e diritto per ciascuna ragione di gravame, pena la possibile declaratoria di inammissibilità e/o la formazione del giudicato interno.

Il tutto, infine, dovrà essere svolto da subito, con l’atto introduttivo, essendo inammissibile rinviare l’articolazione dei motivi di impugnazione ad altro atto successivo.

Insomma…buon lavoro.

Keep in touch.

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Documenti e materiali

Scarica C.App. Bologna, Sez. III, 01/10/2013, n. 1776

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